Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1251
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che, in caso di procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Laddove, invece, vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

  • Accolto
    Violazione del DM n. 701 del 1994

    La Corte ha ritenuto che la nuova rendita catastale, discendente da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classificati in esito alla dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente per divisione-ampliamento dell'impianto, basata su metodologie comparative con immobili similari, anche nelle dimensioni, siti in altre province, e che l'Ufficio ha il potere di rideterminare la rendita catastale nel caso riscontri incongruenze insanabili. In tal senso dispone l'art. 1, comma 1, del dm n. 701 del 1994 secondo il quale l'attribuzione della rendita catastale deve avvenire sulla base di dati oggettivi e con comparazione con immobili simili. Le valutazioni di 10 euro al mq. per la parte esterna definita come sedime fab. impianti (e non di 5,16 come proposto dalla parte), di 15 euro al mq. per il piazzale strade (e non di euro 6,71 come proposto dalla parte) e di euro 6,00 euro al mq. per aree marginali a verde/sterrato (e non euro 2,32 come proposto dalla parte), hanno determinato l'incremento di rendita notificato con l'atto impugnato. La nuova rendita catastale, pertanto, in assenza di errori materiali compiuti dall'Ufficio nell'accertamento e nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile, appare legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1251
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1251
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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