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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre De' Passeri - Piazza Papa Giovanni N. 1 65029 Torre De' Passeri PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 405759240100000230 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc in a. s. Ricorrente_1, assistita, difesa ed elettivamente domiciliato nel presente giudizio come in atti, agisce avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso e notificato dal comune di Torre de' Passeri in esecuzione del regolamento per l'applicazione e la riscossione diretta dei tributi, conseguente all'avvenuta definizione dell'imposta municipale unica dovuta per l'anno 2020, conseguente sanzione amministrativa ex art. 13, comma 1, del d . lgs 471/97 e interessi moratori indicati nella misura di cui all'art. 1, comma 165, della legge 296/2006), siccome rideterminata in applicazione della deliberazione del C.C., del regolamento e delle tariffe comunali vigenti, oltre interessi legali e sanzioni nella misura del
30% del tributo non versato, di cui all'art. 13, del d. lgs n. 471/1997, per effetto di vizi della dichiarazione per i quali risultano difformità con la situazione reale e/o per effetto dell'omesso versamento del tributo.
L'atto impugnato è stato emesso, quindi, sulla base delle risultanze del carico tributario dell'anno attesa la non rispondenza dei dati in possesso dell'Ente locale in relazione alle situazioni di fatto rilevabili e quelli indicati dal dichiarante.
Conseguentemente ha proceduto alla notifica del presente atto
Impugna, pertanto, l'atto descritto in narrativa e, con i motivi posti a sostegno delle domande azionate, deduce
1 Illegittimità diffusa dell'avviso di accertamento I.M.U. 2020 n 405759240100000230 relativo all'anno
2020 caratterizzato da plurime gravi violazioni di legge da cui la inesistenza giuridica e/o nullità del medesimo e in ogni caso la totale inefficacia. Precisamente:
1.a Violazione dell'art. 6 bis Legge 212/2000
1.b Violazione dell'art. 23 D.Lgs 82/2005
1.c Violazione dell'art. 42 DPR 600/1973
1.d Violazione dell'art. 42 DPR 600/1973
1.e Violazione dell'art. 60 Dpr 600/1973 (mancata assoluta di notificazione
Con il presente il gravame relativo a imposte, tributi, interessi di mora, aggi, diritti e spese esecutive si reputa l'emissione di un atto illegittimo nonché frutto di un'erronea valutazione dei dati di fatto e degli elementi di diritto ed è, pertanto, inidoneo a esplicare i suoi effetti tra i quali, anche, il costituzionale diritto di difesa.
L'atto opposto rappresenta contra legem il primo e unico atto per mezzo del quale è venuto a conoscenza dell'esistenza della pretesa erariale, non avendo mai ricevuto la rituale notificazione degli atti prodromici.
Conclude nel chiedere,
1° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all' articolo 6-bis della Legge 212/2000;
2° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all' articolo 23 del D.Lgs 82/2005;
3° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all' articolo 42 del Dpr 600/1973;
4° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all'articolo 60 del Dpr 600/1973;
5° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all'art 42 Dpr 600/1973 (mancanza della sottoscrizione)
6° dichiarare le somme pretese come non dovute per la mancanza di corrispondenza delle stesse, rispetto alle proprietà immobiliari possedute dalla ricorrente stante la mancata prova resa dall'ente locale con vittoria delle spese di giudizio.
Resta intimata l'Ente locale creditore.
All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Giudice assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6bis della legge 212/2000 perché è stato violato il principio del contraddittorio. Il motivo è infondato. Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti".
Ha inoltre disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore". Il Mef con decreto del 24.4.2024
Ha ritenuto che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In particolare, sono esclusi dal contraddittorio gli accertamenti parziali e gli atti di recupero predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati tra i quali appunto rientrano gli accertamenti per mancato pagamento dell'IMU.
Il motivo pertanto va respinto.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 23 del d. lgs 82 n. 2005. Non appare chiara la violazione dedotta nella parte in cui l'atto potrebbe essere difforme da quello informatico non avendo il ricorrente indicato quale sia stata la difformità cui è incorso l'Ente creditore.
Con il terzo e quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 42, del d.p.r. 600/1973 in ordine alla nullità dell'avviso perché non sottoscritto dal capo dell'Ufficio. Il motivo è inconferente giacché la normativa è riferita agli avvisi di accertamento d'imposta dirette e non agli avvisi per tributi locali.
Conclusivamente il ricorso va respinto. Dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso.
