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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2536/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009440539000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009440539000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, con ricorso telematico impugna la cartella di pagamento n. 03020240009440539/000 afferente a dedotti crediti dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione per omessi pagamenti tasse automobilistiche e motoveicolo anni 2019 e 2021 e relativi oneri di riscossione, diritti di notifica, oltre interessi sanzioni per la somma di € 1.192,32, notificata via pec in data 12.6.2024
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze eccepisce:
A) Nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Eccepisce la nullità e/o la illegittimità della cartella opposta per la circostanza che la stessa non è stata preceduta dal prodromico avviso di accertamento. Infatti, seppure nella impugnata cartella si faccia riferimento all'asserita notifica dell'avviso di accertamento n. 40455057 del 4.4.2022 – atto che, peraltro, per quanto indicato nella cartella de qua avrebbe ad oggetto solo ed esclusivamente i tributi del 2019, mentre nessun avviso di accertamento viene indicato per ciò che concerne i tributi del 2021. Assume di non aver mai ricevuto tale avviso di accertamento.
B) Nullità parziale della cartella per intervenuta prescrizione dei crediti afferenti i tributi dell'anno 2019. Rileva che in mancanza della prova dell'avvenuta regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, la cartella
è parzialmente illegittima per intervenuta prescrizione dell'asserito credito tributario del 2019 vantato dalla
Regione Calabria essendo abbondantemente decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge.
C) vizio della cartella per eccessiva genericità degli importi reclamati. Lamenta che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, pretendendo il pagamento delle somme aggiuntive agli importi primari nel dettaglio del debito, abbia elencato in modo del tutto generico le cifre addebitate e senza evidenziare né le operazioni di computo degli interessi né tantomeno i motivi in base ai quali le sanzioni vengono ripetutamente imputate.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria:
- nel merito, annullare la medesima cartella di pagamento n. 03020240009440539/000 in quanto illegittima e/o nulla in misura totale o parziale per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti propri dell'ente impositore.
Contesta poi, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede:
in via preliminare:
a. disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Regione Calabria U.
O. Tasse Automobilistiche ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n.
112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- nel merito:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
L'agenzia delle Entrate Riscossione chiama in causa la Regione Calabria che non si costituisce in giudizio
All'udienza del 13/01/2026 parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto
Preliminarmente con riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossioni occorre osservare che, ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», mentre costituisce un principio di diritto unanimemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che nelle ipotesi in cui venga impugnato un atto proprio dell'agente della riscossione facendo valere anche vizi afferenti all'attività dell'ente impositore cui l'atto impugnato si correli, ricade sull'agente della riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore.(Cass. Civ. s. u. 25.7.2007
n. 16412; Cass. sezioni VI-V, n. 21220 del 28.11.2012),
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dunque, deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord.
n.11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Sempre in via preliminare, quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore REGIONE CALABRIA U.O. Tasse Automobilistiche, avanzata dalla parte resistente, si rileva che vi è in atti la prova dell'avvenuta notifica alla Regione Calabria, a mezzo pec, in data 21/10/2024 della chiamata in causa da parte da parte dell'agenzia delle Entrate Riscossione.
Appare opportuno partire dall'esame della questione della legittimità della notifica di una cartella di pagamento per il bollo auto senza notifica del previo avviso di accertamento.
In particolare, è necessario chiederci se il bollo poteva essere direttamente “riscosso” tramite diretta iscrizione a ruolo, quindi senza previa notifica dell'accertamento.
Ciò posto si osserva che la Regione Calabria, ha una propria legge, la legge n.56/23. che legittima l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
Precisamente ai sensi dell'art.6 della legge della Regione Calabria n. 56 del 27.12.2023 “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale le sanzioni per omissione totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dall'art. 17, comma 10, della L. 449 del 27 dicembre
1997 che statuisce “ A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi,
l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.”
La Regione Calabria, pertanto, può procedere al recupero degli importi dovuti e non pagati dai contribuenti, come per il caso in esame, mediante la notifica dell'avviso di accertamento oppure mediante l'iscrizione diretta a ruolo.
Non vi è quindi alcun obbligo giuridico bensì la facoltà della notifica dell'avviso di accertamento in quanto la
Regione Calabria, ai sensi della citata normativa statale e regionale, può procedere con l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
L'operato dell'Ente è dunque legittimo.
Non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell'invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (della L. 449 del 27 dicembre 1997) ed una legge regionale (Legge
Regionale n. 56 del 27.12.2023) che legittimano l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
Né la illegittimità dell'iscrizione a ruolo può farsi discendere dal fatto che la legge regionale in parola è stata emanata in epoca successiva all'insorgenza dell'obbligo del pagamento, posto che l'attività di riscossione del tributo è governata dalla legge vigente nel tempo in cui è posta in essere.
