TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4552/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(Partita IVA ), in persona del suo titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
Avvocato, in proprio (CF ) rappresentato e difeso altresì Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Galluccio (CF ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 di lui studio, in Galatina (LE), Via Marche n. 4
Attrice
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Salvatore Graziuso (C.F. ) PEC: C.F._3
E
e dall'avv. Marcello Raho (C.F. Email_1
, PEC: t, elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale I.N.P.S., V.le Marche n. 12, in
Lecce, giusta procura generale alle liti del 26-1-2023 (rep. n. 37590) a rogito Notaio Per_1
[...]
Convenuto
E
Controparte_2
Convenuta, contumace
1 Conclusioni
Per l'attrice:
1)Previo accertamento della responsabilità civile dell e dell CP_1 Controparte_2
per i fatti di cui in narrativa, stante il “mancato rilascio del durc” sulla base di un
[...] avviso di addebito dichiarato illegittimo dal Tribunale di Lecce, condannare il convenuto
[...]
, in persona del suo Presidente pro-tempore, con Sede Controparte_1
Legale in Via Ciro il Grande, 21 - 00144 - Roma (P.IVA ), anche in solido con P.IVA_3
, al pagamento in favore dell'istante Controparte_2 Parte_1
, con sede in 73013, Galatina (LE) Via Umbria 44 (p.iva ) in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, Avv. , della complessiva somma di € Parte_1
93,750,04 a titolo di risarcimento danni, o della maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, o in quella di giustizia che l'Ill.mo sig. G.I. dovesse ritenere equo liquidare, il tutto maggiorato d'interessi legali e rivalutazione dalla data di decadenza dal contributo
(01.06.2016) sino al soddisfo;
2)con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge”.
Per la convenuta:
“Voglia l'on. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- rigettare ogni domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in quanto inammissibile, improcedibile, infondata e comunque non provata. CP_1
…
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2022, la Parte_1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_3
innanzi al Tribunale di Lecce, al fine di sentirli condannare “anche in
[...] solido” al risarcimento dei danni subiti dal mancato “rilascio del DURC” in ragione di un illegittimo avviso di addebito1 – annullato dal Tribunale del Lavoro di Lecce con sentenza n.
3660/2020 resa in data 21 dicembre 2020 – a sua volta fondato su un verbale ispettivo del 3
2 febbraio 2010 avente ad oggetto la mancata corresponsione di contributi previdenziali in favore della Gestione lavoratori autonomi in agricoltura.
Dopo avere analiticamente ricostruito l'iter processuale che aveva condotto all'annullamento dell'avviso di addebito, la attrice ha sostenuto che dal mancato rilascio del Pt_1
DURC – derivante dalla pendenza dell'avviso di addebito poi dichiarato illegittimo – era nata la mancata ammissione alla percezione di un contributo a fondo perduto di euro 79.110,64 del quale era rimasta aggiudicataria giusta quanto consacrato nel BURP n. 71/2012 DAdG n. 79/2012, nume fascic. 1988 nell'ambito del Bando PSR Pugnia 2008-2014 Misura 121.
Ancora, l'attrice ha sostenuto la tesi a mente della quale dalla mancata erogazione del contributo era disceso un ulteriore danno – di importo pari ad euro 14.639,40 – dato all'ammaloramento delle volte e dei muri perimetrali del fabbricato rurale che intendeva ristrutturare con quel contributo.
Dei prefetti danni, l'attrice ha quindi invocato il risarcimento, da porre a carico anche della
Società incaricata della riscossione.
Si è costituito l' resistendo alla domanda proposta nei suoi confronti sulla scorta CP_1 della analitica ricostruzione della vicenda che aveva condotto alla emanazione dell'avviso di addebito, escludendo ogni forma di dolo o colpa nella sua condotta.
Ha fatto rilevare che nessuna iniziativa aveva inteso intraprendere l'attrice a fronte della notifica, in data 12 febbraio 2010, del verbale di accertamento redatto dagli Ispettori del lavoro, attendendo l'avviso di accertamento senza impugnare l'atto presupposto, la cui sospensione soltanto avrebbe impedito l'adozione del provvedimento impoesattivo.
Ancora, l'Istituto di previdenza ha messo in evidenza che l'avviso di addebito – per il periodo dal gennaio 2008 al dicembre 2013 – era stato emesso sulla scorta della domanda del del 30 novembre 2012, tesa ad ottenere l'iscrizione nella gestione IAP con decorrenza 1° Pt_1 gennaio 2008, senza che avesse quindi rilievo quanto contestato nel verbale di accertamento in relazione agli anni 2006-2007.
