Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05005/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5005 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
decreto n. cat. A12/2022/Imm/1^sez/Dinieghi/l.v./34 emesso in data 07.02.2022 e notificato in data 02.08.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa GE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto impugnato è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Tale provvedimento è stato adottato in conseguenza della sentenza della Corte d’Appello di Napoli - V sezione penale - n.67/2020 del 07.01.2020 con la quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole dei reati ex art. 110 c.p., art. 61 c.1 n.11 quinquies , art. 572 c.p. ed art. 609 bis ultimo comma c.p. ed è stato condannato alla pena detentiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione.
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente articola censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’amministrazione avrebbe violato l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 poiché non avrebbe tenuto conto delle circostanze rappresentate nella memoria resa in sede amministrativa in cui egli avrebbe esposto di non essere all’attualità un soggetto pericoloso; di essere socialmente integrato, vivendo in Italia con idoneo alloggio da moltissimi anni (circa 10), lavorando onestamente, da ultimo con contratto di lavoro subordinato; di aver beneficiato della sospensione della esecuzione della pena.
Inoltre, la Questura in presenza di un reato di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale attenuata, la Questura di Napoli avrebbe formulato in danno del ricorrente un giudizio di pericolosità sociale – con conseguente revoca del permesso di soggiorno in suo possesso- senza però svolgere il giudizio volto alla valutazione della pericolosità sociale, ai sensi dell’art. 9 TUI.
Quanto alla valutazione della pericolosità sociale, essa era già venuta meno allorquando in data 30.03.2019 il Tribunale di Nola in composizione Collegiale ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari dando rilevanza per tale decisione appunto al decorso del tempo, al rispetto delle prescrizioni imposte durante la detenzione inframuraria e allo stato di incensuratezza dell’imputato.
3. Così sintetizzate le censure formulate dal ricorrente, esse non sono fondate.
In particolare, si osserva che:
- l’art. 9, comma 4, del d.l.vo 1998 n. 286 dispone “che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988 n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982 n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;
- non solo, il diniego di rilascio della carta di soggiorno deve essere sorretto da “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate” (cfr. Corte Cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58; C.d.S., sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5515);
- il paradigma giurisprudenziale ora richiamato, che riflette il contenuto delle norme citate, è stato rispettato dall’Amministrazione nel formulare il giudizio di pericolosità sociale a carico del ricorrente;
- sicuramente l’Amministrazione ha tenuto conto della grave vicenda penale in cui l’istante è stato coinvolto e ne ha rimarcato l’oggettiva gravità; in particolare, ha evidenziato che il richiedente ha dimostrato un'indole propensa alla trasgressione delle norme che regolano la civile convivenza, denotando una assente integrazione nel contesto sociale e una inclinazione ad un comportamento che, qualora permanesse sul territorio nazionale, costituirebbe una minaccia concreta e attuale per la sicurezza pubblica, anche ai fini della qualificazione del soggetto come persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. l del D.lgs. 159/2011.
4. Si tratta di un grave reato commesso contro la persona, che correttamente l’Amministrazione ha posto a fondamento del giudizio sfavorevole in termini di pericolosità e di corretta integrazione nel tessuto sociale italiano.
E’ possibile ritenere dunque che le argomentazioni articolate dall’amministrazione, oltre a riflettere un puntuale quadro istruttorio, siano immuni da vizi logici e valgono a supportare la determinazione assunta.
5. Invero il ricorrente, pur presente in Italia da lungo tempo e pur disponendo di attività lavorativa, ha posto in essere una condotta criminale di oggettiva gravità, dimostrando aver aderito a modelli comportamentali socialmente e giuridicamente inaccettabili.
6. Egli del resto non smentisce le condotte indicate dall’ufficio di P.S., ma tenta di sminuirne il rilievo facendo riferimento alla riduzione della misura restrittiva.
7. In definitiva, il giudizio di pericolosità sociale, lungi dall’essere centrato sulla mera presenza di provvedimenti penali, è correlato a specifiche risultanze istruttorie che evidenziano la gravità dei fatti commessi dallo straniero ed è ampiamente supportato sul piano motivazionale.
L’amministrazione ha ritenuto concreta ed attuale la pericolosità sociale del ricorrente tenendo conto della sua storia complessiva, del tempo di permanenza in Italia, della presenza dei familiari sul territorio, sviluppando delle considerazioni aderenti alle risultanze istruttorie, ragionevoli e prive di vizi logici.
8. Neppure rileva la lamentata mancata comunicazione di avvio del procedimento, posto che si tratta di un adempimento la cui necessità è esclusa dalla giurisprudenza in fattispecie quali quelle in esame, in cui la gravità dei fatti commessi risulta autoevidente.
In termini: “ La revoca del permesso di soggiorno già rilasciato non richiede necessariamente la previa condanna penale per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, ma può essere frutto, come nel caso di specie, di un giudizio ampiamente discrezionale dell'Autorità tratto da elementi fattuali sintomatici della circostanza che l'interessato rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza, con conseguente irrilevanza anche del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento” (cfr. T.A.R, Trieste, sez. I, 02/08/2022, n. 342).
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE TA, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GE TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.