Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
La sospensione necessaria prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 opera anche nel caso in cui non sia stata presentata istanza di condono edilizio. Infatti la ratio della sospensione è quella di evitare che, durante il tempo necessario per la presentazione della domanda di condono, i procedimenti sanzionatori penali possano concludersi in via definitiva, così da vanificare gli effetti del previsto condono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/1998, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 5/11/1998
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere ORDINANZA
2. " Aldo S. RIZZO " N. 2883
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 22112/1998
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da SI EN, n. a Pozzuoli (NA), il 24.9.1935
avverso il provvedimento 8.5.1998 del Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Puzzuoli
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, con provvedimento adottato "de plano" in data 8.5.1998, rigettava un'istanza avanzata dal difensore di TO EN, imputato per violazioni edilizie, con la quale - in relazione al procedimento fissato per l'udienza pubblica del 30.9.1998 - si chiedeva l'emissione di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato con il dissequestro del manufatto. Il pretore motivava il rigetto "non essendosi maturata la prescrizione, a causa della sospensione obbligatoria derivante dalla vigente disciplina sul condono edilizio".
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'TO, il quale, dopo avere premesso che il manufatto in questione venne sottoposto a sequestro il 25.8.1993, ha eccepito di non avere presentato istanza di condono edilizio e di non dovere sopportare, quindi, un termine di prescrizione "maggiore di quello previsto dalla legge penale".
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l'inoppugnabilità del provvedimento impugnato.
Tale provvedimento - con il quale il Pretore ha denegato il proscioglimento prima del dibattimento previsto dall'art. 469 c.p.p. - è stato pronunciato, nell'ambito del processo di cognizione, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Rituale deve ritenersi l'adozione "de plano" di una pronuncia siffatta, poiché l'art. 469 prescrive l'osservanza della procedura di cui all'art.127 c.p.p. esclusivamente per la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ed allorquando per l'accertamento dell'estinzione del reato "non è necessario procedere al dibattimento". Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha negato il procedimento in camera di consiglio (implicitamente) ed il proscioglimento prima del dibattimento, essendo addirittura evidente la mancata estinzione del reato per prescrizione.
Nella specie, infatti, deve ritenersi indubbiamente operante la sospensione necessaria (per complessivi giorni 223) prevista dall'art. 44 della legge 28.2.1985, n. 47, la cui ratio è quella di evitare che, durante il tempo necessario per la presentazione della domanda di condono, i procedimenti sanzionatori penali si cui vengono ad incidere il versamento integrale dell'oblazione e la concessione del provvedimento sanante possano concludersi in via definitiva, così da vanificare gli effetti del previsto condono. Ne consegue che il provvedimento interlocutorio di diniego, adottato in forma rituale ed in relazione al quale la legge processuale non prevede la proposizione di alcun gravame, non può ritenersi impugnabile per effetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568, 1^ comma, c.p.p. A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un-milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998