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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA REL. EST.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 31-1/2025 R.G.A.V.G.,
TRA
, , , , rappresentati ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
assistiti, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio Rodolfo Crisci e dall'avv. Fabrizio Crisci;
RICORRENTI
E
in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Collarile;
RESISTENTI avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO E DIRITTO
chiedevano dichiararsi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
aperta la liquidazione giudiziale della ditta individuale Controparte_1
Allegavano, a sostegno della domanda, di vantare nei confronti della resistente, rispettivamente la prima un credito complessivo pari ad € 9441,10, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, giusta conteggi allegati, il secondo un credito complessivo pari ad € 7093,91, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, giusta conteggi allegati, il terzo un credito complessivo pari ad € 5607,82, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, giusta conteggi allegati e il quarto un credito complessivo pari ad € 4486,99, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, che vani erano risultati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto anche perchè la ditta aveva operato per poco tempo, circa due anni, sulla base di contratto di fitto di ramo di azienda con la che comprendeva anche i dipendenti, era ormai inattiva e cancellata dal registro delle CP_2
imprese a far data dal 17.07.2024.
Si costituivano in giudizio la resistente la quale eccepiva l'assenza del requisito dimensionale per essere qualificata impresa assoggettabile a liquidazioni giudiziale nonché l'assenza del requisito della insolvenza.
In esito alla udienza del 28.05.2025 il G.D. si riservava di riferire al collegio.
In data 03.06.2025 la curatela della liquidazione giudiziale della depositava -nel presente CP_2
procedimento unitario- autonomo ricorso per la estensione della liquidazione giudiziale alla ditta individuale sul presupposto per il quale vi era un collegamento tra le due aziende in Controparte_1
quanto la ditta aveva preso in fitto il ramo di azienda facente capo alla Controparte_1 CP_2
compresi i dipendenti, odierni ricorrenti, i quali, però, di fatto avevano continuato a lavorare per conto di quest'ultima, le due aziende avevano medesimo oggetto e medesima sede, è Controparte_1
fratello di , amministratore e legale rappresentante della la non Persona_1 CP_2 CP_2
aveva mai percepito i canoni di fitto, aveva poi risolto il contratto di fitto con la resistente per stipularlo con altra società la ma in realtà nei locali aveva continuato ad operare la ditta CP_3
la quale era stata poi cancellata dal registro delle imprese, di tal chè tutta la Controparte_1
operazione economica posta in essere tra le due aziende mirava a pregiudicare la posizione dei creditori della CP_2
Orbene quanto alla difesa della la stessa deve ritenersi tardiva ai sensi e per gli effetti di CP_2 cui all'art. 41 comma 5 codice crisi.
Prendendo, dunque, in considerazione il ricorso iniziale depositato da Parte_1 Parte_2
deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per
[...] Parte_3 Parte_4
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
In particolare:
- il credito, enunziato dalla parte ricorrente, è rappresentato puntualmente nella documentazione allegata, e non è stato contestato;
- la parte debitrice è imprenditore commerciale, come si evince dalla visura camerale;
- per quanto riguarda i bilanci degli ultimi tre anni (triennio contemplato dalla legge al fine dell'accertamento del requisito dimensionale di cui all'art 2 comma 1 lett. d) CCII, va rilevato, in primo luogo, che la prova che la parte debitrice disponga del possesso congiunto dei requisiti che la esonerano dalla liquidazione giudiziale (quelli di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII), incombe su di essa, a mente dell'art. 121 CCII, che recita: «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza», e che, comunque, nel caso di specie la documentazione contabile acquisita dimostra il superamento della soglia di cui alla indicata disposizione normativa, in quanto attesta per l'anno 2023 l'esistenza di ricavi dell'importo complessivo di € 238841,00;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, da adempiere verso l'odierno ricorrente, non eccede gli euro 30.000,00, somma rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII ma l'esposizione debitoria CP_ verso l ammonta ad € 48338,28;
Deve reputarsi accertato, altresì, lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice: essa non è in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, come si ricava:
a) dalla circostanza che la debitrice non pagava il debito vantato dai ricorrenti e non contestato;
CP_ b) dall'indebitamento verso l' che ammonta, allo stato, ad € 48338,28;
c) dalla circostanza che la ditta ha operato per poco tempo, circa due anni, risulta Controparte_1
inattiva, cancellata dal registro delle imprese a far data dal 17.07.2024
d) dalla circostanza che la resistente non è titolare di beni mobili e il legale rappresentante è titolare solo di un diritto reale di usufrutto su due beni immobili, operava in virtù di contratto di fitto di ramo d'azienda con la già sottoposta a liquidazione giudiziale;
CP_2
Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente dalle quali si desume un chiaro collegamento tra la ditta individuale e la società già sottoposta a liquidazione giudiziale, pur non Controparte_1 CP_2
potendosi tener conto delle istanze della difesa di quest'ultima, in quanto tardive, appare opportuno al fine di garantire, comunque, una trattazione unitaria procedere alla nomina del medesimo curatore ed affidare la gestione della liquidazione allo stesso G.D.
