Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2026, proposto da
VA LI, rappresentato e difeso dall’avvocato SC Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
SC GN, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata in data 2 dicembre 2025 e per l’ordine al Comune dell’Aquila di disporre immediate verifiche volte a fornire le notizie richieste.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa SA LI;
Udito per il ricorrente l’avvocato SC Camerini;
In data 2 dicembre 2025 il ricorrente ha inoltrato al dirigente dell’Ispettorato Urbanistico del Comune dell’Aquila un’istanza di accesso civico generalizzato, proposta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto le “notizie degli accertamenti disposti da codesto Dirigente ed eseguiti dall’Ispettorato comunale” sulla regolarità edilizia e strutturale del muro costruito a confine tra la sua proprietà e quella del signor SC GN e sul titolo edilizio a costui rilasciato per la costruzione di un manufatto identificato per mezzo di un fotogramma, avvenuta in data successiva al 2009.
Il Comune dell’Aquila non ha riscontrato la predetta istanza nei modi e nei termini di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità “del diniego opposto, mediante silenzio, dal Comune dell’Aquila alle istanze formulate con lettera-pec in data 2.12.2025” nonché la declaratoria dell’obbligo di procedere e la condanna del Comune dell’Aquila “in persona del sindaco pro tempore e del dirigente dell’Ispettorato Urbanistico” a “disporre immediate verifiche volte ad accertare - e riferire al ricorrente - se il muro che separa il fondo di proprietà LI da quello di proprietà del controinteressato GN SC sia stato realizzato da quest’ultimo, sul fondo di proprietà dello stesso sito a L’Aquila, avente accesso da via Chieti nn. 7-9, in forza di valido titolo edilizio e nel rispetto delle norme tecniche, anche in relazione all’effettuazione dei calcoli strutturali ed al deposito del relativo progetto e dei calcoli stressi presso il competente Ufficio del Genio Civile” nonché a “riferire al ricorrente in forza di quale titolo edilizio legittimamente ottenuto il predetto GN SC abbia realizzato, in epoca successiva al maggio 2009 il manufatto, dotato di ampia finestratura, evidenziato con il colore arancione nella foto aerea allegata dal ricorrente alla lettera-pec del 2.12.2025”.
Il Comune dell’Aquila, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato al domicilio digitale indicato nei pubblici elenchi, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato notificato anche al signor SC GN, individuato dal ricorrente come controinteressato all’accesso civico generalizzato, il quale non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati indicati dal precedente articolo 2, di concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato, da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istanza.
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha attribuito al silenzio serbato sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, sezione III, 2 marzo 2022, n. 1482).
Il comma 2 del medesimo articolo disciplina l’accesso civico generalizzato; esso consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni o da enti privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la prospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, detenuti dall’amministrazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi “funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini”, con conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10).
I documenti, i dati e le informazioni richiesti dal ricorrente, in merito all’esistenza di validi titoli edilizi che sorreggono l’edificazione del muro di confine tra le proprietà LI-GN e del manufatto costruito sul terreno del signor GN, non rientrano tra quelli soggetto ad obbligo di pubblicazione e non afferiscono ad alcuno degli interessi, pubblici o privati, indicati dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, come ostativi all’accesso civico generalizzato.
Sussistono pertanto, nel caso di specie, tutti i presupposti per riconoscere il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati relativi ai titoli edilizi indicati nell’istanza del 2 dicembre 2025, al fine di esercitare il controllo generico ed indifferenziato sul buon andamento dell’azione amministrativa.
Nondimeno, nell’istanza di accesso civico generalizzato del 2 dicembre 2025 il ricorrente ha richiesto anche la conoscenza di informazioni e dati relativi al “rispetto delle norme tecniche, anche in relazione all’effettuazione dei calcoli strutturali ed al deposito del relativo progetto e dei calcoli stessi presso il competente Ufficio del Genio Civile”, la quale presuppone necessariamente l’esperimento di un’attività di verifica e di accertamento, dallo stesso espressamente invocata.
Il Collegio ritiene che tali dati ed informazioni siano esclusi dall’accesso civico generalizzato, dal momento che la loro elaborazione richiede, da parte del Comune, un impegno organizzativo ed umano, consistente nella verifica di attività prodromiche al rilascio dei titoli edilizi (l’effettuazione dei calcoli strutturali e la verifica della loro correttezza nonché la verifica del rispetto delle norme tecniche genericamente indicate), sproporzionato rispetto alle finalità pubblicistiche sottese all’interesse conoscitivo perseguito dal ricorrente, con conseguente pregiudizio del buon andamento dell’attività amministrativa.
Per tutto quanto premesso, il silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente deve ritenersi illegittimo con esclusivo riferimento ai dati, alle informazioni e ai documenti afferenti ai procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi relativi al muro di confine e all’immobile indicati nella predetta istanza.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, il Collegio deve ordinare al Comune dell’Aquila di provvedere sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente in data 2 dicembre 2025, mediante la trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi ai titoli edilizi ivi richiesti ovvero mediante la comunicazione dell’eventuale carenza degli stessi.
Il Comune dell’Aquila dovrà provvedere al predetto adempimento entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti del Comune dell’Aquila, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune dell’Aquila di provvedere sull’istanza di accesso civico generalizzato nei modi e nei termini indicati nella motivazione.
Spese di lite non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA AB PE, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
SA LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LI | MA AB PE |
IL SEGRETARIO