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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1001/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AM MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13236/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122947533000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122947533000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122947533000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.13236/2024 R.G.R. Rappresentante_1 , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Ricorrente_1 SRL, impugnava la cartella di pagamento n.09720240122947533000 emessa dalla Agenzia delle Entrate/Riscossione, notificata il 6.5.2024, per l'importo complessivo di €.704,82, avente ad oggetto controllo modello 770/2021 e relativa all'omesso versamento di ritenute IRPEF su retribuzioni e lavoro autonomo, oltre sanzioni ed interessi, per l'annualità
2020, instando per l'annullamento dell'atto precettivo, con vittoria delle spese di giudizio.
Opponendo l'infondatezza della pretesa erariale, esponeva a sostegno del ricorso che la cartella impugnata si fondava sul recupero di ritenute da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.
Riguardo al presunto omesso versamento di ritenute da lavoro autonomo, l'importo di €.200,96 derivava da un'errata compilazione del modello 770, rigo ST5; in realtà le ritenute operate erano pari ad €.489,47 e le ritenute versate pari ad €.489,52, pertanto, non risultava omesso alcun versamento di ritenute da lavoro autonomo. Il maggiore ed erroneo importo di ritenute operate indicate in cartella pari ad €.690,48 derivava dalla doppia indicazione delle trattenute effettuate sulle fatture n. FPR 68/19 del 25.11.2019 e FPR 7/19 del 4.2.2019 della società Società_1 SaS per un totale di €.200,96.
Parimenti, il recupero per presunto omesso versamento di ritenute da lavoro dipendente per un importo di
€.466,93 derivava a seguito di comunicazione n.0107962921701, antecedente all'emissione della cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia rideterminava l'importo di €.1318,78 relativo al rigo SX1 colonna 1 del modello 770, importo corrispondente alla restituzione IRPEF di due dipendenti, rispettivamente per €.593,71 ed €.725,07, la cui somma corrispondeva esattamente all'importo indicato nel modello 770.
Il ricorrente produceva, altresì, documentazione attestante quanto affermato nell'assunto introduttivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione rappresentando che il ruolo n.550699/2024, sotteso alla cartella di pagamento impugnata , era stato oggetto di sgravio parziale, giusto provvedimento n.2024S577984 del 14.8.2024, pertanto, ad oggi la somma totale iscritta a ruolo era pari ad €.172,19 in quanto l'importo per le ritenute di lavoro autonomo era stato parzialmente sgravato per €.172,50, essendosi proceduto all'abbinamento dei versamenti di cui agli F24 del 19.6.2020 per un totale di €.662,02. Rimaneva una somma di €.28,46, avendo lo sgravio parziale riguardato anche interessi e sanzioni, ricalcolate sulla base degli importi dovuti a titolo d'imposta per un residuo iscritto a ruolo pari a €.139,26, non risultando versate le sanzioni da ravvedimento.
Quanto alle ritenute di lavoro dipendente, l'Ufficio aveva riconosciuto il versamento in eccesso di €.463,77 abbinato al rigo ST7 e rimaneva iscritto a ruolo l'importo di €.3,16, oltre sanzioni ed interessi per €.1,31 per un totale di €.4,47.
Concludeva, pertanto, per declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere relativamente alle somme sgravate e per il rigetto del ricorso proposto dal contribuente relativamente alle residue somme iscritte al ruolo, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale di trattazione il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che l'intervenuto provvedimento di sgravio parziale dell'atto impugnato fa venire meno la parte più rilevante della materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto, rigettando il ricorso per il restante minimo importo iscritto a ruolo.
Quanto alle spese di lite, considerata la posizione collaborativa dell'Amministrazione finanziaria ed il ridimensionamento della pretesa erariale si ritiene conforme ad equità la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Dichiara la parziale estinzione del giudizio proposto da Rappresentante_1, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Ricorrente_1 SRL, avverso la cartella specificata in epigrafe, per parziale cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Rigetta il ricorso per la residua parte.