Non è possibile, aprendosi con la presente, una fase di liquidazione giudiziale, una condanna alle spese di lite: la questione dovrà essere, se del caso, rimessa alla fase di accertamento del passivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale in Controparte_1
persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, con sede in Benevento al Viale
Principe di Napoli n 183, CF;
C.F._1
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Maria Letizia D'Orsi;
3. nomina Curatore la dott.ssa iscritta all'albo dell'ODCEC di Benevento che alla Persona_2
luce della organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art 130 ultimo comma Codice della crisi risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 con invito ad accettare l'incarco entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. autorizza il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31
Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;
6. avvisa il Curatore che, al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la Cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d. lgs. 6 Settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 Maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita, altresì, il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
7. ordina al Curatore: - di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti od avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- in attesa dell'attuazione degli artt. 126, comma 2, CCII, e 199 CCII, di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso, trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo, ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
8. fissa la data del 16.10.2025 ore 11:00, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
9. avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3,
d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere;
l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la Cancelleria del Tribunale;
il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
10. ordina, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza sia comunicata al debitore, a chi ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, al Pubblico Ministero, al Curatore, nonché trasmessa, per estratto, al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Così deciso in Benevento, il 23.06.2025 IL PRESIDENTE
DOTT.SSA IDA MORETTI
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA REL. EST.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 31-1/2025 R.G.A.V.G.,
TRA
, , , , rappresentati ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
assistiti, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio Rodolfo Crisci e dall'avv. Fabrizio Crisci;
RICORRENTI
E
in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Collarile;
RESISTENTI avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO E DIRITTO
chiedevano dichiararsi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
aperta la liquidazione giudiziale della ditta individuale Controparte_1
Allegavano, a sostegno della domanda, di vantare nei confronti della resistente, rispettivamente la prima un credito complessivo pari ad € 9441,10, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, giusta conteggi allegati, il secondo un credito complessivo pari ad € 7093,91, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, giusta conteggi allegati, il terzo un credito complessivo pari ad € 5607,82, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, giusta conteggi allegati e il quarto un credito complessivo pari ad € 4486,99, a titolo di omesso pagamento di TFR e cinque mensilità, che vani erano risultati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto anche perchè la ditta aveva operato per poco tempo, circa due anni, sulla base di contratto di fitto di ramo di azienda con la che comprendeva anche i dipendenti, era ormai inattiva e cancellata dal registro delle CP_2
imprese a far data dal 17.07.2024.
Si costituivano in giudizio la resistente la quale eccepiva l'assenza del requisito dimensionale per essere qualificata impresa assoggettabile a liquidazioni giudiziale nonché l'assenza del requisito della insolvenza.
In esito alla udienza del 28.05.2025 il G.D. si riservava di riferire al collegio.
In data 03.06.2025 la curatela della liquidazione giudiziale della depositava -nel presente CP_2
procedimento unitario- autonomo ricorso per la estensione della liquidazione giudiziale alla ditta individuale sul presupposto per il quale vi era un collegamento tra le due aziende in Controparte_1
quanto la ditta aveva preso in fitto il ramo di azienda facente capo alla Controparte_1 CP_2
compresi i dipendenti, odierni ricorrenti, i quali, però, di fatto avevano continuato a lavorare per conto di quest'ultima, le due aziende avevano medesimo oggetto e medesima sede, è Controparte_1
fratello di , amministratore e legale rappresentante della la non Persona_1 CP_2 CP_2
aveva mai percepito i canoni di fitto, aveva poi risolto il contratto di fitto con la resistente per stipularlo con altra società la ma in realtà nei locali aveva continuato ad operare la ditta CP_3
la quale era stata poi cancellata dal registro delle imprese, di tal chè tutta la Controparte_1
operazione economica posta in essere tra le due aziende mirava a pregiudicare la posizione dei creditori della CP_2
Orbene quanto alla difesa della la stessa deve ritenersi tardiva ai sensi e per gli effetti di CP_2 cui all'art. 41 comma 5 codice crisi.
