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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3709/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025
da
, con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO, per mandato in Parte_1
calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. D'ANGELO BARBARA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 09/02/2023 –
decr. om. dd. 23/03/2023 e depositato il 24/03/2023);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 15/03/2006), maggiorenne Per_1
non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
PARTINICO (PA) il 09/08/2000 tra , nato a [...] Parte_1
il 17/04/1978, e , nata a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la figlia ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, continuerà a risiedere presso l'abitazione materna;
2) dispone che il signor verserà, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, l'importo mensile di € 250,00; l'assegno continuerà ad essere corrisposto direttamente alla madre, sul conto corrente a lei intestato, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat,
come per legge;
3) le spese straordinarie relative alla figlia, così come indicate e regolamentate dal
Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno ripartite al 50% e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
2
4) prende atto che vi è accordo di vendere la casa familiare, assegnata alla signora in sede di separazione personale dei coniugi, a terzi entro il Parte_2
31.3.2025 in forza del preliminare di compravendita già sottoscritto tra le parti con ripartizione del ricavato della predetta vendita, al netto dell'importo necessario all'estinzione del mutuo, equamente tra i ricorrenti. Copn la precisazione che in caso di mancata vendita per causa non imputabile ai ricorrenti gli stessi provvederanno a porre immediatamente in vendita sul mercato l'immobile e, all'esito della futura vendita, a ripartirsi a metà il ricavato, come da accordi di separazione;
5) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver perfettamente compreso il contenuto del ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e si sono date atto, quindi, di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il ricorso, rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta;
6) prende atto che nulla viene previsto tra coniugi a titolo di mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.
7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PARTINICO (PA) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 74, parte II – Serie A, ufficio 1, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3709/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025
da
, con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO, per mandato in Parte_1
calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. D'ANGELO BARBARA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 09/02/2023 –
decr. om. dd. 23/03/2023 e depositato il 24/03/2023);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 15/03/2006), maggiorenne Per_1
non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
PARTINICO (PA) il 09/08/2000 tra , nato a [...] Parte_1
il 17/04/1978, e , nata a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la figlia ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, continuerà a risiedere presso l'abitazione materna;
2) dispone che il signor verserà, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, l'importo mensile di € 250,00; l'assegno continuerà ad essere corrisposto direttamente alla madre, sul conto corrente a lei intestato, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat,
come per legge;
3) le spese straordinarie relative alla figlia, così come indicate e regolamentate dal
Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno ripartite al 50% e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
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4) prende atto che vi è accordo di vendere la casa familiare, assegnata alla signora in sede di separazione personale dei coniugi, a terzi entro il Parte_2
31.3.2025 in forza del preliminare di compravendita già sottoscritto tra le parti con ripartizione del ricavato della predetta vendita, al netto dell'importo necessario all'estinzione del mutuo, equamente tra i ricorrenti. Copn la precisazione che in caso di mancata vendita per causa non imputabile ai ricorrenti gli stessi provvederanno a porre immediatamente in vendita sul mercato l'immobile e, all'esito della futura vendita, a ripartirsi a metà il ricavato, come da accordi di separazione;
5) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver perfettamente compreso il contenuto del ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e si sono date atto, quindi, di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il ricorso, rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta;
6) prende atto che nulla viene previsto tra coniugi a titolo di mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.
7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PARTINICO (PA) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 74, parte II – Serie A, ufficio 1, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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