Versione
12 maggio 1956
12 maggio 1956
Art. 15.
Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico sara' compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.
Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico sara' compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.