Nulla sulle spese non essendovi stata attività processuale dell'Ente
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre De' Passeri - Piazza Papa Giovanni N. 1 65029 Torre De' Passeri PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 405759240100000230 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc in a. s. Ricorrente_1, assistita, difesa ed elettivamente domiciliato nel presente giudizio come in atti, agisce avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso e notificato dal comune di Torre de' Passeri in esecuzione del regolamento per l'applicazione e la riscossione diretta dei tributi, conseguente all'avvenuta definizione dell'imposta municipale unica dovuta per l'anno 2020, conseguente sanzione amministrativa ex art. 13, comma 1, del d . lgs 471/97 e interessi moratori indicati nella misura di cui all'art. 1, comma 165, della legge 296/2006), siccome rideterminata in applicazione della deliberazione del C.C., del regolamento e delle tariffe comunali vigenti, oltre interessi legali e sanzioni nella misura del
30% del tributo non versato, di cui all'art. 13, del d. lgs n. 471/1997, per effetto di vizi della dichiarazione per i quali risultano difformità con la situazione reale e/o per effetto dell'omesso versamento del tributo.
L'atto impugnato è stato emesso, quindi, sulla base delle risultanze del carico tributario dell'anno attesa la non rispondenza dei dati in possesso dell'Ente locale in relazione alle situazioni di fatto rilevabili e quelli indicati dal dichiarante.
Conseguentemente ha proceduto alla notifica del presente atto
Impugna, pertanto, l'atto descritto in narrativa e, con i motivi posti a sostegno delle domande azionate, deduce
1 Illegittimità diffusa dell'avviso di accertamento I.M.U. 2020 n 405759240100000230 relativo all'anno
2020 caratterizzato da plurime gravi violazioni di legge da cui la inesistenza giuridica e/o nullità del medesimo e in ogni caso la totale inefficacia. Precisamente:
1.a Violazione dell'art. 6 bis Legge 212/2000
1.b Violazione dell'art. 23 D.Lgs 82/2005
1.c Violazione dell'art. 42 DPR 600/1973
1.d Violazione dell'art. 42 DPR 600/1973
1.e Violazione dell'art. 60 Dpr 600/1973 (mancata assoluta di notificazione
Con il presente il gravame relativo a imposte, tributi, interessi di mora, aggi, diritti e spese esecutive si reputa l'emissione di un atto illegittimo nonché frutto di un'erronea valutazione dei dati di fatto e degli elementi di diritto ed è, pertanto, inidoneo a esplicare i suoi effetti tra i quali, anche, il costituzionale diritto di difesa.
L'atto opposto rappresenta contra legem il primo e unico atto per mezzo del quale è venuto a conoscenza dell'esistenza della pretesa erariale, non avendo mai ricevuto la rituale notificazione degli atti prodromici.
Conclude nel chiedere,
1° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all' articolo 6-bis della Legge 212/2000;
2° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all' articolo 23 del D.Lgs 82/2005;
3° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all' articolo 42 del Dpr 600/1973;
4° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all'articolo 60 del Dpr 600/1973;
5° dichiarare la illegittimità e la inesistenza giuridica dell'atto di accertamento adito per la palese violazione all'art 42 Dpr 600/1973 (mancanza della sottoscrizione)
6° dichiarare le somme pretese come non dovute per la mancanza di corrispondenza delle stesse, rispetto alle proprietà immobiliari possedute dalla ricorrente stante la mancata prova resa dall'ente locale con vittoria delle spese di giudizio.
Resta intimata l'Ente locale creditore.
All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Giudice assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6bis della legge 212/2000 perché è stato violato il principio del contraddittorio. Il motivo è infondato. Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti".
Ha inoltre disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore". Il Mef con decreto del 24.4.2024
Ha ritenuto che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In particolare, sono esclusi dal contraddittorio gli accertamenti parziali e gli atti di recupero predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati tra i quali appunto rientrano gli accertamenti per mancato pagamento dell'IMU.
Il motivo pertanto va respinto.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 23 del d. lgs 82 n. 2005. Non appare chiara la violazione dedotta nella parte in cui l'atto potrebbe essere difforme da quello informatico non avendo il ricorrente indicato quale sia stata la difformità cui è incorso l'Ente creditore.
Con il terzo e quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 42, del d.p.r. 600/1973 in ordine alla nullità dell'avviso perché non sottoscritto dal capo dell'Ufficio. Il motivo è inconferente giacché la normativa è riferita agli avvisi di accertamento d'imposta dirette e non agli avvisi per tributi locali.
Conclusivamente il ricorso va respinto. Dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso.
Nulla sulle spese non essendovi stata attività processuale dell'Ente
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.