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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25838 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BO AN, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 07/12/2022 del Gip del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigl!ere Andrea Nocera;
letta la requisitoria scritta del Sostittito procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25838 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 7 dicembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila ha applicato nei confronti di BO AN, in ordine al delitto di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la pena concordata di mesi quattro e giorni quattro di lavori di pubblica utilità e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge in ordine alla determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente rileva che tra le parti era intervenuto l'accordo in ordine alla applicazione della pena principale, in misura minima rispetto alla forbice edittale, e che il Giudice aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due (durata fissata in anni tre, poi ridotta per il rito), in misura superiore alla media edittale prevista per il reato di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ritenuta dal ricorrente non congrua rispetto ai profili editali della pena principale concordata, omettendo di indicarne le ragioni. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Giuseppina Casella, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091). Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per violazione di legge della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, c.p.p. deve ritersi ammissibile. Con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, a norma del quale per le sentenze emesse ex art. 444 c.p.p. su istanza proposta in data 2 successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5. Nel merito la censura è, tuttavia, infondata. Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Qualora, invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deva dare conto dei criteri di cui all'art. 218 comma 2 C.d.S., ovvero commisurazione della durata in ragione dell entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). 6. Nel caso in esame, il giudice ha fornito puntuale motivazione circa le ragioni fondanti la determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in anni tre, poi ridotta per il rito, evidenziando che il reato è stato commesso con un'autovettura di proprietà di terze persone. La sussistenza di tale condizione comporta che la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che consegue al reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada («da uno a due anni»), sia raddoppiata («Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.»). 7. La sentenza in esame, dunque, sia pur in modo sintetico, ha congruamente dato conto delle ragioni della durata della sanzione accessoria applicata al ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso. 3 8. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, lì 3 Maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigl!ere Andrea Nocera;
letta la requisitoria scritta del Sostittito procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25838 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 7 dicembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila ha applicato nei confronti di BO AN, in ordine al delitto di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la pena concordata di mesi quattro e giorni quattro di lavori di pubblica utilità e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge in ordine alla determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente rileva che tra le parti era intervenuto l'accordo in ordine alla applicazione della pena principale, in misura minima rispetto alla forbice edittale, e che il Giudice aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due (durata fissata in anni tre, poi ridotta per il rito), in misura superiore alla media edittale prevista per il reato di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ritenuta dal ricorrente non congrua rispetto ai profili editali della pena principale concordata, omettendo di indicarne le ragioni. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Giuseppina Casella, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091). Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per violazione di legge della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, c.p.p. deve ritersi ammissibile. Con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, a norma del quale per le sentenze emesse ex art. 444 c.p.p. su istanza proposta in data 2 successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5. Nel merito la censura è, tuttavia, infondata. Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Qualora, invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deva dare conto dei criteri di cui all'art. 218 comma 2 C.d.S., ovvero commisurazione della durata in ragione dell entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). 6. Nel caso in esame, il giudice ha fornito puntuale motivazione circa le ragioni fondanti la determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in anni tre, poi ridotta per il rito, evidenziando che il reato è stato commesso con un'autovettura di proprietà di terze persone. La sussistenza di tale condizione comporta che la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che consegue al reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada («da uno a due anni»), sia raddoppiata («Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.»). 7. La sentenza in esame, dunque, sia pur in modo sintetico, ha congruamente dato conto delle ragioni della durata della sanzione accessoria applicata al ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso. 3 8. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, lì 3 Maggio 2023