Decreto cautelare 10 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15279/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15279 del 2022, proposto da
IO IT, rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Cianciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
a) dell’esito negativo della correzione della prova scritta del ricorrente, contrassegnata dal n. 1943, del concorso pubblico su riferito;
b) del verbale n. 87 del 29 luglio 2022 della commissione esaminatrice nella parte in cui attribuisce alla prova scritta del ricorrente i punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione ed assegna un punteggio complessivo pari a 5, insufficiente per il superamento di detta fase concorsuale;
c) dei calendari della prova orale del concorso in oggetto, contenuti negli avvisi del 3 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 finora resi pubblici on-line sul sito internet della Polizia di Stato, nella parte in cui non ricomprendono il ricorrente;
d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AT VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava gli atti di esclusione dalla procedura concorsuale in epigrafe.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente all’esito di regolare notifica.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 19 dicembre 2022, veniva respinta con ordinanza non appellata.
4. Parte resistente depositava ulteriori memorie e documenti – con cui sollevava eccezione di improcedibilità del ricorso – in vista dell’udienza del 9 gennaio 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
6. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, va immediatamente esaminata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla parte resistente nei proprî atti.
7. Essa va accolta essendo improcedibile il ricorso e risultando, pertanto, precluso l’esame del merito della domanda.
8. Invero, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale di esclusione in forza del quale non è stato ammesso a sostenere le prove orali del citato concorso.
9. La procedura si è conclusa ed è stato pubblicato in data 6 giugno 2023 il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso in contestazione. Tale ultimo atto non è stato gravato, neppure mediante la proposizione dei motivi aggiunti.
10. Conseguentemente, non essendo stato validamente impugnato il provvedimento che definiva la procedura concorsuale (circostanza incontestata), il ricorso è improcedibile. Infatti, sul punto la giurisprudenza è granitica nel ritenere che « la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile » (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959);
11. Neppure potrebbe superarsi l’eccezione osservando come la parte abbia impugnato « ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente » poiché la trascritta clausola di stile costituisce espressione indeterminata e, pertanto, inidonea a manifestare quale debba essere l’oggetto del giudizio (cfr., Tar Lazio, sez. I- quater , 30 giugno 2020 n. 7369).
12. Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso, essendo ormai inoppugnabile, nei suoi confronti, l’esito sfavorevole della procedura selettiva, sancito dalla graduatoria finale.
13. Le spese, stante il pronunciamento in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
AT VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT VI | CA IA |
IL SEGRETARIO