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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA NA
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2455 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES ON, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/12/2023 , dipendente della società Parte_1
Liberty Casa di Riposo S.r.l. con mansioni di inserviente, ha dedotto di aver contratto infezione da Covid-19 in data 22 gennaio 2022 all'interno della struttura ove prestava servizio, circostanza che le avrebbe imposto isolamento domiciliare sino al 9 febbraio
2022, con conseguente assenza dal lavoro. Ha evidenziato che non utilizzava mezzi pubblici per gli spostamenti e che non aveva avuto contatti con soggetti positivi al di fuori della casa di riposo, nella quale, nello stesso periodo, si sono registrati altri casi di contagio tra ospiti e personale. Il datore di lavoro ha denunciato l'infortunio all' , CP_1 ma l' ha rigettato la domanda di indennizzo, ritenendo che l'evento non fosse CP_2 riconducibile a rischio lavorativo bensì a rischio generico comune alla collettività.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, anch'esso respinto con analoga motivazione. Nel ricorso giudiziale, la lavoratrice ha invocato la normativa emergenziale e le circolari che equiparano l'infezione da SARS-CoV- CP_1 contratta in occasione di lavoro a infortunio, richiamando la presunzione semplice di origine professionale per operatori sanitari e per attività caratterizzate da elevato rischio di contagio, tra cui quelle svolte in strutture assistenziali. Ha chiesto, pertanto,
l'accertamento dell'infortunio sul lavoro, la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita per eventuali postumi, oltre interessi e rivalutazione, con ammissione di CTU medico-legale.
Si è costituito l' , eccependo l'infondatezza del ricorso. L' ha ribadito che CP_1 CP_2 dagli accertamenti amministrativi è emersa l'assenza di un rischio specifico connesso all'attività lavorativa, trattandosi di rischio generico non qualificabile come rischio professionale. Ha inoltre escluso la sussistenza di postumi permanenti, non risultando documentati né dichiarati. Ha chiesto il rigetto della domanda e si è opposto alla richiesta di CTU, riservandosi in subordine la nomina di propri consulenti tecnici. Ha concluso per la vittoria di spese e competenze.
Alla udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo-fisiologico, purché tale azione sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se i suoi effetti si manifestano dopo un certo tempo (Cass. n. 29435/2022). La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici.
L'infezione da Covid-19 rientra, pertanto, nell'ambito degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali, come confermato dall'art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la tutela per CP_1
i casi accertati di infezione in occasione di lavoro, estesa anche al periodo di quarantena.
La circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha ribadito che la causa virulenta è equiparata CP_1
a quella violenta e che, per gli operatori sanitari e per le attività caratterizzate da elevato rischio di contagio, opera una presunzione semplice di origine professionale. Tale presunzione può estendersi anche ad altre attività che comportano costante contatto con l'utenza, come quelle svolte in strutture assistenziali.
Ciò posto, grava sul lavoratore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la verificazione dell'infortunio e il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'infezione, anche mediante presunzioni, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di specie, pur operando la ricorrente in una casa di riposo, ambiente che può comportare un rischio aggravato, le allegazioni si sono rivelate generiche: la lavoratrice si è limitata a dedurre di aver contratto il virus all'interno della struttura, senza indicare circostanze specifiche e dettagliate in ordine alla presenza di ospiti positivi ed in merito alle giornate di effettivo contatto con gli stessi, le modalità di esposizione e le misure di protezione adottate. Non indica quali ospiti fossero positivi, in quali giornate si sarebbe verificato il contatto, quali mansioni specifiche svolgesse in quei momenti, né le misure di protezione adottate.
Inoltre, nel ricorso non vi sono ulteriori allegazioni circostanziali (es. elenco dei pazienti contagiati, turni di lavoro, episodi specifici). La prova si fonda quindi su una deduzione generica e sulla presunzione di rischio elevato per chi opera in strutture assistenziali, senza elementi gravi, precisi e concordanti.
L'unico dato certo è la positività accertata il 22 gennaio 2022, ma tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi epidemiologici, clinici e circostanziali, non consente di affermare, neppure in via presuntiva, che l'infezione sia stata contratta in occasione di lavoro.
La ricorrente ha fondato la propria domanda su documentazione amministrativa e sanitaria, nonché sulla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
In particolare, sono stati prodotti: la certificazione di infortunio trasmessa all' dal CP_1 datore di lavoro, le comunicazioni di rigetto dell'Istituto, il ricorso amministrativo e la relativa risposta negativa, oltre a documentazione medica attestante la positività al
Covid-19 e la successiva guarigione. Tali elementi, tuttavia, si limitano a dimostrare l'avvenuta infezione e la conseguente astensione dal lavoro, senza fornire alcun riscontro circa la concreta occasione di lavoro quale causa del contagio.
La richiesta di CTU medico-legale, volta ad accertare il grado di inabilità e la durata dell'astensione, non è idonea a colmare tale lacuna probatoria, poiché la consulenza tecnica non può supplire all'assenza di allegazioni e prove sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa e l'infezione. La CTU, infatti, è strumento di valutazione tecnica e non mezzo di prova del fatto storico, che deve essere dimostrato dalla parte.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, non è possibile ritenere provato, neppure in via presuntiva, il nesso causale tra l'infezione e lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Pertanto, non risultando provato il nesso eziologico tra l'attività lavorativa e il contagio, il ricorso deve essere rigettato.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. cpc ( cfr all. 7 ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2455/2023 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/12/2025
Il Giudice
LA NA IG