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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17364 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18402/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMAOPPONENTE /
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18402/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE / ATTORE
e
Controparte_1
OPPOSTO / CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11.34 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. PARENTI LUIGI, oggi sostituito dall'avv. GIOVANNI Parte_1
MADONNA;
Per l'avv. GREGANTI OR e l'avv. STOPPONI SAVERIO Controparte_1
( ) VIA S TOMMASO D'AQUINO 47 00100 ROMA;
oggi presente la prima;
C.F._1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi depositate telematicamente. Insistono nelle rispettive istanze istruttorie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18402/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARENTI LUIGI
OPPONENTE / ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGANTI Controparte_1 C.F._3
OR e dell'avv. STOPPONI SAVERIO ( ) VIA S TOMMASO C.F._1
D'AQUINO 47 00100 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE 44 00100 ROMA presso il difensore avv. GREGANTI OR
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamati i provvedimenti istruttori;
considerata la genericità dei motivi dell'opposizione, considerato che, in ogni caso, l'odierno opponente, comproprietario dell'immobile sul quale persisteva l'obbligo di adempiere alla definizione della pratica di condono, ha avuto conoscenza dello stato dell'arte relativamente alla pratica intentata dal comproprietario, odierno opposto, e della misura degli importi da corrispondere pro quota. (doc. 3 fascicolo opponente). pagina 2 di 4 Come noto, le contestazioni dedotte dalla parte opponente non sono idonee a rappresentare la sussistenza di elementi modificativi / estintivi della propria obbligazione, gravante pro quota nella qualità di comproprietario, né pare condivisibile l'asserto per cui, non avendo conferito la delega ad agire al tecnico, non sarebbe dovuto dall'opponente stesso alcun importo. Appare evidente che tale deduzione non inficia la esistenza a carico dell'opponente dell'obbligo di pagare pro quota.
Inoltre, la esistenza del carattere urgente delle opere è individuata innanzi tutto dalla risalenza nel tempo dell'inizio della pratica in sanatoria e dalla ovvia esigenza di evitare le conseguenze dannose derivanti dalla pendenza di giudizi di illecito penale / o comunque danni all'immobile in via generale;
in tale caso può farsi certamente applicazione del principio stabilito dall'art. 1110 CC, nel senso che la natura della spesa affrontata dal comproprietario (detentore dell'immobile interessato dalla pratica del condono) presuppone anche la trascuranza del comproprietario, manifestata anche dalla 'non volontà di partecipare alle spese stesse' o contraddizione dell'entità della spesa da parte dell'opponente. E' agli atti una missiva inoltrata da quest'ultimo in cui avanza le medesime contestazioni, rese oggetto dell'opposizione. Pertanto, tale condotta è la prova del clima non sereno ed ostile esistente tra le parti, ragione per la quale è stata necessaria l'azione monitoria in esame per le causali di cui al ricorso. Né
l'assenza del consenso può in qualche modo paralizzare l'attività diretta da part del comproprietario di
'sanare eventuali illeciti edilizi'.
In questo stato di cose, certamente la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice non è condivisibile, attesa la genericità della contestazione in punto di diritto (cioè dell'an debeatur) della obbligazione ricadente sul comproprietario e la soluzione alternativa offerta alla parte opponente con una sensibile riduzione della somma dovuta, sia per la sorte del decreto ingiuntivo che per i compensi professionali da corrispondere all'odierno opposto, comproprietario.
Ne segue che l'opposizione va respinta essendo rimasta non provata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2806/2024, emesso il 04.03.2024;
2) Condanna altresì la parte opponente, , a rimborsare alla parte opposta, Parte_1
, le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19.04 ed allegazione al pagina 3 di 4 verbale in assenza delle parti e dei difensori.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMAOPPONENTE /
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18402/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE / ATTORE
e
Controparte_1
OPPOSTO / CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11.34 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. PARENTI LUIGI, oggi sostituito dall'avv. GIOVANNI Parte_1
MADONNA;
Per l'avv. GREGANTI OR e l'avv. STOPPONI SAVERIO Controparte_1
( ) VIA S TOMMASO D'AQUINO 47 00100 ROMA;
oggi presente la prima;
C.F._1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi depositate telematicamente. Insistono nelle rispettive istanze istruttorie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18402/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARENTI LUIGI
OPPONENTE / ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGANTI Controparte_1 C.F._3
OR e dell'avv. STOPPONI SAVERIO ( ) VIA S TOMMASO C.F._1
D'AQUINO 47 00100 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE 44 00100 ROMA presso il difensore avv. GREGANTI OR
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamati i provvedimenti istruttori;
considerata la genericità dei motivi dell'opposizione, considerato che, in ogni caso, l'odierno opponente, comproprietario dell'immobile sul quale persisteva l'obbligo di adempiere alla definizione della pratica di condono, ha avuto conoscenza dello stato dell'arte relativamente alla pratica intentata dal comproprietario, odierno opposto, e della misura degli importi da corrispondere pro quota. (doc. 3 fascicolo opponente). pagina 2 di 4 Come noto, le contestazioni dedotte dalla parte opponente non sono idonee a rappresentare la sussistenza di elementi modificativi / estintivi della propria obbligazione, gravante pro quota nella qualità di comproprietario, né pare condivisibile l'asserto per cui, non avendo conferito la delega ad agire al tecnico, non sarebbe dovuto dall'opponente stesso alcun importo. Appare evidente che tale deduzione non inficia la esistenza a carico dell'opponente dell'obbligo di pagare pro quota.
Inoltre, la esistenza del carattere urgente delle opere è individuata innanzi tutto dalla risalenza nel tempo dell'inizio della pratica in sanatoria e dalla ovvia esigenza di evitare le conseguenze dannose derivanti dalla pendenza di giudizi di illecito penale / o comunque danni all'immobile in via generale;
in tale caso può farsi certamente applicazione del principio stabilito dall'art. 1110 CC, nel senso che la natura della spesa affrontata dal comproprietario (detentore dell'immobile interessato dalla pratica del condono) presuppone anche la trascuranza del comproprietario, manifestata anche dalla 'non volontà di partecipare alle spese stesse' o contraddizione dell'entità della spesa da parte dell'opponente. E' agli atti una missiva inoltrata da quest'ultimo in cui avanza le medesime contestazioni, rese oggetto dell'opposizione. Pertanto, tale condotta è la prova del clima non sereno ed ostile esistente tra le parti, ragione per la quale è stata necessaria l'azione monitoria in esame per le causali di cui al ricorso. Né
l'assenza del consenso può in qualche modo paralizzare l'attività diretta da part del comproprietario di
'sanare eventuali illeciti edilizi'.
In questo stato di cose, certamente la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice non è condivisibile, attesa la genericità della contestazione in punto di diritto (cioè dell'an debeatur) della obbligazione ricadente sul comproprietario e la soluzione alternativa offerta alla parte opponente con una sensibile riduzione della somma dovuta, sia per la sorte del decreto ingiuntivo che per i compensi professionali da corrispondere all'odierno opposto, comproprietario.
Ne segue che l'opposizione va respinta essendo rimasta non provata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2806/2024, emesso il 04.03.2024;
2) Condanna altresì la parte opponente, , a rimborsare alla parte opposta, Parte_1
, le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19.04 ed allegazione al pagina 3 di 4 verbale in assenza delle parti e dei difensori.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4