Art. 3.
Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a L. 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.
Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a L. 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.