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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37276 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - LA GA AL CA DA CR SENTENZA sul ricorso di NA ES, nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza in data 06/03/2025 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, UC Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il Ministero dell’Economia e Finanze la memoria dell’avvocato dello Stato, Mauro Gramaglia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 6 marzo 2025 la Corte di appello di Roma, decidendo in seguito alla sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 2039 del 16 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da ES NA, definitivamente assolta dall’accusa di concorso in detenzione con il suo compagno di elevati quantitativi di hashish e marijuana, per l’ingiusta detenzione patita, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 12 ottobre 2020, data di arresto, al 22 marzo 2021, data di rimessione in libertà.
2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello non ha applicato correttamente la regola di diritto indicata dalla Corte di cassazione in ordine alla colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
3. Il Ministero dell’Economia e Finanze presenta una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 37276 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 01/10/2025 2 1. Il ricorso è fondato. La ricorrente ha subìto la restrizione della libertà personale in relazione al reato di detenzione di rilevanti quantità di hashish e marijuana in concorso con il compagno con cui occasionalmente coabitava. Gli operanti avevano eseguito una perquisizione a casa dell’uomo con esito positivo per la presenza di stupefacente e avevano arrestato la donna che aveva ritardato ad aprire la porta. Era stata poi assolta dal reato ascrittole perché non erano emersi gli estremi del concorso ma della connivenza non punibile. Con ordinanza in data 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma le ha riconosciuto il diritto all’indennizzo, ritenendo il suo comportamento incolpevole, siccome aveva immediatamente giustificato il ritardo nell’apertura della porta per la paura causata da una precedente aggressione subìta dal compagno. La Corte di cassazione ha annullato tale ordinanza, osservando che nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione rileva il profilo oggettivo della colpa penale e cioè la condotta che, secondo l’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati, e ha ricordato che il giudizio di prevedibilità va formulato con criterio ex ante in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo agente, ma come prevedibilità secondo il parametro della comune esperienza in relazione alla possibilità che la condotta possa dar luogo a un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Ha quindi ordinato al Giudice del rinvio di valutare se, secondo la comune esperienza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto che hanno caratterizzato il comportamento della polizia giudiziaria e quello della donna, la sua condotta abbia potuto o meno dar luogo al prevedibile, seppure non voluto, intervento dell’autorità. In sede rescissoria, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di indennizzo da riparazione per l’ingiusta detenzione, ritenendo che il ritardo di quindici minuti con cui la NA aveva aperto la porta, nonostante i ripetuti e pressanti inviti dei Carabinieri, abbia ingenerato nell’autorità la falsa apparenza del suo coinvolgimento nella detenzione dello stupefacente. Ritiene il Collegio che tale motivazione non risponda alle precise indicazioni della Corte di cassazione nella sentenza rescindente, secondo cui bisognava valutare tutte le circostanze del caso concreto, sia con riferimento all’intervento della polizia sia con riferimento al comportamento della donna, e non una sola circostanza, cioè il ritardo nell’apertura della porta. Certamente il ritardo è in sé anomalo, ma non basta da solo a integrare l’apparenza gravemente colposa della propria responsabilità. Nello specifico, la ricorrente aveva spiegato che l’amica, che era inizialmente con lei nell’appartamento, le aveva riferito che il compagno era stato aggredito;
quando i Carabinieri avevano citofonato, l’amica era appena uscita di casa, per cui non aveva aperto per paura;
infatti, aveva aperto dopo che l’amica le aveva detto di aprire perché erano i Carabinieri. Sebbene la NA fosse in casa con lo stupefacente e la sua condotta avesse ingenerato l’apparenza della sua responsabilità, non risultano apprezzate, ai fini dell’indennizzo, le altre circostanze della vicenda, e in particolare la dinamica riferita dalla ricorrente, il comportamento dell’amica, le versioni difensive dell’imputato e della donna, l’assenza di tentativi di occultamento dello stupefacente. In altri termini, la motivazione del diniego dell’indennizzo risulta apoditticamente ancorata a un solo parametro, per giunta decontestualizzato. S’impone, pertanto, un nuovo annullamento dell’ordinanza della Corte di appello per violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., non avendo correttamente applicato il principio di diritto enunciato dal Giudice rescindente. 3
P.Q.M.