Essa, per un verso, è una norma di azione, perché disciplina esclusivamente una modalità di esercizio del potere di accertamento dell'ufficio; per altro verso, però, essa è anche una norma di relazione, perché il risultato dell'esercizio del potere di accertamento dev'essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalle norme generali in materia tributaria (principio già affermato in tema di imposta di successione da Cass., Sez. 5, sentenza n. 13494 del 11/06/2009).
In base al secondo profilo, che investe indirettamente lo stesso rapporto oggetto dell'accertamento, tuttavia, la procedura mediante iscrizione a ruolo è consentita solo se il termine inizialmente previsto non è ancora scaduto, ossia se il potere di accertamento non si è esaurito.
Si osserva che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche è disciplinata dell'articolo 5, 51° comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 6 gennaio 1986,
n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n.ro 60: la prescrizione dell'azione di recupero del credito dell'amministrazione finanziaria -avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli- interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A norma degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale.
Nella specie, pur tuttavia, la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere esercitata l'azione, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca,
e pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno.
Ciò detto si osserva che in relazione alla tassa richiesta per l'anno 2019 fondata risulta l'eccezione di prescrizione.
Si rileva che l'atto impugnato è la cartella di pagamento n. 03020240009440539/000 che, in relazione alla tassa auto per l'anno 2019, ha indicato come atto presupposto l'avviso di accertamento n. n. 40455057 del
04.04.2022
Il suindicato avviso di accertamento secondo la prospettazione del ricorrente non gli sarebbe mai stato notificato.
Orbene, deve rilevarsi che in atti non vi è la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto che in relazione alla tassa auto anno 2019 avrebbe avuto la funzione di interrompere i termini di prescrizione.
Quindi, alla luce di quanto sopra riportato la proposta opposizione in relazione a quanto richiesto per l'anno
2019 merita accoglimento.
Quanto invece alla richiesta relativa al pagamento della tassa auto anno 2021 effettuata direttamente tramite la cartella impugnata e per il quale manca nella stessa l'indicazione dell'atto presupposto, si osserva che per l' annualità e per i veicoli in contestazione, alla scadenza dei periodi tributari di riferimento avvero anno
2021, la tassa risultava non pagata e, si è provveduto al recupero degli importi dovuti e non pagati mediante l'iscrizione diretta a ruolo e notifica della cartella in data 12.6.2024 non essendo ancora decorso il termine di accertamento, talchè appare legittimo l'impiego dell'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto in relazione all'annualità
2019 e respinto nel resto.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglie parzialmente il ricorso in relazione all'annualità 2019.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese
Catanzaro, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2536/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009440539000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009440539000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, con ricorso telematico impugna la cartella di pagamento n. 03020240009440539/000 afferente a dedotti crediti dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione per omessi pagamenti tasse automobilistiche e motoveicolo anni 2019 e 2021 e relativi oneri di riscossione, diritti di notifica, oltre interessi sanzioni per la somma di € 1.192,32, notificata via pec in data 12.6.2024
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze eccepisce:
A) Nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Eccepisce la nullità e/o la illegittimità della cartella opposta per la circostanza che la stessa non è stata preceduta dal prodromico avviso di accertamento. Infatti, seppure nella impugnata cartella si faccia riferimento all'asserita notifica dell'avviso di accertamento n. 40455057 del 4.4.2022 – atto che, peraltro, per quanto indicato nella cartella de qua avrebbe ad oggetto solo ed esclusivamente i tributi del 2019, mentre nessun avviso di accertamento viene indicato per ciò che concerne i tributi del 2021. Assume di non aver mai ricevuto tale avviso di accertamento.
B) Nullità parziale della cartella per intervenuta prescrizione dei crediti afferenti i tributi dell'anno 2019. Rileva che in mancanza della prova dell'avvenuta regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, la cartella
è parzialmente illegittima per intervenuta prescrizione dell'asserito credito tributario del 2019 vantato dalla
Regione Calabria essendo abbondantemente decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge.
C) vizio della cartella per eccessiva genericità degli importi reclamati. Lamenta che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, pretendendo il pagamento delle somme aggiuntive agli importi primari nel dettaglio del debito, abbia elencato in modo del tutto generico le cifre addebitate e senza evidenziare né le operazioni di computo degli interessi né tantomeno i motivi in base ai quali le sanzioni vengono ripetutamente imputate.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria:
- nel merito, annullare la medesima cartella di pagamento n. 03020240009440539/000 in quanto illegittima e/o nulla in misura totale o parziale per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti propri dell'ente impositore.
Contesta poi, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede:
in via preliminare:
a. disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Regione Calabria U.
