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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2024, n. 28934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28934 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 28934 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina - quale Giudice dell'esecuzione - ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione, tra i fatti ascritti a AR ER e giudicati: - con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti del 19/09/2012, confermata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 28/06/2013 (decisione passata in giudicato il 03/06/2014), c:ontenente condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa, per i reati di cui agli artt. 99, primo comma nn. 1 e 2, 628, terzo comma n. 1) e 628, comma 3-bis cod. pen., commessi in Patti il 18/02/2012; - con la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Messina in composizione monocratica il 12/04/2016 (pronuncia passata in giudicato il 30/05/2016), che ha applicato al ER la pena di mesi sedici e giorni venti di reclusione, per i reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., commessi in Messina il 18/02/2012 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa;
2. Ricorre per cassazione AR C.3erbino, a mezzo dell'avv. Giovanni Gaudino, deducendo erronea applicazione di legge e omessa motivazione. È errata, in primo luogo, l'affermazione secondo la quale la pena inflitta - all'esito della scelta del rito ex art. 444 cod. proc. pen. - debba essere computata escludendo la già applicata diminuente, sul presupposto che la richiesta di unione in continuazione in executivis determini la caducazione del pregresso accordo, raggiunto in sede di applicazione della pena. Inoltre, il successivo aumento operato dal Giudice dell'esecuzione - sebbene rispettoso dei limiti edittali - non è accompagnato da alcuna motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come, laddove venga ritenuto, in executivis, il vincolo della continuazione tra reati giudicati in separati procedimenti, che siano stati rispettivamente definiti con rito ordinario e con rito alternativo (sia esso il rito abbreviato, o anche il procedimento di applicazione \`) /7 J-Y t t- della pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) e venga poi considerato - quale reato più grave - quello giudicato secondo il rito ordinario, la riduzione prevista per il rito alternativo debba comunque essere computata, anche se esclusivamente sull'aumento calcolato per i reati satellite, giudicati con il rito speciale (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, Micheletti, Rv. 254977; sul tema specifico del reato definito in sede di cognizione ex art. 444 cod. proc. pen., che venga poi inserito - in veste di reato satellite - all'interno del calcolo da compiere ai fini dell'unione in continuazione in sede esecutiva, si veda il dictum di Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01, secondo la quale: «In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta;
ove, invece, ritenga tale reato ccme satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito»). Tale principio di diritto, al quale questo Collegio intende dare continuità, è stato fissato anche da Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01, a mente della quale: «In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta;
ove, invece, ritenga tale fattispecie come reato satellite, dovrà cornnnisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito» (cfr. Sez. 1, n. 13114 del 07/12/2023, Bulku, n.m. e Sez. 1, n. 5601 del 26/01/2022, Cassandra, n.m.). 2.1. Deve ribadirsi, in conclusione, che il Giudice dell'esecuzione è tenuto a determinare la pena - a titolo di aumento per continuazione, relativamente ai reati satellite in ordine ai quali sia stata applicata la pena su richiesta delle parti - muovendo dalla pena risultante dal già avvenuto computo della diminuente, dato che è quest'ultima la pena che, in concreto, è stata inflitta dalla sentenza posta in esecuzione. 2.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello di Messina, che ha invece espressamente affermato la non necessità di "prendere in considerazione la concordata riduzione di pena, in quanto la richiesta di continuazione comporta la caducazione del pregresso accordo ex art. 444 cod. proc. pen.". Il motivo, quindi, merita accoglimento. 3. Coglie nel segno anche la seconda doglianza difensiva. Costituisce principio pacifico, infatti, quello secondo il quale - in punto di quantificazione della pena, a seguito di riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione - il giudice, dovendo esercitare il potere discrezionale riservatogli in aderenza ai canoni dettati dagli artt. 132 e :133 cod. pen., deve fornire adeguata motivazione circa la propria decisione;
ciò non solo con riferimento all'individuazione della pena-base, bensì pure per ciò che attiene alla quantificazione dei singoli aumenti, operati in ordine ai reati-satellite. L'adempimento di tale onere motivazionale consente un controllo concreto, circa il percorso logico e giuridico seguito, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio;
non è consentito, infatti, reputare sufficiente il mero ossequio al divieto di superamento del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01). Anche da tale principio, la Corte territoriale si è discostata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata viene annullata, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, udienza del 7 maggio 2024.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 28934 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina - quale Giudice dell'esecuzione - ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione, tra i fatti ascritti a AR ER e giudicati: - con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti del 19/09/2012, confermata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 28/06/2013 (decisione passata in giudicato il 03/06/2014), c:ontenente condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa, per i reati di cui agli artt. 99, primo comma nn. 1 e 2, 628, terzo comma n. 1) e 628, comma 3-bis cod. pen., commessi in Patti il 18/02/2012; - con la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Messina in composizione monocratica il 12/04/2016 (pronuncia passata in giudicato il 30/05/2016), che ha applicato al ER la pena di mesi sedici e giorni venti di reclusione, per i reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., commessi in Messina il 18/02/2012 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa;
2. Ricorre per cassazione AR C.3erbino, a mezzo dell'avv. Giovanni Gaudino, deducendo erronea applicazione di legge e omessa motivazione. È errata, in primo luogo, l'affermazione secondo la quale la pena inflitta - all'esito della scelta del rito ex art. 444 cod. proc. pen. - debba essere computata escludendo la già applicata diminuente, sul presupposto che la richiesta di unione in continuazione in executivis determini la caducazione del pregresso accordo, raggiunto in sede di applicazione della pena. Inoltre, il successivo aumento operato dal Giudice dell'esecuzione - sebbene rispettoso dei limiti edittali - non è accompagnato da alcuna motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come, laddove venga ritenuto, in executivis, il vincolo della continuazione tra reati giudicati in separati procedimenti, che siano stati rispettivamente definiti con rito ordinario e con rito alternativo (sia esso il rito abbreviato, o anche il procedimento di applicazione \`) /7 J-Y t t- della pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) e venga poi considerato - quale reato più grave - quello giudicato secondo il rito ordinario, la riduzione prevista per il rito alternativo debba comunque essere computata, anche se esclusivamente sull'aumento calcolato per i reati satellite, giudicati con il rito speciale (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, Micheletti, Rv. 254977; sul tema specifico del reato definito in sede di cognizione ex art. 444 cod. proc. pen., che venga poi inserito - in veste di reato satellite - all'interno del calcolo da compiere ai fini dell'unione in continuazione in sede esecutiva, si veda il dictum di Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01, secondo la quale: «In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta;
ove, invece, ritenga tale reato ccme satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito»). Tale principio di diritto, al quale questo Collegio intende dare continuità, è stato fissato anche da Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01, a mente della quale: «In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta;
ove, invece, ritenga tale fattispecie come reato satellite, dovrà cornnnisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito» (cfr. Sez. 1, n. 13114 del 07/12/2023, Bulku, n.m. e Sez. 1, n. 5601 del 26/01/2022, Cassandra, n.m.). 2.1. Deve ribadirsi, in conclusione, che il Giudice dell'esecuzione è tenuto a determinare la pena - a titolo di aumento per continuazione, relativamente ai reati satellite in ordine ai quali sia stata applicata la pena su richiesta delle parti - muovendo dalla pena risultante dal già avvenuto computo della diminuente, dato che è quest'ultima la pena che, in concreto, è stata inflitta dalla sentenza posta in esecuzione. 2.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello di Messina, che ha invece espressamente affermato la non necessità di "prendere in considerazione la concordata riduzione di pena, in quanto la richiesta di continuazione comporta la caducazione del pregresso accordo ex art. 444 cod. proc. pen.". Il motivo, quindi, merita accoglimento. 3. Coglie nel segno anche la seconda doglianza difensiva. Costituisce principio pacifico, infatti, quello secondo il quale - in punto di quantificazione della pena, a seguito di riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione - il giudice, dovendo esercitare il potere discrezionale riservatogli in aderenza ai canoni dettati dagli artt. 132 e :133 cod. pen., deve fornire adeguata motivazione circa la propria decisione;
ciò non solo con riferimento all'individuazione della pena-base, bensì pure per ciò che attiene alla quantificazione dei singoli aumenti, operati in ordine ai reati-satellite. L'adempimento di tale onere motivazionale consente un controllo concreto, circa il percorso logico e giuridico seguito, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio;
non è consentito, infatti, reputare sufficiente il mero ossequio al divieto di superamento del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01). Anche da tale principio, la Corte territoriale si è discostata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata viene annullata, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, udienza del 7 maggio 2024.