Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/1998, n. 2883
CASS
Sentenza 5 novembre 1998

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La sospensione necessaria prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 opera anche nel caso in cui non sia stata presentata istanza di condono edilizio. Infatti la ratio della sospensione è quella di evitare che, durante il tempo necessario per la presentazione della domanda di condono, i procedimenti sanzionatori penali possano concludersi in via definitiva, così da vanificare gli effetti del previsto condono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/1998, n. 2883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2883
    Data del deposito : 5 novembre 1998

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