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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EN DE, Presidente
LA IZ, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1007/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9168/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 41
e pubblicata il 06/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37363 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellato: conclude come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Con l'odierno appello MA TA impugna la sentenza in epigrafe, che accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso IMU, anno di imposta 2016.
I primi giudici rilevavano che “l'esenzione dall'Imu per adibizione ad abitazione principale del nucleo familiare del ricorrente non (venisse) meno per il fatto che egli nell'annualità in esame (avesse) beneficiato della medesima esenzione per altro immobile nel quale egli risiedeva, in quanto detto immobile è situato in altro comune (Segni), e pertanto - ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore, a far data dal 21.12.2021, dell'art. 5 decies del d.l. n. 146/2021, e ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022 - è possibile per due coniugi legalmente separati che risiedono in due comuni diversi considerare come abitazione principale di entrambi quelle in cui essi risiedono abitualmente, e beneficiare così dell'esenzione imu prevista per tale categoria”.
Motivi del ricorso e controdeduzioni
1 Con il primo motivo di appello MA TA lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 rilevando che la coniuge separata e le figlie minori del contribuente, a partire dal 21/05/2012, si trasferivano a vivere nell'abitazione sita in Indirizzo_1, di proprietà dell'appellato e che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili, è soggetto passivo d'imposta del tributo il coniuge a cui è stata assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
La circolare n. 3/DF del 18/05/2012, al comma 12-quinques dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012 stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di sentenza di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Secondo l'appellante è, pertanto, corretto ritenere, quale unico soggetto passivo dell'IMU, “il coniuge assegnatario in qualità sia di proprietario, relativamente alla sua quota di proprietà, sia di titolare del diritto di abitazione, relativamente alla quota rimasta in capo all'ex coniuge”, a seguito dell'assegnazione dell'immobile in sede di separazione.
In caso di assegnazione della casa coniugale, il coniuge assegnatario dell'immobile è titolare del diritto di abitazione e, di conseguenza, sarà tenuto al versamento dell'imposta municipale propria se dovuta.
Nel caso di specie, l'immobile di Indirizzo_1, nel quale l'ex coniuge ha stabilito la residenza, veniva acquistato successivamente alla sentenza di divorzio e pertanto Resistente_1, nel 2016, era da ritenere soggetto passivo d'imposta IMU, dal momento che la casa coniugale era stata individuata in
Indirizzo_2, venduta dalla coniuge assegnataria in data 20/04/2012, e non in Via Indirizzo_1 , acquistata successivamente alla sentenza di divorzio, in data 11/11/2008. Per usufruire dell'agevolazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta e dell'esenzione, è condizione necessaria che il coniuge assegnatario dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione assegnata.
In base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022, rileva quale abitazione principale l'immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come prevedono le norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.
Secondo l'appellante, alla sentenza di divorzio non può essere applicato detto regime agevolativo.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio il contribuente eccepisce, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'atto di appello per aver MA TA proposto per la prima volta nel presente giudizio una eccezione fondata sull'art. 337 sexies c.c.
2.1 Nel merito la Difesa rileva che, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, due coniugi legalmente separati e dimoranti in due immobili diversi, situati nello stesso o in diversi comuni, possono godere delle agevolazioni/esenzione IMU e che la predetta pronuncia si applica a tutti i giudizi ancora in corso alla data della sua emissione.
La Corte, all'udienza del 28.1.2026, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto da MA TA è infondato.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata posto che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ma non le eccezioni in senso improprio” (cfr. Cass. n. 30227/2022) e che, nel caso di specie, la controeccezione sollevata per la prima volta in appello dal COMUNE di MA, ai sensi dell'art 337 sexies c.c., non Banca_1 una eccezione sostanziale in senso stretto non essendo il relativo potere di rilevazione riservato espressamente dalla legge alla parte e non avendo la stessa ad oggetto un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale in esame.
Nel merito appare del tutto condivisibile quanto ritenuto dai primi giudici posto che l'adibizione dell'immobile di via Indirizzo_1 ad abitazione principale del nucleo famigliare del contribuente appare attendibilmente provata dalla dichiarazione Imu presentata nel 2012, in cui risulta che presso tale immobile, da tale data, sono domiciliati la ex coniuge di Resistente_1 ed i figli, e dai bollettini di pagamento della Tari e dell'utenza gas eseguiti, per l'anno in esame e per l'immobile di via Indirizzo_1 dalla ex coniuge.
