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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB ON
SENTENZA pronunciata all'udienza del 3/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6052/2022 r.g. tra
e , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale delle patologie sofferte, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del 50%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 interessi, con vittoria di spese da distrarsi.
I motivi della decisione
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a fronte della patologia sofferta (mesotelioma pleurico) di cui CP_1 affermava la patogenesi lavorativa.
2. A sostegno della propria tesi allega di aver lavorato presso Controparte_2 dal 01.07.1972 al 31.07.2022, addetto a Roma presso il Deposito Personale Viaggiante di Roma
[...]
Termini, svolgendo mansioni di magazzinaggio, manutenzione e supporto al trasporto e conduttore cuccette, e di essere stato esposto per oltre 30 anni a contatto con amianto, “essendo stato quotidianamente
a contatto con treni (vetture a 9 compartimenti) aventi notoriamente componenti e bagagliai in amianto”; di aver CP_ sviluppato la patologia con data di prima diagnosi il 17.06.2021; di avere presentato domanda all' in data 5.10.2021, rigettata così come il successivo ricorso amministrativo.
3. Nelle more del giudizio, si sono costituiti in prosecuzione i signori ed Parte_1
, dando atto del decesso dell'originario ricorrente e dichiarandosene eredi. Parte_2
4. Parte resistente non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica.
5. La causa è stata istruita documentalmente, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
6. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso negativo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
7. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
8. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
9. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
10. Conseguentemente, l'allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
11. Nel caso di specie, le circostanze descritte in ricorso sono del tutto carenti in relazione al rischio specifico asseritamente sopportato dal ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa. Lo stesso, infatti, si limita a svolgere le scarne deduzioni richiamate al precedente punto 2, relative all'attività svolta presso RTI con mansioni di magazzinaggio, manutenzione e supporto al trasporto e conduttore cuccette (documentata in atti quanto a periodi e mansioni, tramite produzione di estratto contributivo e buste paga), senza precisare le modalità di svolgimento di dette mansioni, né
l'orario di lavoro osservato, ed in particolare la consistenza oraria dell'impegno a bordo o “a contatto” con i treni, e la tipologia di tale contatto, e ancora senza nulla dedurre circa la tipologia dei treni stessi
(non potendosi in alcun modo ritenere circostanza notoria quella per cui i treni avrebbero “componenti e bagagliai in amianto”). Tali allegazioni sono quindi insufficienti al fine di individuare la durata ed intensità di esposizione del ricorrente al rischio specifico.
12. Deve conseguentemente riscontrarsi l'inidoneità di tali generiche circostanze a costituire oggetto di utile prova, posto che la stessa può avere ad oggetto soltanto i fatti compiutamente allegati.
È appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto anche a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, e che la non contestazione di controparte può riguardare soltanto i fatti compiutamente descritti in ricorso, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova, anche quella ex art. 115 c.p.c. (cfr.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, nonché la già citata SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
13. Pur a fronte del carattere assorbente del rilevato difetto di allegazione, si osserva che non è stata del resto formulata alcuna prova testimoniale con riguardo a dette circostanze.
14. Conseguentemente ed a fortiori non è stata ammessa l'invocata CTU medico legale, posto che alcun accertamento del nesso di causalità avrebbe potuto essere svolto in mancanza di compiuta allegazione dell'elemento asseritamente causale, costituito dal contesto lavorativo di riferimento (cfr. Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, sulla discrezionalità del giudice nella decisione se ammettere o meno la CTU).
15. Il difetto di allegazione costituisce ragione assorbente di rigetto, in quanto ragione più liquida del decidere.
16. Deve darsi atto che i ricorrenti non hanno effettuato idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., essendo in atti esclusivamente quella del ricorrente originario. La contumacia di parte resistente esclude tuttavia una statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3060/2022 r.g.:
Rigetta la domanda;
nulla sulle spese di lite.
