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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12076/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MORLACCHI MONICA Parte_1
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
, chiedendo di: Parte_2
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata full time tra il Sig. e la ditta Parte_1
in persona del suo titolare, con Controparte_1 decorrenza dal 1° settembre 2023 al 16 maggio 2024 o, in via subordinata, nei differenti periodi che saranno accertati e/o ritenuti di giustizia;
- accertare e dichiarare, in relazione all'accertando rapporto di lavoro in capo alla ditta il diritto del Controparte_1 ricorrente ad essere inquadrato al 3° livello del CCNL contratto edili e artigiani ed, in ogni caso, ad ottenere trattamento normativo
e retributivo corrispondente al livello che sarà accertato;
- accertare e dichiarare in relazione all'accertando rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 1° settembre 2023 sino al 16 maggio
pagina 1 di 5 2024 (ovvero nei differenti periodi che saranno accertati e/o ritenuti di giustizia) - intercorso tra il Sig. Parte_1
e la la ditta in persona del titolare
[...] Controparte_1
- il diritto del ricorrente a ricevere gli importi lordi a titolo di differenze retributive, ferie, rol e TFR pari a complessivi
€.12.887,10 lordi, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e per l'effetto
- in dipendenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare l'omissione contributiva della ditta e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al versamento dei contributi.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa dal 1° settembre 2023 al
16 maggio 2024 alle dipendenze della ditta Controparte_1 in qualità di autista e successivamente come idraulico ed elettricista, senza alcuna regolarizzazione.
Il ricorrente ha precisato che nel periodo da settembre 2023 a febbraio 2024 avrebbe svolto la mansione di autista lavorando mediamente 12 ore al giorno (dalle 7:00 - 20:00) per 5 giorni alla settimana;
da febbraio ad aprile 2024 il Sig. si sarebbe Pt_1
“trasferito” con il Sig. a Padova dove avrebbe svolto la CP_1 mansione di autista, di elettricista e di idraulico.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto a un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento al 3° livello del CCNL contratto edili e artigiani, chiedendo il versamento delle relative differenze retributive per complessivi €.12.887,10 lordi.
Ha inoltre lamentato l'omissione contributiva della ditta
[...]
, rivendicando il diritto al versamento dei contributi. CP_1
pagina 2 di 5 Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 13.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza del 13.2.2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna della parte convenuta al versamento dei contributi e alla richiesta di integrazione del contraddittorio verso INPS.
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del
15.4.2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'escussione della testimone indicata in ricorso.
All'udienza del 24.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Era esclusivo onere della parte ricorrente introdurre in giudizio elementi utili a provare l'inserimento strutturale nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della parte convenuta.
Il suddetto onere, tuttavia, non è stato adeguatamente sostenuto.
pagina 3 di 5 Nell'atto introduttivo, il ricorrente si limita ad esporre di aver lavorato come autista da settembre 2023 a febbraio 2024 senza orari prestabiliti, mediamente 12 ore al giorno (dalle 7:00 - 20:00) per 5 giorni alla settimana;
di essersi “trasferito” da febbraio ad aprile con il Sig. a Padova svolgendo la funzione di autista, di CP_1 elettricista e di idraulico;
di aver percepito nei mesi da settembre a ottobre 2023 € 600,00 in contanti, a novembre 2023 € 1.020,00 con bonifico su postepay (doc.
2 - bonifico), e da febbraio ad aprile
2024 € 1.800,00 in contanti.
Oltre alla carenza di prove sul piano documentale, e alla genericità delle deduzioni in ricorso, si aggiunga che la parte ricorrente ha rinunciato all'escussione dell'unico teste indicato: conseguentemente, non è stato possibile accertare eventuali modalità imposte nell'esecuzione della prestazione del ricorrente, né quale fosse l'eventuale controllo esercitato sull'attività svolta.
Tantomeno è stata data prova dell'esercizio da parte del convenuto del potere disciplinare.
Va aggiunto infine che, in occasione dell'interrogatorio formale, ha dichiarato: “dal 1.9.2023 al 16.5.2024 Controparte_1 non avevo la ditta e facevo saltuariamente lavori come piastrellista, imbianchino, e mi accompagnava due volte al giorno guidando la Pt_1 mia macchina, perché io non avevo la patente. Poi rimaneva lì ad aspettarmi o a volte andava via e ritornava a prendermi. Questo succedeva saltuariamente. Ma eravamo amici, dormiva a casa mia, uscivamo insieme. Lui faceva il cantante e io gli ho fatto un prestito di 1020 euro con bonifico, perché doveva andare a Roma per fare un concerto.”