Come correttamente ritenuto dai primi giudici, “l'esenzione dall'Imu per adibizione ad abitazione principale del nucleo familiare del ricorrente non viene meno per il fatto che egli nell'annualità in esame ha beneficiato della medesima esenzione per altro immobile nel quale egli risiedeva, in quanto detto immobile è situato in altro comune (Segni), e pertanto - ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore, a far data dal 21.12.2021, dell'art. 5 decies del d.l. n. 146/2021, e ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022 - è possibile per due coniugi legalmente separati che risiedono in due comuni diversi considerare come abitazione principale di entrambi quelle in cui essi risiedono abitualmente, e beneficiare così dell'esenzione imu prevista per tale categoria”.
Non è a tal fine dirimente, anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., che l'ex coniuge e i figli del contribuente dimorassero stabilmente e fossero domiciliati, nell'anno in esame, presso un immobile diverso da quello assegnato alla ex coniuge in sede di separazione, a fronte della pacifica vendita di quest'ultimo immobile nel 2012 e del loro conseguente successivo trasferimento nell'immobile di via Indirizzo_1 divenuta l'abitazione principale del loro nucleo famigliare per le ragioni esposte.
Tale ultima circostanza è rilevante per i fini per cui si procede, in conformità con i principi giuridici sottesi alla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale tenuto in ogni caso conto che quanto stabilito dalla
Consulta in riferimento ai coniugi non separati vale, mutatis mutandis, anche per quelli legalmente separati.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella circostanza che il COMUNE di MA, per le precedenti annualità, non ha provveduto a richiedere il pagamento dell'IMU ritenendo, evidentemente, applicabile, anche per tale immobile, l'esenzione dall'imposta in esame.
L'appello va, pertanto, respinto con conseguente condanna dell'appallante al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
La domanda proposta in primo grado dal contribuente, ai sensi dell'art. 96 cpc, è inammissibile in assenza della proposizione di appello incidentale e, in ogni caso, infondata, stante la peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Roma Capitale alle spese di lite liquidate in euro 1.800,00 in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 28/01/2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EN DE, Presidente
LA IZ, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1007/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9168/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 41
e pubblicata il 06/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37363 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellato: conclude come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Con l'odierno appello MA TA impugna la sentenza in epigrafe, che accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso IMU, anno di imposta 2016.
I primi giudici rilevavano che “l'esenzione dall'Imu per adibizione ad abitazione principale del nucleo familiare del ricorrente non (venisse) meno per il fatto che egli nell'annualità in esame (avesse) beneficiato della medesima esenzione per altro immobile nel quale egli risiedeva, in quanto detto immobile è situato in altro comune (Segni), e pertanto - ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore, a far data dal 21.12.2021, dell'art. 5 decies del d.l. n. 146/2021, e ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022 - è possibile per due coniugi legalmente separati che risiedono in due comuni diversi considerare come abitazione principale di entrambi quelle in cui essi risiedono abitualmente, e beneficiare così dell'esenzione imu prevista per tale categoria”.
Motivi del ricorso e controdeduzioni
1 Con il primo motivo di appello MA TA lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 rilevando che la coniuge separata e le figlie minori del contribuente, a partire dal 21/05/2012, si trasferivano a vivere nell'abitazione sita in Indirizzo_1, di proprietà dell'appellato e che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili, è soggetto passivo d'imposta del tributo il coniuge a cui è stata assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
La circolare n. 3/DF del 18/05/2012, al comma 12-quinques dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012 stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di sentenza di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Secondo l'appellante è, pertanto, corretto ritenere, quale unico soggetto passivo dell'IMU, “il coniuge assegnatario in qualità sia di proprietario, relativamente alla sua quota di proprietà, sia di titolare del diritto di abitazione, relativamente alla quota rimasta in capo all'ex coniuge”, a seguito dell'assegnazione dell'immobile in sede di separazione.
In caso di assegnazione della casa coniugale, il coniuge assegnatario dell'immobile è titolare del diritto di abitazione e, di conseguenza, sarà tenuto al versamento dell'imposta municipale propria se dovuta.