Spese di lite compensate tra le parti.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente Estensore IA RE AM
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AM MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13236/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122947533000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122947533000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122947533000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.13236/2024 R.G.R. Rappresentante_1 , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Ricorrente_1 SRL, impugnava la cartella di pagamento n.09720240122947533000 emessa dalla Agenzia delle Entrate/Riscossione, notificata il 6.5.2024, per l'importo complessivo di €.704,82, avente ad oggetto controllo modello 770/2021 e relativa all'omesso versamento di ritenute IRPEF su retribuzioni e lavoro autonomo, oltre sanzioni ed interessi, per l'annualità
2020, instando per l'annullamento dell'atto precettivo, con vittoria delle spese di giudizio.
Opponendo l'infondatezza della pretesa erariale, esponeva a sostegno del ricorso che la cartella impugnata si fondava sul recupero di ritenute da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.
Riguardo al presunto omesso versamento di ritenute da lavoro autonomo, l'importo di €.200,96 derivava da un'errata compilazione del modello 770, rigo ST5; in realtà le ritenute operate erano pari ad €.489,47 e le ritenute versate pari ad €.489,52, pertanto, non risultava omesso alcun versamento di ritenute da lavoro autonomo. Il maggiore ed erroneo importo di ritenute operate indicate in cartella pari ad €.690,48 derivava dalla doppia indicazione delle trattenute effettuate sulle fatture n. FPR 68/19 del 25.11.2019 e FPR 7/19 del 4.2.2019 della società Società_1 SaS per un totale di €.200,96.
Parimenti, il recupero per presunto omesso versamento di ritenute da lavoro dipendente per un importo di
€.466,93 derivava a seguito di comunicazione n.0107962921701, antecedente all'emissione della cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia rideterminava l'importo di €.1318,78 relativo al rigo SX1 colonna 1 del modello 770, importo corrispondente alla restituzione IRPEF di due dipendenti, rispettivamente per €.593,71 ed €.725,07, la cui somma corrispondeva esattamente all'importo indicato nel modello 770.
Il ricorrente produceva, altresì, documentazione attestante quanto affermato nell'assunto introduttivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione rappresentando che il ruolo n.550699/2024, sotteso alla cartella di pagamento impugnata , era stato oggetto di sgravio parziale, giusto provvedimento n.2024S577984 del 14.8.2024, pertanto, ad oggi la somma totale iscritta a ruolo era pari ad €.172,19 in quanto l'importo per le ritenute di lavoro autonomo era stato parzialmente sgravato per €.172,50, essendosi proceduto all'abbinamento dei versamenti di cui agli F24 del 19.6.2020 per un totale di €.662,02. Rimaneva una somma di €.28,46, avendo lo sgravio parziale riguardato anche interessi e sanzioni, ricalcolate sulla base degli importi dovuti a titolo d'imposta per un residuo iscritto a ruolo pari a €.139,26, non risultando versate le sanzioni da ravvedimento.
Quanto alle ritenute di lavoro dipendente, l'Ufficio aveva riconosciuto il versamento in eccesso di €.463,77 abbinato al rigo ST7 e rimaneva iscritto a ruolo l'importo di €.3,16, oltre sanzioni ed interessi per €.1,31 per un totale di €.4,47.
Concludeva, pertanto, per declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere relativamente alle somme sgravate e per il rigetto del ricorso proposto dal contribuente relativamente alle residue somme iscritte al ruolo, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale di trattazione il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che l'intervenuto provvedimento di sgravio parziale dell'atto impugnato fa venire meno la parte più rilevante della materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto, rigettando il ricorso per il restante minimo importo iscritto a ruolo.
Quanto alle spese di lite, considerata la posizione collaborativa dell'Amministrazione finanziaria ed il ridimensionamento della pretesa erariale si ritiene conforme ad equità la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Dichiara la parziale estinzione del giudizio proposto da Rappresentante_1, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Ricorrente_1 SRL, avverso la cartella specificata in epigrafe, per parziale cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Rigetta il ricorso per la residua parte.
Spese di lite compensate tra le parti.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente Estensore IA RE AM