Prendendo, dunque, in considerazione il ricorso iniziale depositato da Parte_1 Parte_2
deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per
[...] Parte_3 Parte_4
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
In particolare:
- il credito, enunziato dalla parte ricorrente, è rappresentato puntualmente nella documentazione allegata, e non è stato contestato;
- la parte debitrice è imprenditore commerciale, come si evince dalla visura camerale;
- per quanto riguarda i bilanci degli ultimi tre anni (triennio contemplato dalla legge al fine dell'accertamento del requisito dimensionale di cui all'art 2 comma 1 lett. d) CCII, va rilevato, in primo luogo, che la prova che la parte debitrice disponga del possesso congiunto dei requisiti che la esonerano dalla liquidazione giudiziale (quelli di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII), incombe su di essa, a mente dell'art. 121 CCII, che recita: «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza», e che, comunque, nel caso di specie la documentazione contabile acquisita dimostra il superamento della soglia di cui alla indicata disposizione normativa, in quanto attesta per l'anno 2023 l'esistenza di ricavi dell'importo complessivo di € 238841,00;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, da adempiere verso l'odierno ricorrente, non eccede gli euro 30.000,00, somma rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII ma l'esposizione debitoria CP_ verso l ammonta ad € 48338,28;
Deve reputarsi accertato, altresì, lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice: essa non è in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, come si ricava:
a) dalla circostanza che la debitrice non pagava il debito vantato dai ricorrenti e non contestato;
CP_ b) dall'indebitamento verso l' che ammonta, allo stato, ad € 48338,28;
c) dalla circostanza che la ditta ha operato per poco tempo, circa due anni, risulta Controparte_1
inattiva, cancellata dal registro delle imprese a far data dal 17.07.2024
d) dalla circostanza che la resistente non è titolare di beni mobili e il legale rappresentante è titolare solo di un diritto reale di usufrutto su due beni immobili, operava in virtù di contratto di fitto di ramo d'azienda con la già sottoposta a liquidazione giudiziale;
CP_2
Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente dalle quali si desume un chiaro collegamento tra la ditta individuale e la società già sottoposta a liquidazione giudiziale, pur non Controparte_1 CP_2
potendosi tener conto delle istanze della difesa di quest'ultima, in quanto tardive, appare opportuno al fine di garantire, comunque, una trattazione unitaria procedere alla nomina del medesimo curatore ed affidare la gestione della liquidazione allo stesso G.D.
Non è possibile, aprendosi con la presente, una fase di liquidazione giudiziale, una condanna alle spese di lite: la questione dovrà essere, se del caso, rimessa alla fase di accertamento del passivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale in Controparte_1
persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, con sede in Benevento al Viale
Principe di Napoli n 183, CF;
C.F._1
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Maria Letizia D'Orsi;
3. nomina Curatore la dott.ssa iscritta all'albo dell'ODCEC di Benevento che alla Persona_2
luce della organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art 130 ultimo comma Codice della crisi risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 con invito ad accettare l'incarco entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. autorizza il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31
Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;
6. avvisa il Curatore che, al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la Cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d. lgs. 6 Settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 Maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita, altresì, il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
7. ordina al Curatore: - di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti od avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- in attesa dell'attuazione degli artt. 126, comma 2, CCII, e 199 CCII, di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso, trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo, ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
8. fissa la data del 16.10.2025 ore 11:00, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
9. avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3,
d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere;
l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la Cancelleria del Tribunale;
il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
10. ordina, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza sia comunicata al debitore, a chi ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, al Pubblico Ministero, al Curatore, nonché trasmessa, per estratto, al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Così deciso in Benevento, il 23.06.2025 IL PRESIDENTE
DOTT.SSA IDA MORETTI
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA