Articolo 15 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 14Articolo 16
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12 maggio 1956
Art. 15.
Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico sara' compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.
Entrata in vigore il 12 maggio 1956