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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9928/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9928/2021 promossa da:
(GIÀ , IN PERSONA Parte_1 Parte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: ,RAPP. E P.IVA_1
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI, GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLANTE
contro
C.F: , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CL IA CA Principato, giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Maria Pia Di Primo, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e il per chiedere Controparte_1 Controparte_2
la riforma della sentenza n. 891/2021 del 10/05/2021, depositata il
31/05/2021, notificata il 16/06/2021, emessa dal Giudice di Pace di , CP_2
per i seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti presupposti;
2) erroneo annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
20160382293260000468989 per intervenuta prescrizione.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “…dall'esame degli atti del fascicolo risulta che l'ingiunzione di
pagamento n. 20160382293260000468989 del 21.06.2016, atto presupposto
dell'impugnato preavviso di fermo, portante il verbale n. 8630788 del
18.09.2012, elevato dalla Polizia Municipale di , non risulta CP_2
ritualmente notificata, tale non potendosi ritenere la notifica versata in atti
dall'ATI in assenza di produzione della relativa CAD. Ciò comporta che la
notifica dell'ingiunzione, essendo nulla, ha impedito all'atto il formarsi di
preclusioni, potendosi, pertanto, ritenersi maturata la prescrizione
quinquennale, posto che il verbale di contestazione risale all'anno 2012. Al
riguardo va precisato che con l'opposizione di cui al comma l dell'art. 615 cit, come quella “de quibus”, possono farsi valere i fatti estintivi ed impeditivi
successivi alla formazione del titolo esecutivo quali la prescrizione. All'uopo
va evidenziato che il termine di prescrizione quinquennale previsto a pena di
decadenza ex art. 25 del DPR n.602/73, decorre anche nel periodo successivo
alla formazione del titolo esecutivo. L'art. 209 della legge 285/92 statuisce
che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al codice della
strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione. L'interruzione…è regolata dalle norme di procedura
civile”. L'accoglimento del superiore motivo principale di impugnazione ha
carattere assorbente di tutte le altre questioni…Il Giudice di Pace di
Catania… così decide: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il
preavviso di fermo opposto e la relativa l'ingiunzione di pagamento, entrambi
emessi dall'ATI Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del
Comune di Catania” e, per l'effetto, accogliendo il ricorso di CP_1
dichiarava l'estinzione del diritto di credito portato dalle cartelle
[...]
impugnate.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto spirato il termine di prescrizione, stabilito dall'art. 28 l. 689/81 e, per l'effetto, maturata la prescrizione quinquennale.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. Si costituiva anche il che si associava ai motivi di Controparte_2
impugnazione di chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata.
§§§
Preliminarmente, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella n. 20160382293260000468989, oggetto di impugnazione.
La cartella n. 20160382293260000468989, ruolo 2012 di importo pari ad €
111,09, di valore inferiore ai 1.000,00 euro rientra nell'applicazione dell'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31
marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all dalle Controparte_3
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Pertanto, ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis, ovvero automaticamente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del
26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che occupa, con riferimento alla cartella impugnata n.
20160382293260000468989 si applica l'art. 1, commi 222-230, della Legge
n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali Controparte_3
e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
di importo residuo fino ad € 1.000,00 e si pone come fatto impeditivo ex lege che impedisce l'ulteriore corso del giudizio.
Le spese del presente giudizio vanno compensate, sussistendo adeguato motivo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 77/2018 del 19.04.2018. Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del presente giudizio.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9928/2021 promossa da:
(GIÀ , IN PERSONA Parte_1 Parte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: ,RAPP. E P.IVA_1
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI, GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLANTE
contro
C.F: , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CL IA CA Principato, giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Maria Pia Di Primo, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e il per chiedere Controparte_1 Controparte_2
la riforma della sentenza n. 891/2021 del 10/05/2021, depositata il
31/05/2021, notificata il 16/06/2021, emessa dal Giudice di Pace di , CP_2
per i seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione degli atti presupposti;
2) erroneo annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
20160382293260000468989 per intervenuta prescrizione.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “…dall'esame degli atti del fascicolo risulta che l'ingiunzione di
pagamento n. 20160382293260000468989 del 21.06.2016, atto presupposto
dell'impugnato preavviso di fermo, portante il verbale n. 8630788 del
18.09.2012, elevato dalla Polizia Municipale di , non risulta CP_2
ritualmente notificata, tale non potendosi ritenere la notifica versata in atti
dall'ATI in assenza di produzione della relativa CAD. Ciò comporta che la
notifica dell'ingiunzione, essendo nulla, ha impedito all'atto il formarsi di
preclusioni, potendosi, pertanto, ritenersi maturata la prescrizione
quinquennale, posto che il verbale di contestazione risale all'anno 2012. Al
riguardo va precisato che con l'opposizione di cui al comma l dell'art. 615 cit, come quella “de quibus”, possono farsi valere i fatti estintivi ed impeditivi
successivi alla formazione del titolo esecutivo quali la prescrizione. All'uopo
va evidenziato che il termine di prescrizione quinquennale previsto a pena di
decadenza ex art. 25 del DPR n.602/73, decorre anche nel periodo successivo
alla formazione del titolo esecutivo. L'art. 209 della legge 285/92 statuisce
che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al codice della
strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione. L'interruzione…è regolata dalle norme di procedura
civile”. L'accoglimento del superiore motivo principale di impugnazione ha
carattere assorbente di tutte le altre questioni…Il Giudice di Pace di
Catania… così decide: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il
preavviso di fermo opposto e la relativa l'ingiunzione di pagamento, entrambi
emessi dall'ATI Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del
Comune di Catania” e, per l'effetto, accogliendo il ricorso di CP_1
dichiarava l'estinzione del diritto di credito portato dalle cartelle
[...]
impugnate.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto spirato il termine di prescrizione, stabilito dall'art. 28 l. 689/81 e, per l'effetto, maturata la prescrizione quinquennale.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. Si costituiva anche il che si associava ai motivi di Controparte_2
impugnazione di chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata.
§§§
Preliminarmente, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella n. 20160382293260000468989, oggetto di impugnazione.
La cartella n. 20160382293260000468989, ruolo 2012 di importo pari ad €
111,09, di valore inferiore ai 1.000,00 euro rientra nell'applicazione dell'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31
marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all dalle Controparte_3
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Pertanto, ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis, ovvero automaticamente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del
26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che occupa, con riferimento alla cartella impugnata n.
20160382293260000468989 si applica l'art. 1, commi 222-230, della Legge
n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali Controparte_3
e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
di importo residuo fino ad € 1.000,00 e si pone come fatto impeditivo ex lege che impedisce l'ulteriore corso del giudizio.
Le spese del presente giudizio vanno compensate, sussistendo adeguato motivo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 77/2018 del 19.04.2018. Invero, alla stregua di tale ultimo arresto, facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti, ossia ogni qual volta il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, non sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del presente giudizio.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa