Art. 24.
La visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea come pure dai Paesi terzi, oltre che nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti del territorio della Repubblica italiana, determinati ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , puo' essere effettuata anche nelle dogane interne, qualora non ostino esigenze di polizia veterinaria.
Il Ministro per la sanita', con il provvedimento previsto dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , determina le dogane interne, nelle quali puo' essere effettuata la visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dall'estero, sempreche' sia possibile assicurare un agevole ed efficace controllo sanitario.
In tale caso le dogane interne vengono equiparate ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale.
La visita veterinaria di cui al presente articolo puo' essere integrata, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanita', da analisi ed esami di laboratorio ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 .
La visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea come pure dai Paesi terzi, oltre che nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti del territorio della Repubblica italiana, determinati ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , puo' essere effettuata anche nelle dogane interne, qualora non ostino esigenze di polizia veterinaria.
Il Ministro per la sanita', con il provvedimento previsto dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , determina le dogane interne, nelle quali puo' essere effettuata la visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dall'estero, sempreche' sia possibile assicurare un agevole ed efficace controllo sanitario.
In tale caso le dogane interne vengono equiparate ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale.
La visita veterinaria di cui al presente articolo puo' essere integrata, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanita', da analisi ed esami di laboratorio ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 .