O. Tasse Automobilistiche ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n.
112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- nel merito:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
L'agenzia delle Entrate Riscossione chiama in causa la Regione Calabria che non si costituisce in giudizio
All'udienza del 13/01/2026 parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto
Preliminarmente con riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossioni occorre osservare che, ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», mentre costituisce un principio di diritto unanimemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che nelle ipotesi in cui venga impugnato un atto proprio dell'agente della riscossione facendo valere anche vizi afferenti all'attività dell'ente impositore cui l'atto impugnato si correli, ricade sull'agente della riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore.(Cass. Civ. s. u. 25.7.2007
n. 16412; Cass. sezioni VI-V, n. 21220 del 28.11.2012),
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dunque, deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord.
n.11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Sempre in via preliminare, quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore REGIONE CALABRIA U.O. Tasse Automobilistiche, avanzata dalla parte resistente, si rileva che vi è in atti la prova dell'avvenuta notifica alla Regione Calabria, a mezzo pec, in data 21/10/2024 della chiamata in causa da parte da parte dell'agenzia delle Entrate Riscossione.
Appare opportuno partire dall'esame della questione della legittimità della notifica di una cartella di pagamento per il bollo auto senza notifica del previo avviso di accertamento.
In particolare, è necessario chiederci se il bollo poteva essere direttamente “riscosso” tramite diretta iscrizione a ruolo, quindi senza previa notifica dell'accertamento.
Ciò posto si osserva che la Regione Calabria, ha una propria legge, la legge n.56/23. che legittima l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
Precisamente ai sensi dell'art.6 della legge della Regione Calabria n. 56 del 27.12.2023 “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale le sanzioni per omissione totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dall'art. 17, comma 10, della L. 449 del 27 dicembre
1997 che statuisce “ A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi,
l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.”
La Regione Calabria, pertanto, può procedere al recupero degli importi dovuti e non pagati dai contribuenti, come per il caso in esame, mediante la notifica dell'avviso di accertamento oppure mediante l'iscrizione diretta a ruolo.
Non vi è quindi alcun obbligo giuridico bensì la facoltà della notifica dell'avviso di accertamento in quanto la
Regione Calabria, ai sensi della citata normativa statale e regionale, può procedere con l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
L'operato dell'Ente è dunque legittimo.
Non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell'invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (della L. 449 del 27 dicembre 1997) ed una legge regionale (Legge
Regionale n. 56 del 27.12.2023) che legittimano l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
Né la illegittimità dell'iscrizione a ruolo può farsi discendere dal fatto che la legge regionale in parola è stata emanata in epoca successiva all'insorgenza dell'obbligo del pagamento, posto che l'attività di riscossione del tributo è governata dalla legge vigente nel tempo in cui è posta in essere.
Essa, per un verso, è una norma di azione, perché disciplina esclusivamente una modalità di esercizio del potere di accertamento dell'ufficio; per altro verso, però, essa è anche una norma di relazione, perché il risultato dell'esercizio del potere di accertamento dev'essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalle norme generali in materia tributaria (principio già affermato in tema di imposta di successione da Cass., Sez. 5, sentenza n. 13494 del 11/06/2009).
In base al secondo profilo, che investe indirettamente lo stesso rapporto oggetto dell'accertamento, tuttavia, la procedura mediante iscrizione a ruolo è consentita solo se il termine inizialmente previsto non è ancora scaduto, ossia se il potere di accertamento non si è esaurito.
Si osserva che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche è disciplinata dell'articolo 5, 51° comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 6 gennaio 1986,
n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n.ro 60: la prescrizione dell'azione di recupero del credito dell'amministrazione finanziaria -avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli- interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A norma degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale.
Nella specie, pur tuttavia, la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere esercitata l'azione, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca,
e pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno.
Ciò detto si osserva che in relazione alla tassa richiesta per l'anno 2019 fondata risulta l'eccezione di prescrizione.
Si rileva che l'atto impugnato è la cartella di pagamento n. 03020240009440539/000 che, in relazione alla tassa auto per l'anno 2019, ha indicato come atto presupposto l'avviso di accertamento n. n. 40455057 del
04.04.2022
Il suindicato avviso di accertamento secondo la prospettazione del ricorrente non gli sarebbe mai stato notificato.
Orbene, deve rilevarsi che in atti non vi è la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto che in relazione alla tassa auto anno 2019 avrebbe avuto la funzione di interrompere i termini di prescrizione.
Quindi, alla luce di quanto sopra riportato la proposta opposizione in relazione a quanto richiesto per l'anno
2019 merita accoglimento.
Quanto invece alla richiesta relativa al pagamento della tassa auto anno 2021 effettuata direttamente tramite la cartella impugnata e per il quale manca nella stessa l'indicazione dell'atto presupposto, si osserva che per l' annualità e per i veicoli in contestazione, alla scadenza dei periodi tributari di riferimento avvero anno
2021, la tassa risultava non pagata e, si è provveduto al recupero degli importi dovuti e non pagati mediante l'iscrizione diretta a ruolo e notifica della cartella in data 12.6.2024 non essendo ancora decorso il termine di accertamento, talchè appare legittimo l'impiego dell'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto in relazione all'annualità
2019 e respinto nel resto.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglie parzialmente il ricorso in relazione all'annualità 2019.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese
Catanzaro, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla