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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3413/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio del dott. Controparte_2 P.IVA_2 BURGELLO RA, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv. BURGELLO RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_3 P.IVA_3 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il , formulando le Parte_1 Controparte_4 seguenti conclusioni:
“
1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera;
2. accertare e dichiarare, allo scopo di una corretta progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento, per intero, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di insegnamento, di ruolo e non di ruolo, prestati finora;
3. stante l'accoglimento delle due precedenti domande, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera, ordinare al convenuto l'emissione di Controparte_4 nuovo decreto di ricostruzione della carriera sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 15/20 anni sia avvenuto il 25 aprile 2019, ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da Cont quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
4. sulla scorta dell'accoglimento delle domande n. 1 e 2, accertare, dichiarare e condannare il
a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, Controparte_4 conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dai 5 anni antecedenti il giorno della diffida del 05 settembre 2024, pari alla somma di € 1.986,27 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al CP_ soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
5. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda n. 2, si chiede riconoscersi la progressione stipendiale 15/20 anni, a decorrere dall'08 giugno 2020 e non Cont dall'08 giugno 2021; per cui si chiede di condannare il al pagamento delle differenze retributive, in favore della ricorrente, come da elaborato prodotto in giudizio, pari a € 1.127,66, di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle CP_ varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
6. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
7. munire la sentenza di clausola come per legge”.
La ricorrente – collaboratrice scolastica dell'area professionale del personale ATA area A – ha riferito di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto in data CP_4
3.11.2011 con decorrenza 1.9.2011 in qualità di collaboratore scolastico e che, prima della immissione in ruolo ed a decorrere dall'a.s. 1999/2000, aveva prestato servizio in virtù di una serie reiterata di contratti a tempo determinato;
ha rilevato che, in violazione del principio di non discriminazione, non aveva ottenuto, dopo l'immissione in ruolo ed in sede di ricostruzione della carriera, la valutazione integrale ai fini giuridici ed economici del periodo di servizio pre-ruolo (stante l'applicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994); ha aggiunto che l'anno 2013 non le è stato valutato, né a fini economici né a fini giuridici, stante il blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013, attuativo per il 2013 del D.L.
78/2010.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti Controparte_4 azionati, concludendo in ogni caso per il rigetto del ricorso per infondatezza delle domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
A) E' anzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che la ricorrente abbia invocato nella domanda di ricostruzione di carriera l'applicazione della normativa vigente, compresa la disciplina dell'art. 569 D.Lgs. 279/1994 in questa sede censurata.
Invero, quanto rilevato dal convenuto non integra alcuna decadenza prevista dalla legge, né CP_4 può essere interpretato quale rinuncia a far valere in via giudiziale le rivendicazioni in questa sede proposte, così da sussistere un attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a supporto delle domande svolte in ricorso.
B) Con la memoria difensiva depositata il 18.10.2025, parte ricorrente – preso atto della sopraggiunta pronuncia della Suprema Corte 10215/2025 – ha dichiarato di non voler insistere per la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e ha aggiunto di condividere la posizione del
. CP_4
Deve quindi essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
C) Quanto alla domanda di ricostruzione della carriera conseguente all'avvenuta stabilizzazione, la questione dibattuta è quella di valutare se ai fini della ricostruzione di carriera debbano essere valutati integralmente i periodi di servizio svolti in precedenza in base alla stipula di contratti a tempo determinato ovvero se essi debbano essere considerati in termini parziali come disciplinato – per quel che qui interessa - dall'art. 569 D.Lgs. 287/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”)1.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che, dopo aver analiticamente richiamato il quadro normativo
(art. 9 D.L. 370/1970, convertito con modificazioni dalla L. 576/1970; artt. 569 e 570 D.Lgs.
297/1994), contrattuale (art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995; art 18 CCNL 26.5.1999; art. 142, comma
1, n. 8, CCNL 24.7.2003; art. 146, lett. g) n. 8 CCNL 29.11.2007) e giurisprudenziale in materia, ha
affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 31150/2019).
La Cassazione ha inoltro messo in luce come i suddetti principi non siano in conflitto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20/09/2018, in causa C-466/17, la quale ha Per_1 statuito in linea di principio la compatibilità dell'art. 485 cit. con la clausola 4 dell'Accordo quadro cit.; in particolare la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia è pervenuta alla conclusione di cui alla sentenza cd. Motter “dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo
Italiano, … particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
«fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33- 34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 è chiamato ad effettuare CP_5 riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte dì
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento” (Cass., 31150/2019 cit.). Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il convenuto non ha provato CP_4
l'esistenza di valide ragioni oggettive tali da giustificare la diversità di trattamento dei dipendenti ATA
a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e che la Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, ha rilevato che “tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche”
(art. 49 CCNL 1995)”.
