Art. 301.
(Deposito di titoli sottoposti a sequestro).
I titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro devono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.
(Deposito di titoli sottoposti a sequestro).
I titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro devono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.