Sulla scorta delle considerazioni esposte, e sulla base del mero riparto degli oneri probatori, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate e la mancata costituzione del convenuto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 24.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12076/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MORLACCHI MONICA Parte_1
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
, chiedendo di: Parte_2
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata full time tra il Sig. e la ditta Parte_1
in persona del suo titolare, con Controparte_1 decorrenza dal 1° settembre 2023 al 16 maggio 2024 o, in via subordinata, nei differenti periodi che saranno accertati e/o ritenuti di giustizia;
- accertare e dichiarare, in relazione all'accertando rapporto di lavoro in capo alla ditta il diritto del Controparte_1 ricorrente ad essere inquadrato al 3° livello del CCNL contratto edili e artigiani ed, in ogni caso, ad ottenere trattamento normativo
e retributivo corrispondente al livello che sarà accertato;
- accertare e dichiarare in relazione all'accertando rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 1° settembre 2023 sino al 16 maggio
pagina 1 di 5 2024 (ovvero nei differenti periodi che saranno accertati e/o ritenuti di giustizia) - intercorso tra il Sig. Parte_1
e la la ditta in persona del titolare
[...] Controparte_1
- il diritto del ricorrente a ricevere gli importi lordi a titolo di differenze retributive, ferie, rol e TFR pari a complessivi
€.12.887,10 lordi, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e per l'effetto
- in dipendenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare l'omissione contributiva della ditta e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al versamento dei contributi.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa dal 1° settembre 2023 al
16 maggio 2024 alle dipendenze della ditta Controparte_1 in qualità di autista e successivamente come idraulico ed elettricista, senza alcuna regolarizzazione.
Il ricorrente ha precisato che nel periodo da settembre 2023 a febbraio 2024 avrebbe svolto la mansione di autista lavorando mediamente 12 ore al giorno (dalle 7:00 - 20:00) per 5 giorni alla settimana;
da febbraio ad aprile 2024 il Sig. si sarebbe Pt_1
“trasferito” con il Sig. a Padova dove avrebbe svolto la CP_1 mansione di autista, di elettricista e di idraulico.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto a un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento al 3° livello del CCNL contratto edili e artigiani, chiedendo il versamento delle relative differenze retributive per complessivi €.12.887,10 lordi.
Ha inoltre lamentato l'omissione contributiva della ditta
[...]
, rivendicando il diritto al versamento dei contributi. CP_1
pagina 2 di 5 Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 13.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza del 13.2.2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna della parte convenuta al versamento dei contributi e alla richiesta di integrazione del contraddittorio verso INPS.
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del
15.4.2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'escussione della testimone indicata in ricorso.
All'udienza del 24.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Era esclusivo onere della parte ricorrente introdurre in giudizio elementi utili a provare l'inserimento strutturale nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della parte convenuta.
Il suddetto onere, tuttavia, non è stato adeguatamente sostenuto.
pagina 3 di 5 Nell'atto introduttivo, il ricorrente si limita ad esporre di aver lavorato come autista da settembre 2023 a febbraio 2024 senza orari prestabiliti, mediamente 12 ore al giorno (dalle 7:00 - 20:00) per 5 giorni alla settimana;
di essersi “trasferito” da febbraio ad aprile con il Sig. a Padova svolgendo la funzione di autista, di CP_1 elettricista e di idraulico;
di aver percepito nei mesi da settembre a ottobre 2023 € 600,00 in contanti, a novembre 2023 € 1.020,00 con bonifico su postepay (doc.
2 - bonifico), e da febbraio ad aprile
2024 € 1.800,00 in contanti.
Oltre alla carenza di prove sul piano documentale, e alla genericità delle deduzioni in ricorso, si aggiunga che la parte ricorrente ha rinunciato all'escussione dell'unico teste indicato: conseguentemente, non è stato possibile accertare eventuali modalità imposte nell'esecuzione della prestazione del ricorrente, né quale fosse l'eventuale controllo esercitato sull'attività svolta.
Tantomeno è stata data prova dell'esercizio da parte del convenuto del potere disciplinare.
Va aggiunto infine che, in occasione dell'interrogatorio formale, ha dichiarato: “dal 1.9.2023 al 16.5.2024 Controparte_1 non avevo la ditta e facevo saltuariamente lavori come piastrellista, imbianchino, e mi accompagnava due volte al giorno guidando la Pt_1 mia macchina, perché io non avevo la patente. Poi rimaneva lì ad aspettarmi o a volte andava via e ritornava a prendermi. Questo succedeva saltuariamente. Ma eravamo amici, dormiva a casa mia, uscivamo insieme. Lui faceva il cantante e io gli ho fatto un prestito di 1020 euro con bonifico, perché doveva andare a Roma per fare un concerto.”
Sulla scorta delle considerazioni esposte, e sulla base del mero riparto degli oneri probatori, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate e la mancata costituzione del convenuto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 24.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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