Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2024, proposto da
SI LL, AT Ingrasci', rappresentati e difesi dall'avvocato IO Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 36720 del 7.12.2023 con cui il Responsabile del Settore I Ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo ha disposto il diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR e di permesso di costruire prot. n. 25452 del 19.12.2017 per il progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento del piano terra e sopraelevazione al piano primo dell'immobile sito in Porto Cesareo, località Torre Lapillo, alla via Filangeri censito in catasto al foglio 16 p.lla 1298 sub 1; della nota della Soprintendenza ABAP prot. n. 17585-P del 31.10.2023 recante parere contrario, trasmessa in allegato al predetto provvedimento comunale; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, ove occorra, la nota di preavviso di parere contrario della Soprintendenza ABAP prot. n. 16117-P del 9.10.2023, nonché la precedente richiesta di supplemento istruttorio della stessa Soprintendenza ABAP prot. n. 9849-P del 24.6.2022, e le note prot. n. 19363 del 15.10.2018 e prot. n. 20179 del 22.10.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SI AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. SI LL e la dott.ssa AT Ingrascì, in qualità di proprietari di un fabbricato per civile abitazione sito in Porto Cesareo, località Torre Lapillo, alla via Filangeri (censito in catasto al foglio 16 p.lla 1298, sub 1), hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 36720 del 7.12.2023, con cui il Comune di Porto Cesareo ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire per l’ampliamento dell'immobile, con sopraelevazione al primo piano, nonché del presupposto parere contrario espresso dalla competente Soprintendenza in forza della seguente motivazione: “ … l’istanza in argomento contempla una sopraelevazione di un fabbricato esistente, quindi afferente al tema dell’ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, molto chiaramente delineato dalla normativa vigente con particolare riferimento all’art. 45 delle NTA del PPTR, comma 3 lett. b1); … (omissis) … né il tecnico istruttore, né il rup del paesaggio e men che meno la commissione locale per il paesaggio hanno espresso motivazioni adeguate al fine della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto in relazione alle norme prescrittive per i territori costieri DM declinate nelle Schede PAE 0066, 0067 e 0135; considerato il contesto paesaggistico di rilevante interesse culturale, tutelato ai sensi degli artt. 134 e 142 del d.lgs. 42/2004 in oggetto e dei DM 04.09.1975 e DM 01.08.1985, per cui l’intervento in oggetto è incidente i seguenti ambiti paesaggistici: BP Territori Costieri BP Immobili di notevole interesse pubblico DM 04.09.1975 … (omissis) … - considerato che il mero riferimento all’odierno orientamento del TAR Lecce non giustifica l’ammissibilità dell’intervento proposto, atteso che lo stesso TAR Lecce ha precedentemente emesso pronunce di segno opposto a quelle sopra citate, coerenti con le norme prescrittive delle Schede PAE del vigente PPTR pugliese – (cfr. sent. n. 655/2020 e 288/2020) … (omissis) …”.
2. In sintesi, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
- il parere della Soprintendenza “è stato formulato fuori tempo massimo, cioè ben oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti come previsto dall’art. 146 commi 8 e 9 d.lgs. n. 42/2004” e pertanto “è privo di carattere vincolante”;
- in ogni caso, il “parere denota l’aprioristica ed immotivata contrarietà ad ogni intervento edilizio sulla fascia costiera”, dal momento che “non è dato comprendere se l’intervento contrasti o meno con il contesto paesaggistico di riferimento, né tantomeno quali sarebbero gli eventuali profili di incompatibilità”;
- “la questione del regime delle aree edificabili rientranti nella fascia dei c.d. Territori costieri (e cioè la fascia dei 300 metri dal mare tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1 d.lgs. n. 42/2004) ha formato oggetto di un diffuso contenzioso definito … con una serie di decisioni … che hanno chiarito la piena operatività delle esclusioni previste dall’art. 142, comma 2 d.lgs. n. 42/2004 e la portata non ostativa delle Schede PAE allegate alle NTA del PPTR”;
- “nel caso viene in considerazione un’area che - sebbene rientrante nei territori costieri … risulta tipizzata nel vigente strumento urbanistico generale (PUG) come zona B ed era classificata già al 6 settembre 1985 come zona B nel previgente PRG”, sicché “non si applica il regime di tutela previsto per i territori costieri per l’espressa esclusione stabilita dal comma 2 dello stesso art. 142 d.lgs. n. 42/2004”;
- “non può, poi, ritenersi che l’inedificabilità discenda dalle schede PAE allegate al PPTR che sono dettate proprio per il tratto costiero interessato, dal momento che “la clausola di salvezza di cui all’art. 90 NTA … contempla al comma 3 la declaratoria di applicazione delle esclusioni di cui all’art. 142, comma 2 d.lgs. n. 42/2004”;
- difetto di motivazione e carenza di istruttoria, dal momento che il “contesto in cui è ubicato il lotto dei ricorrenti … è un’area totalmente edificata ed urbanizzata: la documentazione fotografica che si produce evidenzia che il lotto è intercluso tra fabbricati ed è collocato in una fila continua di edifici residenziali”.
3. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce per resistere al ricorso.
4. Nella pubblica udienza del giorno 11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo è infondato.
Il procedimento si è svolto come segue:
- in data 25.5.2022 la documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza;
- in data 24.6.2022 la Soprintendenza ha chiesto al Comune l’integrazione dell’istruttoria, nel presupposto che le informazioni contenute negli atti trasmessi non fossero sufficienti ai fini della formulazione del parere;
- in data 29.9.2023 il Comune ha provveduto alla integrazione istruttoria;
- in data 20.10.2023 la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di rigetto;
- in data 31.10.2023 la Soprintendenza ha espresso il parere contrario alla realizzazione dell’intervento, che è stato registrato al protocollo generale del Comune sub “ n. 32477 in data 31.10.2023 ” (cfr. sul punto la nota comunale di diniego prot. n. 36720 del 7.12.2023).
Alla luce degli sviluppi della predetta sequenza procedimentale, deve ritenersi che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'articolo 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004 non è iniziato a decorrere dalla data in cui è stata inizialmente trasmessa la documentazione, invero incompleta, ma dalla successiva acquisizione della integrazione istruttoria inoltrata in data 29.9.2023.
Rispetto a tale ultima data, la trasmissione del parere all’Amministrazione comunale, avvenuta in data 31.10.2023, è da ritenersi tempestiva.
6. Gli ulteriori motivi sono fondati nei sensi appresso indicati.
6.1. Innanzi tutto, si osserva che:
- ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. a), del d.lgs. 42/2004: “ Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare ”;
- tuttavia, il successivo comma 2 del medesimo art. 142 prevede che la norma di cui al primo comma “ ... non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B ”.
- se pure è vero che l’immobile di proprietà dei ricorrenti rientra nei territori costieri compresi nella fascia di circa mt. 300 dalla linea di battigia, e, come tale, è astrattamente ricompreso nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142, comma 1, del Codice Urbani, è però parimenti vero che lo stesso immobile era già tipizzato al 6 settembre 1985 come zona B nel previgente PRG;
- la predetta circostanza non è stata smentita dall’Amministrazione, sicché deve ritenersi comprovata.
Pertanto, nel caso di specie, deve trovare concreta applicazione la previsione eccettuativa di cui all’art. 142, comma 2, del Codice, che, come si è detto, fa salve le aree già “ ... delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B ”, la qual cosa non consente di opporre il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR.
6.2. Né può essere rinvenuta una clausola generale di inedificabilità all’interno della disciplina contenuta nelle schede PAE, dal momento che: “ del sistema di norme del PPTR citate è possibile un’interpretazione diversa da quelle sin qui esposte, la quale ritiene che l’art. 90 comma 3 NTA non sia privo di contenuto, come si è detto, ma abbia invece un significato ben preciso: quello di escludere le aree di cui all’art. 142 comma 2 d. lgs. 42/2004, ovvero, come si precisa ancora una volta, quelle classificate come zone omogenee A e B alla data indicata, dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR stesso. Si tratta di lettura senz’altro astrattamente possibile, perché coerente con il principio logico, prima che giuridico, secondo il quale una norma va interpretata nel senso in cui essa abbia qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno.
Posta questa interpretazione del comma 3 dell’art. 90, l’inciso contenuto nell’art. 79 NTA - per cui la disciplina per esso prevista, comprendente anche le schede PAE, vale “fatto salvo” quanto previsto dall’art. 90 stesso- starebbe a significare che le esclusioni da esso disposte, come sopra ricostruite, si applicano anche alle schede PAE, ovvero che esse non sono direttamente applicabili alle aree classificate come A e B.
Nell’incertezza fra le due interpretazioni possibili, più o meno restrittiva, ad avviso del Collegio va allora scelta l’interpretazione che conduce al risultato più liberale, ovvero quella appena esposta, che riassumendo esclude un meccanico vincolo di inedificabilità per aree estese e comporta, in positivo, che le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985 sfuggano alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda PAE che le comprenda,
Ciò non significa, come è evidente, consentire un’edificazione indiscriminata, perché si tratta pur sempre di aree vincolate con i relativi decreti ministeriali, in cui per intervenire è richiesta comunque l’autorizzazione paesaggistica, e quindi una congrua tutela non manca ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, del 28.6.2023, n. 631).
6.3. Nel caso di specie, le valutazioni con cui la Soprintendenza ha rilevato il contrasto tra i contenuti del progetto presentato dai ricorrenti e i valori paesaggistici oggetto di tutela sono formulate secondo postulati astratti e generali, che risultano privi di riferimenti concreti alla relazione con l’edificato circostante e che comunque non tengono in debita considerazione la situazione dei luoghi, che, infatti, non viene puntualmente individuata, descritta e apprezzata.
In definitiva, la Soprintendenza ha ritenuto di arrestare la propria valutazione su un piano astratto e di principio, opponendo la disciplina vincolistica in senso aprioristico e necessitato, quale ostacolo assoluto rispetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, laddove avrebbe dovuto verificare se, in concreto, l’ampliamento in questione arrecasse effettivamente un pregiudizio ai valori oggetto di tutela tenuto conto delle sue dimensioni, delle relative peculiarità costruttive, della interazione con i coni visuali e con la visione panoramica d’insieme.
6.4. Per quanto detto il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del parere contrario della Soprintendenza e del provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il potere/dovere delle suddette amministrazioni di provvedere, ciascuna per quanto di competenza, alla riedizione dell'attività amministrativa nel rispetto di quanto evidenziato con la presente sentenza.
7. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, non essendo stata accertata l'effettiva assentibilità dell'intervento proposto dai ricorrenti, ma unicamente l'obbligo delle amministrazioni di rideterminarsi al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il parere contrario prot. n. 17585-P del 31.10.2023 e il provvedimento di diniego prot. n. 36720 del 7.12.2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
SI AS, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AS | IO CA |
IL SEGRETARIO