Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 220
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la Regione Calabria, ai sensi della normativa nazionale e regionale, possa procedere con l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione, rendendo legittimo l'operato dell'Ente. Pertanto, non sussiste l'obbligo giuridico di notifica dell'avviso di accertamento.

  • Accolto
    Nullità parziale per intervenuta prescrizione del credito relativo all'anno 2019

    La Corte ha riscontrato che in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto, necessario per interrompere i termini di prescrizione per l'annualità 2019. Pertanto, l'opposizione relativa all'anno 2019 è fondata.

  • Altro
    Vizio della cartella per eccessiva genericità degli importi reclamati

    La Corte ha ritenuto assorbite tutte le eccezioni e questioni residue non trattate esplicitamente, applicando il principio della 'ragione più liquida'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 220
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 220
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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