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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6212/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6212 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Perillo Parte_1 opponente e
e per essa, quale procuratore, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati opposta
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: come precisate nel verbale di udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1472/2019, Parte_1 richiesto ed ottenuto da e per essa nei suoi confronti per Controparte_1 Controparte_2
l'importo di euro 25.767,02, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di rate scadute e non pagate relative al contratto di finanziamento n. 3716746, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1472/2019 per invalidità insanabile della procura alle liti;
Dichiarare
l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale dell'attrice nonché per carenza della procura, dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale della società ricorrente;
Dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di legge;
Accogliere la presente opposizione e dichiarare la inesistenza, nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per le argomentazioni sopra svolte;
Accogliere l'opposizione e revocare il D.I. opposto per assoluta genericità e indeterminatezza dell'importo richiesto;
Dichiarare altresì nullo ed inefficace il D.I. per assoluta incertezza degli interessi richiesti;
Determinare l'esatto dare-avere a mezzo di CTU che si chiede fin d'ora disporre;
Con vittoria di spese, diritti ed onorati con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha difatti contestato, dedotto ed eccepito: - la nullità della procura per insussistenza di uno specifico ed espresso mandato da redigersi in forma scritta;
- l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale in quanto la procura rilasciata dalla società rappresentata, e per essa alla società procuratrice, attribuisce al rappresentante solo poteri processuali e non sostanziali;
- l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di rappresentanza sostanziale della società di credito che agisce;
- la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito previsti dall'art. 633 c.p.c., essendo il decreto ingiuntivo stato emanato unicamente sulla base della certificazione ex art. 50 T.U.B.;
- l'assoluta indeterminatezza e genericità dell'ingiunzione di pagamento non essendo supportata da valida documentazione a sostegno di quanto richiesto;
- la nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 T.U.B. per difetto di forma scritta in assenza di condizioni specifiche sugli importi e sugli interessi applicati;
- l'illegittimità dei criteri adoperati per la quantificazione del credito ingiunto poiché manca un prospetto analitico relativo agli interessi maturati;
2. Si è costituita in giudizio la e per essa contestando le Controparte_1 Controparte_2 deduzioni della controparte, rassegnando le seguenti conclusioni “In via preliminare, di rito - dichiarare
l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1472/2019, R.G. n. 3289/2019, del 14/10/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1472/2019, R.G. n. 3289/2019, del
14/10/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...] al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Parte_1 Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
In particolare, parte opposta ha eccepito:
- la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo poiché la notificazione è stata eseguita oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di capacità processuale, attesa la documentazione in atti comprovante il conferimento dei poteri di rappresentanza;
- la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento in quanto supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dall'ulteriore produzione documentale
2 allegata alla comparsa di costituzione, attestante il credito vantato dalla società nei Controparte_1 confronti di parte opponente;
- l'infondatezza dell'eccezione circa un vizio di forma, per mancanza dei tassi di interesse o per la mancanza dell'oggetto, considerato che il contratto e il documento di sintesi allegato recano ogni elemento richiesto dalla legge;
- la correttezza dell'ammontare del debito poiché la documentazione contabile versata in atti attesta la genesi, l'evoluzione e l'ammontare definitivo del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, precisando analiticamente ogni singola operazione;
- l'insussistenza della violazione del tasso soglia del Taeg.
3. All'esito dell'udienza del 11.11.2021 il Giudice, rilevato il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 04.05.2021, il Giudice, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata chiamata all'udienza del 28.10.2025 per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse di conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
4. L'opposizione deve dichiararsi inammissibile poiché tardivamente proposta.
Dalla documentazione versata in atti dall'opposta, risulta difatti che la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita nei confronti dell'ingiunto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Segnatamente, l'ufficiale giudiziario si è recato presso la residenza del in data 31.10.2019, e, Pt_1 non rinvenendo il notificando né altra persona abilitata alla ricezione, ha depositato il plico presso la casa comunale.
In pari data, l'ufficiale giudiziario ha quindi proceduto ad inviare la raccomandata informativa contenente la notizia del deposito (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione) che è stata ricevuta dall'opponente in data 08.11.2019 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Ebbene, è ormai principio consolidato che “La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010)” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19772/2015).
Conseguentemente, in applicazione di tale condiviso principio, la notifica deve considerarsi perfezionata nei confronti del destinatario il giorno di ricezione della raccomandata informativa, ovvero in data 08.11.2019 e dunque, il termine ultimo per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo era il 18.12.2019.
3 Pertanto, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 20.12.2019 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione), l'opposizione deve ritenersi tardiva, essendo stata presentata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022
(applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1472/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge.
Si comunichi.