Sulla scorta di tanto, ha poi così chiosato: “É stata una libera scelta della controparte quella di attendere l'avviso di addebito senza reagire in alcun modo alla pretesa impositiva dell'Istituto, anzi chiedendo essa stessa l'iscrizione negli elenchi degli IAP. Strumento idoneo per evitare le rappresentate conseguenze (perdita del contributo a fondo perduto) era, quindi, unicamente la proposizione del ricorso per accertamento negativo e non certamente la presentazione di una domanda di iscrizione negli elenchi degli IAP. Non può esservi dubbio sul fatto che controparte, agendo come ha agito, si è assunta le conseguenze degli obblighi nascenti dalla domanda, tra tutti
3 quello relativo al pagamento dei contributi;
obbligo mai adempiuto. In sintesi non vi è mai stata regolarità contributiva da parte della ditta. Peraltro, occorre sottolineare il fatto che ove la ditta, anziché attendere passivamente l'avviso di addebito, avesse agito giudizialmente avverso il verbale di accertamento, avrebbe ottenuto l'attestazione di regolarità contributiva, sia pur con riserva. L' , invero, in presenza di ricorsi amministrativi o giudiziari diretti a confutare la CP_1 pretesa creditoria, è tenuto a rilasciare, in mancanza di altre situazioni debitorie, attestazione di regolarità. L'inerzia della controparte, in occasione della mancata proposizione di un ricorso giudiziario in accertamento negativo, rende le domande avversarie totalmente infondate”. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2 contumace.
Sono state depositate memorie ex art. 183 c.p.c.
Il Giudice ha dapprima ammesso prova testimoniale e poi ha revocato la relativa ordinanza.
È stata fissata l'udienza del 20 febbraio 2025 per precisazione conclusioni e discussione;
l'udienza è stata aggiornata al 27 novembre 2025.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha fissato l'udienza del 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno depositato note.
II)
In via preliminare, deve essere messo in evidenza che le affermazioni consacrate in seno all'atto di citazione introduttivo, se pure hanno consentito di comprendere la causa petendi dell'azione spiegata, non hanno indicato con puntualità gli elementi necessari al fine di delineare la ipotizzata fondatezza della domanda.
Difetta la puntuale allegazione del diniego di rilascio del DURC e della specifica scansione temporale circa la condotta addebitata all' CP_1
Ma soprattutto difetta la dimostrazione che tanto sia dipeso dalla esistenza dell'avviso di addebito poi annullato dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3660/2020, resa in data 21 dicembre 2020.
Scorrendo le 77 pagine del primo file allegato dall'attrice, si rinviene alla pag. 48 la comunicazione proveniente dalla Regione Puglia attestante la preannunciata “proposta di revoca del contributo qualora entro 10 giorni dal ricevimento non dimostri che sono intervenuti elementi
4 modificativi della suddetta posizione … in ragione di quanto consacrato nel certificato di regolarità CP_ contributiva rilasciato dall' allegato alla missiva”: il documento in questione reca la data del 5 aprile 2014.
A pagina 49 è poi contenuta la attestazione di regolarità contributiva resa dalla direzione CP_ provinciale di Lecce dell' nella quale “si (dava) atto che la ditta iscritta Pt_1 Parte_1 presso questa sede nel settore agricoltura sulla base degli elementi acquisiti a tutt'oggi non può essere considerata in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi del dl 12 maggio 2006 numero 173, convertito con modificazioni dalla legge 10 luglio 2006 n. 228”: è stata resa in data 19 febbraio 2014.
Sulla scorta di quanto precede, il fatto che la motivazione del mancato rilascio del DURC riposi sulla pendenza dell'avviso di accertamento – tacciato di illegittimità ed effettivamente annullato dal giudice del lavoro di Lecce – rappresenta una mera illazione.
Invero, non appare neanche compiutamente provato che sia stato effettivamente revocato il beneficio concesso.
Ma quel che appare decisivo è che dalla disamina dei documenti si evince che l'avviso di addebito – la cui esistenza, in thesi avrebbe impedito il rilascio del DURC – è stato notificato il 12 gennaio 2015, ossia successivamente alla comunicazione del 19 febbraio 2014.
Non è dato in alcuna misura apprezzare la causalità prospettata dalla attrice.
Non si può giungere a tale conclusione neanche facendo uso del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c.
La Difesa svolta dall' non contiene una affermazione di tal fatta né convalida, sì da CP_1 renderla non contestabile, la tesi introduttiva.
Va poi osservato che la mancata analitica allegazione e specificazione dei provvedimenti e della loro effettiva causale rende insostenibile l'affermazione di fondata tesi circa la illiceità della condotta dell' . Controparte_4
Manca altresì la analitica indicazione delle norme violate in rapporto ad un comportamento del quale sfuggono i tratti censurabili ed effettivamente rilevanti nella fattispecie.
In definitiva, manca la dimostrazione del fatto che la condotta dell' convenuto sia CP_1 stata tenuta non iure.
E tanto vale ad escludere la ricorrenza delle condizioni di operatività dell'art. 2043 c.c.
Ne discende la carenza di strutturale fondamento della domanda risarcitoria avanzata dalla attrice, passibile allora di rigetto. Pt_1
5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio a quanto dettato dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 con riferimento a causa del valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, parametro minimo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla
[...]
con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2022, ogni diversa Parte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la Ditta individuale al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di l' , che liquida in euro 7.052 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, accessori come per legge.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Avviso numero 35920140004 868472000 notificato il 12 gennaio 2015 per una somma di Euro 21.313,79 per contributi previdenziali dovuti alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura e somme aggiuntive per il periodo dal 2008 al 2013.