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
IB ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB ON
SENTENZA pronunciata all'udienza del 3/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6052/2022 r.g. tra
e , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale delle patologie sofferte, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del 50%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 interessi, con vittoria di spese da distrarsi.
I motivi della decisione
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a fronte della patologia sofferta (mesotelioma pleurico) di cui CP_1 affermava la patogenesi lavorativa.
2. A sostegno della propria tesi allega di aver lavorato presso Controparte_2 dal 01.07.1972 al 31.07.2022, addetto a Roma presso il Deposito Personale Viaggiante di Roma
[...]
Termini, svolgendo mansioni di magazzinaggio, manutenzione e supporto al trasporto e conduttore cuccette, e di essere stato esposto per oltre 30 anni a contatto con amianto, “essendo stato quotidianamente
a contatto con treni (vetture a 9 compartimenti) aventi notoriamente componenti e bagagliai in amianto”; di aver CP_ sviluppato la patologia con data di prima diagnosi il 17.06.2021; di avere presentato domanda all' in data 5.10.2021, rigettata così come il successivo ricorso amministrativo.
3. Nelle more del giudizio, si sono costituiti in prosecuzione i signori ed Parte_1
, dando atto del decesso dell'originario ricorrente e dichiarandosene eredi. Parte_2
4. Parte resistente non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica.
5. La causa è stata istruita documentalmente, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
6. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso negativo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
7. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
8. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
9. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
10. Conseguentemente, l'allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
11. Nel caso di specie, le circostanze descritte in ricorso sono del tutto carenti in relazione al rischio specifico asseritamente sopportato dal ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa. Lo stesso, infatti, si limita a svolgere le scarne deduzioni richiamate al precedente punto 2, relative all'attività svolta presso RTI con mansioni di magazzinaggio, manutenzione e supporto al trasporto e conduttore cuccette (documentata in atti quanto a periodi e mansioni, tramite produzione di estratto contributivo e buste paga), senza precisare le modalità di svolgimento di dette mansioni, né
l'orario di lavoro osservato, ed in particolare la consistenza oraria dell'impegno a bordo o “a contatto” con i treni, e la tipologia di tale contatto, e ancora senza nulla dedurre circa la tipologia dei treni stessi
(non potendosi in alcun modo ritenere circostanza notoria quella per cui i treni avrebbero “componenti e bagagliai in amianto”). Tali allegazioni sono quindi insufficienti al fine di individuare la durata ed intensità di esposizione del ricorrente al rischio specifico.
12. Deve conseguentemente riscontrarsi l'inidoneità di tali generiche circostanze a costituire oggetto di utile prova, posto che la stessa può avere ad oggetto soltanto i fatti compiutamente allegati.
È appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto anche a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, e che la non contestazione di controparte può riguardare soltanto i fatti compiutamente descritti in ricorso, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova, anche quella ex art. 115 c.p.c. (cfr.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, nonché la già citata SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
13. Pur a fronte del carattere assorbente del rilevato difetto di allegazione, si osserva che non è stata del resto formulata alcuna prova testimoniale con riguardo a dette circostanze.
14. Conseguentemente ed a fortiori non è stata ammessa l'invocata CTU medico legale, posto che alcun accertamento del nesso di causalità avrebbe potuto essere svolto in mancanza di compiuta allegazione dell'elemento asseritamente causale, costituito dal contesto lavorativo di riferimento (cfr. Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, sulla discrezionalità del giudice nella decisione se ammettere o meno la CTU).
15. Il difetto di allegazione costituisce ragione assorbente di rigetto, in quanto ragione più liquida del decidere.
16. Deve darsi atto che i ricorrenti non hanno effettuato idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., essendo in atti esclusivamente quella del ricorrente originario. La contumacia di parte resistente esclude tuttavia una statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3060/2022 r.g.:
Rigetta la domanda;
nulla sulle spese di lite.
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
IB ON