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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1251/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC ON, OR
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 835/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2364/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0123845/2015 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso della società contribuente Resistente_1 srl” avverso l'avviso di accertamento n. SR0128345/2015 avente ad oggetto la rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Priolo Gargallo (Sr) in catasto al fg. Dati_catastali_1 e fg. Dati_catastali_2.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e non si è costituita la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione del dm n. 701 del 1994.
La censura è fondata.
Va premesso che la società appellata, nella procedura collaborativa che ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, ha provveduto a presentare apposita dichiarazione
DOCFA ed è noto che ai sensi del predetto decreto ministeriale il contribuente può variare senza addurre alcuna motivazione la rendita catastale dei propri beni così come l'Ufficio può confermare o rettificare il valore economico della rendita senza l'obbligo di una specifica motivazione.
Nel caso in esame, l'Ufficio non ha apportato alcuna modifica a quanto dichiarato dalla parte in relazione alla categoria (D/1), alla classe ed alle consistenze dell'immobile.
Consegue da ciò che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (v. Cass. civ. n. 29754 del 19.11.2024, rv. 673082 - 01).
Consegue da ciò che la sentenza appellata secondo la quale nell'atto impositivo “… non vi è una motivazione
…” deve essere riformata.
Nel merito osserva il collegio che la nuova rendita discende da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati in esito alla dichiarazione presentata dal contribuente per “… divisione-ampliamento …” dell'impianto censito nella categoria D/1 relativa agli immobili industriali.
In altri termini, trattasi di un diverso apprezzamento economico dell'immobile fondato su metodologie comparative con immobili similari, anche nelle dimensioni, siti in altre province, e l'Ufficio ha il potere di rideterminare la rendita catastale nel caso riscontri incongruenze insanabili.
In tal senso dispone l'art. 1, comma 1, del dm n. 701 del 1994 secondo il quale l'attribuzione della rendita catastale deve avvenire sulla base di dati oggettivi e con comparazione con immobili simili.
Le valutazioni di 10 euro al mq. per la parte esterna definita come sedime fab. impianti (e non di 5,16 come proposto dalla parte), di 15 euro al mq. per il piazzale strade (e non di euro 6,71 come proposto dalla parte) e di euro 6,00 euro al mq. per aree marginali a verde/sterrato (e non euro 2,32 come proposto dalla parte), hanno determinato l'incremento di rendita notificato con l'atto impugnato.
La nuova rendita catastale, pertanto, in assenza di errori materiali compiuti dall'Ufficio nell'accertamento e nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile, appare legittima.
Ciò comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, il quale, non essendosi costituito nel secondo grado del giudizio, non ha riproposto, come avrebbe dovuto in base all'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, le eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia della TP (v. Cass. civ. n. 14534 del 6.6.2018, rv. 649002).
Le spese possono compensarsi stante l'assenza del contribuente in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, rigetta l'originario ricorso del contribuente e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC ON, OR
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 835/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2364/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0123845/2015 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso della società contribuente Resistente_1 srl” avverso l'avviso di accertamento n. SR0128345/2015 avente ad oggetto la rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Priolo Gargallo (Sr) in catasto al fg. Dati_catastali_1 e fg. Dati_catastali_2.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e non si è costituita la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione del dm n. 701 del 1994.
La censura è fondata.
Va premesso che la società appellata, nella procedura collaborativa che ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, ha provveduto a presentare apposita dichiarazione
DOCFA ed è noto che ai sensi del predetto decreto ministeriale il contribuente può variare senza addurre alcuna motivazione la rendita catastale dei propri beni così come l'Ufficio può confermare o rettificare il valore economico della rendita senza l'obbligo di una specifica motivazione.
Nel caso in esame, l'Ufficio non ha apportato alcuna modifica a quanto dichiarato dalla parte in relazione alla categoria (D/1), alla classe ed alle consistenze dell'immobile.
Consegue da ciò che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (v. Cass. civ. n. 29754 del 19.11.2024, rv. 673082 - 01).
Consegue da ciò che la sentenza appellata secondo la quale nell'atto impositivo “… non vi è una motivazione
…” deve essere riformata.
Nel merito osserva il collegio che la nuova rendita discende da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati in esito alla dichiarazione presentata dal contribuente per “… divisione-ampliamento …” dell'impianto censito nella categoria D/1 relativa agli immobili industriali.
In altri termini, trattasi di un diverso apprezzamento economico dell'immobile fondato su metodologie comparative con immobili similari, anche nelle dimensioni, siti in altre province, e l'Ufficio ha il potere di rideterminare la rendita catastale nel caso riscontri incongruenze insanabili.
In tal senso dispone l'art. 1, comma 1, del dm n. 701 del 1994 secondo il quale l'attribuzione della rendita catastale deve avvenire sulla base di dati oggettivi e con comparazione con immobili simili.
Le valutazioni di 10 euro al mq. per la parte esterna definita come sedime fab. impianti (e non di 5,16 come proposto dalla parte), di 15 euro al mq. per il piazzale strade (e non di euro 6,71 come proposto dalla parte) e di euro 6,00 euro al mq. per aree marginali a verde/sterrato (e non euro 2,32 come proposto dalla parte), hanno determinato l'incremento di rendita notificato con l'atto impugnato.
La nuova rendita catastale, pertanto, in assenza di errori materiali compiuti dall'Ufficio nell'accertamento e nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile, appare legittima.
Ciò comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, il quale, non essendosi costituito nel secondo grado del giudizio, non ha riproposto, come avrebbe dovuto in base all'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, le eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia della TP (v. Cass. civ. n. 14534 del 6.6.2018, rv. 649002).
Le spese possono compensarsi stante l'assenza del contribuente in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, rigetta l'originario ricorso del contribuente e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto