Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2017, n. 38828
CASS
Sentenza 25 maggio 2017

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Qualora il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2017, n. 38828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38828
Data del deposito : 25 maggio 2017

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