Ciò posto, nel decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente (doc. 2 fasc. ric.) è stata riconosciuta alla data del 1.9.2011 un'anzianità complessiva non in ruolo, ai fini giuridici ed economici, di anni 6, mesi 2, giorni 22, quando invece, sulla base dell'effettivo servizio prestato (e sottratti già i n. 4 giorni complessivi non riconoscibili e indicati nel decreto di ricostruzione, dal9.9.2009 all'11.9.2009 e dal 30.6.2010 al 30.6.2010), la ricorrente può vantare una anzianità di servizio preruolo di anni 7, mesi 4, giorni 5. (vd. anche contratti a termine richiamati nel decreto di ricostruzione di carriera).
Pertanto, nella sua ricostruzione di carriera la ricorrente ha diritto ad essere collocata nella posizione e fascia stipendiale corrispondente alla totalità dell'anzianità maturata nel servizio preruolo (ad esclusione del servizio prestato nel 2013), come prevista dalla contrattazione di comportato tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato.
Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle differenze CP_4 retributive dovute in virtù del collocamento della ricorrente nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione del servizio preruolo di cui sopra, al netto della prescrizione quinquennale maturata prima del 4.4.2020 (la notifica del ricorso è del 4.4.2025), per complessivi € 1.262,58 (come da conteggi depositati dalla ricorrente come doc. 7 alle note di trattazione scritta, aventi come data di inizio del calcolo il 25.4.2020 e non specificamente contestati dal resistente), oltre interessi dal dovuto al saldo. Cont Il deve essere condannato alla relativa regolarizzazione contributiva in favore di , nei limiti CP_3 della prescrizione quinquennale e, quindi, per il periodo successivo al 5.5.2020 ( si è costituito in CP_3 giudizio il 5.5.2025), oltre sanzioni civili ed interessi al saldo. Cont Stante l'esito della lite, le spese di giudizio tra parte ricorrente e sono compensate per la metà e Cont poste a carico del per la restante metà; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Cont Nei rapporti tra e le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da CP_3 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) dichiara il diritto della ricorrente , nella ricostruzione della carriera, ad essere Parte_1 collocata nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato, come indicato in motivazione, e condanna il Controparte_4
al pagamento delle differenze retributive, al netto della prescrizione quinquennale maturata
[...] prima del 4.4.2020, pari ad € 1.262,58, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite per la metà e pone le stesse per la restante metà a carico di parte Cont resistente e, per l'effetto, condanna il a pagare le spese di lite, liquidate in € 657,00 per compensi,
€ 24,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Gennaro Del Gaudio, dichiaratosi antistatario. Cont 4) condanna il a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre CP_3 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 570, D.Lgs. 297/1994, secondo cui “Periodi di servizio utili al riconoscimento. 1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. 2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3413/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio del dott. Controparte_2 P.IVA_2 BURGELLO RA, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv. BURGELLO RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_3 P.IVA_3 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il , formulando le Parte_1 Controparte_4 seguenti conclusioni:
“
1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera;
2. accertare e dichiarare, allo scopo di una corretta progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento, per intero, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di insegnamento, di ruolo e non di ruolo, prestati finora;
3. stante l'accoglimento delle due precedenti domande, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera, ordinare al convenuto l'emissione di Controparte_4 nuovo decreto di ricostruzione della carriera sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 15/20 anni sia avvenuto il 25 aprile 2019, ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da Cont quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
4. sulla scorta dell'accoglimento delle domande n. 1 e 2, accertare, dichiarare e condannare il
a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, Controparte_4 conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dai 5 anni antecedenti il giorno della diffida del 05 settembre 2024, pari alla somma di € 1.986,27 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al CP_ soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
5. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda n. 2, si chiede riconoscersi la progressione stipendiale 15/20 anni, a decorrere dall'08 giugno 2020 e non Cont dall'08 giugno 2021; per cui si chiede di condannare il al pagamento delle differenze retributive, in favore della ricorrente, come da elaborato prodotto in giudizio, pari a € 1.127,66, di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle CP_ varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
6. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
7. munire la sentenza di clausola come per legge”.
La ricorrente – collaboratrice scolastica dell'area professionale del personale ATA area A – ha riferito di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto in data CP_4
3.11.2011 con decorrenza 1.9.2011 in qualità di collaboratore scolastico e che, prima della immissione in ruolo ed a decorrere dall'a.s. 1999/2000, aveva prestato servizio in virtù di una serie reiterata di contratti a tempo determinato;
ha rilevato che, in violazione del principio di non discriminazione, non aveva ottenuto, dopo l'immissione in ruolo ed in sede di ricostruzione della carriera, la valutazione integrale ai fini giuridici ed economici del periodo di servizio pre-ruolo (stante l'applicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994); ha aggiunto che l'anno 2013 non le è stato valutato, né a fini economici né a fini giuridici, stante il blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013, attuativo per il 2013 del D.L.
78/2010.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti Controparte_4 azionati, concludendo in ogni caso per il rigetto del ricorso per infondatezza delle domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
A) E' anzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che la ricorrente abbia invocato nella domanda di ricostruzione di carriera l'applicazione della normativa vigente, compresa la disciplina dell'art. 569 D.Lgs. 279/1994 in questa sede censurata.
Invero, quanto rilevato dal convenuto non integra alcuna decadenza prevista dalla legge, né CP_4 può essere interpretato quale rinuncia a far valere in via giudiziale le rivendicazioni in questa sede proposte, così da sussistere un attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a supporto delle domande svolte in ricorso.
B) Con la memoria difensiva depositata il 18.10.2025, parte ricorrente – preso atto della sopraggiunta pronuncia della Suprema Corte 10215/2025 – ha dichiarato di non voler insistere per la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e ha aggiunto di condividere la posizione del
. CP_4
Deve quindi essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
C) Quanto alla domanda di ricostruzione della carriera conseguente all'avvenuta stabilizzazione, la questione dibattuta è quella di valutare se ai fini della ricostruzione di carriera debbano essere valutati integralmente i periodi di servizio svolti in precedenza in base alla stipula di contratti a tempo determinato ovvero se essi debbano essere considerati in termini parziali come disciplinato – per quel che qui interessa - dall'art. 569 D.Lgs. 287/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”)1.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che, dopo aver analiticamente richiamato il quadro normativo
(art. 9 D.L. 370/1970, convertito con modificazioni dalla L. 576/1970; artt. 569 e 570 D.Lgs.
297/1994), contrattuale (art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995; art 18 CCNL 26.5.1999; art. 142, comma
1, n. 8, CCNL 24.7.2003; art. 146, lett. g) n. 8 CCNL 29.11.2007) e giurisprudenziale in materia, ha
affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 31150/2019).
La Cassazione ha inoltro messo in luce come i suddetti principi non siano in conflitto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20/09/2018, in causa C-466/17, la quale ha Per_1 statuito in linea di principio la compatibilità dell'art. 485 cit. con la clausola 4 dell'Accordo quadro cit.; in particolare la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia è pervenuta alla conclusione di cui alla sentenza cd. Motter “dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo
Italiano, … particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
«fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33- 34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 è chiamato ad effettuare CP_5 riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte dì
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento” (Cass., 31150/2019 cit.). Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il convenuto non ha provato CP_4
l'esistenza di valide ragioni oggettive tali da giustificare la diversità di trattamento dei dipendenti ATA
a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e che la Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, ha rilevato che “tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche”
(art. 49 CCNL 1995)”.
Ciò posto, nel decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente (doc. 2 fasc. ric.) è stata riconosciuta alla data del 1.9.2011 un'anzianità complessiva non in ruolo, ai fini giuridici ed economici, di anni 6, mesi 2, giorni 22, quando invece, sulla base dell'effettivo servizio prestato (e sottratti già i n. 4 giorni complessivi non riconoscibili e indicati nel decreto di ricostruzione, dal9.9.2009 all'11.9.2009 e dal 30.6.2010 al 30.6.2010), la ricorrente può vantare una anzianità di servizio preruolo di anni 7, mesi 4, giorni 5. (vd. anche contratti a termine richiamati nel decreto di ricostruzione di carriera).
Pertanto, nella sua ricostruzione di carriera la ricorrente ha diritto ad essere collocata nella posizione e fascia stipendiale corrispondente alla totalità dell'anzianità maturata nel servizio preruolo (ad esclusione del servizio prestato nel 2013), come prevista dalla contrattazione di comportato tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato.
Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle differenze CP_4 retributive dovute in virtù del collocamento della ricorrente nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione del servizio preruolo di cui sopra, al netto della prescrizione quinquennale maturata prima del 4.4.2020 (la notifica del ricorso è del 4.4.2025), per complessivi € 1.262,58 (come da conteggi depositati dalla ricorrente come doc. 7 alle note di trattazione scritta, aventi come data di inizio del calcolo il 25.4.2020 e non specificamente contestati dal resistente), oltre interessi dal dovuto al saldo. Cont Il deve essere condannato alla relativa regolarizzazione contributiva in favore di , nei limiti CP_3 della prescrizione quinquennale e, quindi, per il periodo successivo al 5.5.2020 ( si è costituito in CP_3 giudizio il 5.5.2025), oltre sanzioni civili ed interessi al saldo. Cont Stante l'esito della lite, le spese di giudizio tra parte ricorrente e sono compensate per la metà e Cont poste a carico del per la restante metà; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Cont Nei rapporti tra e le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da CP_3 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) dichiara il diritto della ricorrente , nella ricostruzione della carriera, ad essere Parte_1 collocata nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato, come indicato in motivazione, e condanna il Controparte_4
al pagamento delle differenze retributive, al netto della prescrizione quinquennale maturata
[...] prima del 4.4.2020, pari ad € 1.262,58, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite per la metà e pone le stesse per la restante metà a carico di parte Cont resistente e, per l'effetto, condanna il a pagare le spese di lite, liquidate in € 657,00 per compensi,
€ 24,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Gennaro Del Gaudio, dichiaratosi antistatario. Cont 4) condanna il a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre CP_3 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 570, D.Lgs. 297/1994, secondo cui “Periodi di servizio utili al riconoscimento. 1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. 2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.