Addì, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6212 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Perillo Parte_1 opponente e
e per essa, quale procuratore, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati opposta
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: come precisate nel verbale di udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1472/2019, Parte_1 richiesto ed ottenuto da e per essa nei suoi confronti per Controparte_1 Controparte_2
l'importo di euro 25.767,02, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di rate scadute e non pagate relative al contratto di finanziamento n. 3716746, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1472/2019 per invalidità insanabile della procura alle liti;
Dichiarare
l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale dell'attrice nonché per carenza della procura, dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale della società ricorrente;
Dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di legge;
Accogliere la presente opposizione e dichiarare la inesistenza, nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per le argomentazioni sopra svolte;
Accogliere l'opposizione e revocare il D.I. opposto per assoluta genericità e indeterminatezza dell'importo richiesto;
Dichiarare altresì nullo ed inefficace il D.I. per assoluta incertezza degli interessi richiesti;
Determinare l'esatto dare-avere a mezzo di CTU che si chiede fin d'ora disporre;
Con vittoria di spese, diritti ed onorati con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha difatti contestato, dedotto ed eccepito: - la nullità della procura per insussistenza di uno specifico ed espresso mandato da redigersi in forma scritta;
- l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale in quanto la procura rilasciata dalla società rappresentata, e per essa alla società procuratrice, attribuisce al rappresentante solo poteri processuali e non sostanziali;
- l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di rappresentanza sostanziale della società di credito che agisce;
- la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito previsti dall'art. 633 c.p.c., essendo il decreto ingiuntivo stato emanato unicamente sulla base della certificazione ex art. 50 T.U.B.;
- l'assoluta indeterminatezza e genericità dell'ingiunzione di pagamento non essendo supportata da valida documentazione a sostegno di quanto richiesto;
- la nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 T.U.B. per difetto di forma scritta in assenza di condizioni specifiche sugli importi e sugli interessi applicati;
- l'illegittimità dei criteri adoperati per la quantificazione del credito ingiunto poiché manca un prospetto analitico relativo agli interessi maturati;
2. Si è costituita in giudizio la e per essa contestando le Controparte_1 Controparte_2 deduzioni della controparte, rassegnando le seguenti conclusioni “In via preliminare, di rito - dichiarare
l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1472/2019, R.G. n. 3289/2019, del 14/10/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1472/2019, R.G. n. 3289/2019, del
14/10/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...] al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Parte_1 Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
In particolare, parte opposta ha eccepito:
- la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo poiché la notificazione è stata eseguita oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di capacità processuale, attesa la documentazione in atti comprovante il conferimento dei poteri di rappresentanza;
- la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento in quanto supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dall'ulteriore produzione documentale
2 allegata alla comparsa di costituzione, attestante il credito vantato dalla società nei Controparte_1 confronti di parte opponente;
- l'infondatezza dell'eccezione circa un vizio di forma, per mancanza dei tassi di interesse o per la mancanza dell'oggetto, considerato che il contratto e il documento di sintesi allegato recano ogni elemento richiesto dalla legge;
- la correttezza dell'ammontare del debito poiché la documentazione contabile versata in atti attesta la genesi, l'evoluzione e l'ammontare definitivo del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, precisando analiticamente ogni singola operazione;
- l'insussistenza della violazione del tasso soglia del Taeg.
3. All'esito dell'udienza del 11.11.2021 il Giudice, rilevato il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 04.05.2021, il Giudice, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata chiamata all'udienza del 28.10.2025 per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse di conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
4. L'opposizione deve dichiararsi inammissibile poiché tardivamente proposta.
Dalla documentazione versata in atti dall'opposta, risulta difatti che la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita nei confronti dell'ingiunto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Segnatamente, l'ufficiale giudiziario si è recato presso la residenza del in data 31.10.2019, e, Pt_1 non rinvenendo il notificando né altra persona abilitata alla ricezione, ha depositato il plico presso la casa comunale.
In pari data, l'ufficiale giudiziario ha quindi proceduto ad inviare la raccomandata informativa contenente la notizia del deposito (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione) che è stata ricevuta dall'opponente in data 08.11.2019 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Ebbene, è ormai principio consolidato che “La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010)” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19772/2015).
Conseguentemente, in applicazione di tale condiviso principio, la notifica deve considerarsi perfezionata nei confronti del destinatario il giorno di ricezione della raccomandata informativa, ovvero in data 08.11.2019 e dunque, il termine ultimo per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo era il 18.12.2019.
3 Pertanto, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 20.12.2019 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione), l'opposizione deve ritenersi tardiva, essendo stata presentata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022
(applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1472/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge.
Si comunichi.
Addì, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto
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