CASS
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2024, n. 19116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19116 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI TO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato Salvatore Staiano, nell'interesse di TO TI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata ad TO TI la misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta gravità indiziaria Penale Sent. Sez. 6 Num. 19116 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 28/03/2024 concernente il delitto di detenzione illegale e porto in luogo pubblico dì un'arma comune da sparo, utilizzata per minacciare gravemente CO BI, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. nella sua doppia declinazione (capo 76). 2. Avverso detta ordinanza, la difesa di TO TI propone un unico motivo di ricorso. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per mancata retrodatazione dei termini della presente ordinanza cautelare, emessa il 9 giugno 2023, in quanto, già con la precedente misura cautelare, applicata il 27 aprile 2021 a TI nell'ambito del procedimento penale n. 4823/20, denominato "Dedalo-Petrolmafie", risulta che il pubblico ministero conoscesse gli elementi essenziali della contestazione oggetto dell'odierno provvedimento, come risulta dall'informativa del 18 gennaio 2019, tanto da rendere spirato il termine di fase. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dall'essere la condotta di cui al capo 76) indubbiamente oggetto dell'originario programma criminoso dell'associazione stante la contestazione non solo dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso, ma anche del fine di agevolare la locale di Limbadi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. Il provvedimento impugnato, dopo avere premesso che dall'applicazione della retrodatazione non conseguirebbe la scadenza del termine massimo di custodia cautelare della prima ordinanza, ha correttamente rigettato l'eccezione difensiva volta ad accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima. 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha dato atto: a) che le informative finali, poste a fondamento della presente ordinanza, sono pervenute all'ufficio di Procura a settembre 2022 e aprile 2023, cioè dopo il rinvio a giudizio del ricorrente nel precedente procedimento denominato "Dedalo-Petrolmafie" risalente al 20 ottobre 2021; b) che il riscontro all'ipotesi accusatoria del presente procedimento si è fondato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, EO EN, rese nell'agosto del 2021 e non presenti nell'altra ordinanza cautelare. 2.2. Inoltre, il provvedimento impugnato ha correttamente escluso che i fatti oggetto dei due procedimenti fossero unificati dal vincolo della continuazione in 9 assenza di elementi da cui evincere che il delitto di detenzione e porto di arma, oggetto del presente provvedimento, rientrasse nella programmazione del reato associativo di cui alla prima ordinanza. Tali conclusioni non sono vulnerate dai rilievi del ricorso che, sul punto, risultano del tutto generici, senza che valga il rinvio, altrettanto aspecifico, alla circostanza che il delitto attribuito a TI sia contestato nella forma aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua doppia declinazione, in quanto questa di per sé, non soltanto è estranea alla continuazione, ma può essere elevata anche rispetto a soggetti che non facciano parte dell'associazione cui si connette. Va esclusa anche la connessione teleologica del reato contestato a TI con quello associativo in quanto la detenzione e il porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo, utilizzata per minacciare la persona offesa: a) non ha costituito la finalità per cui l'associazione è stata costituita;
b) si è collocata in un rapporto di mera occasionalità rispetto al delitto contestato nella prima ordinanza cautelare a nulla rilevando l'identità del contesto delinquenziale in cui i reati sono stati consumati. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 I. Il P esidente La Consigliera estensora
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato Salvatore Staiano, nell'interesse di TO TI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata ad TO TI la misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta gravità indiziaria Penale Sent. Sez. 6 Num. 19116 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 28/03/2024 concernente il delitto di detenzione illegale e porto in luogo pubblico dì un'arma comune da sparo, utilizzata per minacciare gravemente CO BI, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. nella sua doppia declinazione (capo 76). 2. Avverso detta ordinanza, la difesa di TO TI propone un unico motivo di ricorso. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per mancata retrodatazione dei termini della presente ordinanza cautelare, emessa il 9 giugno 2023, in quanto, già con la precedente misura cautelare, applicata il 27 aprile 2021 a TI nell'ambito del procedimento penale n. 4823/20, denominato "Dedalo-Petrolmafie", risulta che il pubblico ministero conoscesse gli elementi essenziali della contestazione oggetto dell'odierno provvedimento, come risulta dall'informativa del 18 gennaio 2019, tanto da rendere spirato il termine di fase. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dall'essere la condotta di cui al capo 76) indubbiamente oggetto dell'originario programma criminoso dell'associazione stante la contestazione non solo dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso, ma anche del fine di agevolare la locale di Limbadi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. Il provvedimento impugnato, dopo avere premesso che dall'applicazione della retrodatazione non conseguirebbe la scadenza del termine massimo di custodia cautelare della prima ordinanza, ha correttamente rigettato l'eccezione difensiva volta ad accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima. 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha dato atto: a) che le informative finali, poste a fondamento della presente ordinanza, sono pervenute all'ufficio di Procura a settembre 2022 e aprile 2023, cioè dopo il rinvio a giudizio del ricorrente nel precedente procedimento denominato "Dedalo-Petrolmafie" risalente al 20 ottobre 2021; b) che il riscontro all'ipotesi accusatoria del presente procedimento si è fondato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, EO EN, rese nell'agosto del 2021 e non presenti nell'altra ordinanza cautelare. 2.2. Inoltre, il provvedimento impugnato ha correttamente escluso che i fatti oggetto dei due procedimenti fossero unificati dal vincolo della continuazione in 9 assenza di elementi da cui evincere che il delitto di detenzione e porto di arma, oggetto del presente provvedimento, rientrasse nella programmazione del reato associativo di cui alla prima ordinanza. Tali conclusioni non sono vulnerate dai rilievi del ricorso che, sul punto, risultano del tutto generici, senza che valga il rinvio, altrettanto aspecifico, alla circostanza che il delitto attribuito a TI sia contestato nella forma aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua doppia declinazione, in quanto questa di per sé, non soltanto è estranea alla continuazione, ma può essere elevata anche rispetto a soggetti che non facciano parte dell'associazione cui si connette. Va esclusa anche la connessione teleologica del reato contestato a TI con quello associativo in quanto la detenzione e il porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo, utilizzata per minacciare la persona offesa: a) non ha costituito la finalità per cui l'associazione è stata costituita;
b) si è collocata in un rapporto di mera occasionalità rispetto al delitto contestato nella prima ordinanza cautelare a nulla rilevando l'identità del contesto delinquenziale in cui i reati sono stati consumati. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 I. Il P esidente La Consigliera estensora