Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
Qualora il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa.
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Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., sia o meno necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena d'inefficacia della misura cautelare”. Sul punto, infatti, si rinvengono due interpretazioni affatto antitetiche. Secondo Cass., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50768, in Arch. n. proc. pen., 2015, p. 123, è da escludere la necessità della rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare personale sia stata adottata all'esito di appello proposto dal pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2017, n. 38828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38828 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
38828-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Sent. n.1642 NN DIOTALLEVI UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - C.C. 25.5.2017 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI -- Rel. Consigliere- R.G.N.13094/2017 GIUSEPPE SGADARI - Consigliere- SANDRA RECCHIONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA NN nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce sezione del riesame il 28 febbraio 2017 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 25.5.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa il 2 febbraio 2017 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza con cui VI NN, in atti generalizzato, aveva chiesto la declaratoria, ai sensi dell'art. 306 c.p.p., dell'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Tribunale del riesame a seguito di appello proposto dal Pubblico ministero. Ad avviso dell'indagato, la misura applicatagli avrebbe perso efficacia in quanto il Giudice per le indagini preliminari non lo aveva sottoposto ad interrogatorio entro e non oltre dieci giorni dall'esecuzione della misura. Avverso l'anzidetta ordinanza di rigetto l'indagato ha proposto appello, che è stato ugualmente rigettato dal Tribunale del riesame di Lecce, che ha condiviso le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, secondo cui il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, così che non è necessario effettuare l'interrogatorio di garanzia. Contro il provvedimento del Tribunale del riesame l'indagato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 294, 302 e 306 c.p.p., in quanto l'interrogatorio di garanzia sarebbe attività imprescindibile, a cui non potrebbe supplire la facoltà della persona di rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'udienza camerale di discussione dell'appello cautelare. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché presentato per motivo infondato. Il Collegio condivide, infatti, l'orientamento enunciato da questa Corte (Sez. 6, n. 50768 del 12.11.2014, Rv. 261538) secondo cui, qualora il Tribunale, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa. Correttamente, quindi, pur non essendo l'indagato stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia, i giudici di merito hanno rigettato la richiesta del medesimo, tesa ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia della misura cautelare, applicatagli in sede di appello cautelare.
2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Ai sensi dell'art. 94 disp. attuaz. c.p.p. va disposto che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 ter del menzionato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 д Manda alla cancelleria per gli adempimenti d attuaz. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 Il Consigliere estensore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Gianpi Q. R. Per l a 3 i cui all'art. 94 co.
1-ter disp. maggio 2017 Il Presidente Worllew NN Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -- 4 AGO. 2017 Cancelliere Claudia Planelli A S N S Z O I