Così deciso, l’1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CR DO TO
udita la relazione svolta dal consigliere DA CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, UC Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il Ministero dell’Economia e Finanze la memoria dell’avvocato dello Stato, Mauro Gramaglia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 6 marzo 2025 la Corte di appello di Roma, decidendo in seguito alla sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 2039 del 16 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da ES NA, definitivamente assolta dall’accusa di concorso in detenzione con il suo compagno di elevati quantitativi di hashish e marijuana, per l’ingiusta detenzione patita, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 12 ottobre 2020, data di arresto, al 22 marzo 2021, data di rimessione in libertà.
2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello non ha applicato correttamente la regola di diritto indicata dalla Corte di cassazione in ordine alla colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
3. Il Ministero dell’Economia e Finanze presenta una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 37276 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 01/10/2025 2 1. Il ricorso è fondato. La ricorrente ha subìto la restrizione della libertà personale in relazione al reato di detenzione di rilevanti quantità di hashish e marijuana in concorso con il compagno con cui occasionalmente coabitava. Gli operanti avevano eseguito una perquisizione a casa dell’uomo con esito positivo per la presenza di stupefacente e avevano arrestato la donna che aveva ritardato ad aprire la porta. Era stata poi assolta dal reato ascrittole perché non erano emersi gli estremi del concorso ma della connivenza non punibile. Con ordinanza in data 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma le ha riconosciuto il diritto all’indennizzo, ritenendo il suo comportamento incolpevole, siccome aveva immediatamente giustificato il ritardo nell’apertura della porta per la paura causata da una precedente aggressione subìta dal compagno. La Corte di cassazione ha annullato tale ordinanza, osservando che nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione rileva il profilo oggettivo della colpa penale e cioè la condotta che, secondo l’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati, e ha ricordato che il giudizio di prevedibilità va formulato con criterio ex ante in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo agente, ma come prevedibilità secondo il parametro della comune esperienza in relazione alla possibilità che la condotta possa dar luogo a un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Ha quindi ordinato al Giudice del rinvio di valutare se, secondo la comune esperienza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto che hanno caratterizzato il comportamento della polizia giudiziaria e quello della donna, la sua condotta abbia potuto o meno dar luogo al prevedibile, seppure non voluto, intervento dell’autorità. In sede rescissoria, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di indennizzo da riparazione per l’ingiusta detenzione, ritenendo che il ritardo di quindici minuti con cui la NA aveva aperto la porta, nonostante i ripetuti e pressanti inviti dei Carabinieri, abbia ingenerato nell’autorità la falsa apparenza del suo coinvolgimento nella detenzione dello stupefacente. Ritiene il Collegio che tale motivazione non risponda alle precise indicazioni della Corte di cassazione nella sentenza rescindente, secondo cui bisognava valutare tutte le circostanze del caso concreto, sia con riferimento all’intervento della polizia sia con riferimento al comportamento della donna, e non una sola circostanza, cioè il ritardo nell’apertura della porta. Certamente il ritardo è in sé anomalo, ma non basta da solo a integrare l’apparenza gravemente colposa della propria responsabilità. Nello specifico, la ricorrente aveva spiegato che l’amica, che era inizialmente con lei nell’appartamento, le aveva riferito che il compagno era stato aggredito;
quando i Carabinieri avevano citofonato, l’amica era appena uscita di casa, per cui non aveva aperto per paura;
infatti, aveva aperto dopo che l’amica le aveva detto di aprire perché erano i Carabinieri. Sebbene la NA fosse in casa con lo stupefacente e la sua condotta avesse ingenerato l’apparenza della sua responsabilità, non risultano apprezzate, ai fini dell’indennizzo, le altre circostanze della vicenda, e in particolare la dinamica riferita dalla ricorrente, il comportamento dell’amica, le versioni difensive dell’imputato e della donna, l’assenza di tentativi di occultamento dello stupefacente. In altri termini, la motivazione del diniego dell’indennizzo risulta apoditticamente ancorata a un solo parametro, per giunta decontestualizzato. S’impone, pertanto, un nuovo annullamento dell’ordinanza della Corte di appello per violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., non avendo correttamente applicato il principio di diritto enunciato dal Giudice rescindente. 3
P.Q.M.
Così deciso, l’1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CR DO TO