Nel caso di specie, l'immobile di Indirizzo_1, nel quale l'ex coniuge ha stabilito la residenza, veniva acquistato successivamente alla sentenza di divorzio e pertanto Resistente_1, nel 2016, era da ritenere soggetto passivo d'imposta IMU, dal momento che la casa coniugale era stata individuata in
Indirizzo_2, venduta dalla coniuge assegnataria in data 20/04/2012, e non in Via Indirizzo_1 , acquistata successivamente alla sentenza di divorzio, in data 11/11/2008. Per usufruire dell'agevolazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta e dell'esenzione, è condizione necessaria che il coniuge assegnatario dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione assegnata.
In base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022, rileva quale abitazione principale l'immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come prevedono le norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.
Secondo l'appellante, alla sentenza di divorzio non può essere applicato detto regime agevolativo.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio il contribuente eccepisce, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'atto di appello per aver MA TA proposto per la prima volta nel presente giudizio una eccezione fondata sull'art. 337 sexies c.c.
2.1 Nel merito la Difesa rileva che, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, due coniugi legalmente separati e dimoranti in due immobili diversi, situati nello stesso o in diversi comuni, possono godere delle agevolazioni/esenzione IMU e che la predetta pronuncia si applica a tutti i giudizi ancora in corso alla data della sua emissione.
La Corte, all'udienza del 28.1.2026, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto da MA TA è infondato.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata posto che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ma non le eccezioni in senso improprio” (cfr. Cass. n. 30227/2022) e che, nel caso di specie, la controeccezione sollevata per la prima volta in appello dal COMUNE di MA, ai sensi dell'art 337 sexies c.c., non Banca_1 una eccezione sostanziale in senso stretto non essendo il relativo potere di rilevazione riservato espressamente dalla legge alla parte e non avendo la stessa ad oggetto un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale in esame.
Nel merito appare del tutto condivisibile quanto ritenuto dai primi giudici posto che l'adibizione dell'immobile di via Indirizzo_1 ad abitazione principale del nucleo famigliare del contribuente appare attendibilmente provata dalla dichiarazione Imu presentata nel 2012, in cui risulta che presso tale immobile, da tale data, sono domiciliati la ex coniuge di Resistente_1 ed i figli, e dai bollettini di pagamento della Tari e dell'utenza gas eseguiti, per l'anno in esame e per l'immobile di via Indirizzo_1 dalla ex coniuge.
Come correttamente ritenuto dai primi giudici, “l'esenzione dall'Imu per adibizione ad abitazione principale del nucleo familiare del ricorrente non viene meno per il fatto che egli nell'annualità in esame ha beneficiato della medesima esenzione per altro immobile nel quale egli risiedeva, in quanto detto immobile è situato in altro comune (Segni), e pertanto - ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore, a far data dal 21.12.2021, dell'art. 5 decies del d.l. n. 146/2021, e ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022 - è possibile per due coniugi legalmente separati che risiedono in due comuni diversi considerare come abitazione principale di entrambi quelle in cui essi risiedono abitualmente, e beneficiare così dell'esenzione imu prevista per tale categoria”.
Non è a tal fine dirimente, anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., che l'ex coniuge e i figli del contribuente dimorassero stabilmente e fossero domiciliati, nell'anno in esame, presso un immobile diverso da quello assegnato alla ex coniuge in sede di separazione, a fronte della pacifica vendita di quest'ultimo immobile nel 2012 e del loro conseguente successivo trasferimento nell'immobile di via Indirizzo_1 divenuta l'abitazione principale del loro nucleo famigliare per le ragioni esposte.
Tale ultima circostanza è rilevante per i fini per cui si procede, in conformità con i principi giuridici sottesi alla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale tenuto in ogni caso conto che quanto stabilito dalla
Consulta in riferimento ai coniugi non separati vale, mutatis mutandis, anche per quelli legalmente separati.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella circostanza che il COMUNE di MA, per le precedenti annualità, non ha provveduto a richiedere il pagamento dell'IMU ritenendo, evidentemente, applicabile, anche per tale immobile, l'esenzione dall'imposta in esame.
L'appello va, pertanto, respinto con conseguente condanna dell'appallante al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
La domanda proposta in primo grado dal contribuente, ai sensi dell'art. 96 cpc, è inammissibile in assenza della proposizione di appello incidentale e, in ogni caso, infondata, stante la peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Roma Capitale alle spese di lite liquidate in euro 1.800,00 in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 28/01/2026.