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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1676/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PASETTI CEDRIK, elettivamente domiciliata in PIAZZA
CESARE MOZZARELLI, 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
PASETTI CEDRIK ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione il 01/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e Parte_1 Controparte_1
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
[...]
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...], il [...], di C.F._1
cittadinanza rumena, residente in [...], Viale Manfredini
n. 12, e (C.F.: Controparte_1
), nato a [...], il [...], cittadinanza C.F._2
rumena, residente in [...]- l, coniugatisi in
Romania il 27/08/2017, con matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivarolo Mantovano (MN) al numero 7 Numero 2 Parte II Serie
C anno 2024, ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) Disporsi l'affido in via condivisa della figlia minore Persona_1
, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale, con residenza prevalente della medesima presso la madre;
3) Disporsi che il padre potrà tenere con sé la figlia minore Per_1
secondo le seguenti modalità:
- PERIODO SCOLASTICO
A settimane alterne nel fine settimana il sabato mattina dalle 8,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00 nonché, durante la settimana quando non ha la bambina al fine settimana, due pernottamenti serali il martedì ed il giovedì dalle pagina 2 di 7 18 sino al giorno dopo quando la riporterà a scuola e nella settimana nella quale avrà la figlia al fine settimana il mercoledì dalle 18:00 sino al giorno dopo quando riporterà la figlia a scuola;
- PERIODO ESTIVO:
Analogamente al periodo scolastico, anche nel periodo estivo la figlia minore rimarrà presso i genitori secondo le modalità sopra esposte.
I genitori potranno inoltre trascorrere un periodo di vacanza di quindici giorni
(anche non consecutivi) con la figlia minore, con accordo da raggiungere entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori dovranno previamente comunicarsi i recapiti in cui intendono portare la figlia minore in vacanza.
In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari.
Nel corso del periodo anzidetto, il genitore che non avrà con sé la figlia, avrà facoltà di contattarlo telefonicamente almeno una volta al giorno.
- PERIODO NATALIZIO: Salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà il giorno di Natale 2025 con la madre e S. Stefano 2025 con il padre e così alternativamente di anno in anno.
Salvo diverso accordo, ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre Per_1
ed il 1° gennaio rispettivamente con la madre e con il padre e così anche il giorno dell'Epifania.
Per il primo anno dalla sottoscrizione del presente accordo, la minore trascorrerà il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre salvo diverso accordo tra i genitori.
Salvo diverso accordo, la seconda settimana delle vacanze scolastiche, verrà interamente trascorsa dal minore, ad anni alterni, con ciascun genitore.
- VACANZE PASQUALI:
pagina 3 di 7 Salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle vacanze scolastiche e così pure, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Salvo diverso accordo, per il primo anno trascorrerà con la madre Per_1
il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo.
4) Dirsi tenuto il sig. di versare alla moglie, sul conto corrente Parte_1
intestato alla medesima, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
5) Confermarsi che l'assegno unico erogato dall' spetterà alla moglie CP_2
Sig.ra . Le detrazioni fiscali sul reddito delle Parte_1
persone fisiche, per la figlia a carico saranno nella misura del 50% per ciascun genitore. Il marito si impegna a consegnare alla moglie tutta la documentazione inerente e necessaria per l'ottenimento dell'assegno unico.
6) Disporsi che i genitori contribuiscano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del C.N.F., senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie dei figli: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di pagina 4 di 7 iscrizione alla scuola elementare, media di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 50% le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) spese extrascolastiche: un'attività sportiva per figlio e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
d) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure– anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive ad esclusione di quelle già concordate al punto c), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7) Darsi atto che il Sig. consente alla Sig.ra Parte_1 [...]
di provvedere alla demolizione formale dell'autovettura “BMW Parte_1
pagina 5 di 7 530 D, tg. EB214PW”, di proprietà del marito ma assegnata con la procedura per separazione coniugi in proprietà, in via definitiva alla moglie.
8) Darsi atto che le parti concordano come le intere quote della casa coniugale, sita in Rivarolo Mantovano (MN), Viale Manfredini n. 12 (distinta catastalmente al Catasto fabbricato di detto Comune ai Foglio n. 4, mappali 158 sub 3-A/2 e
158 sub 4-C/6), di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, verranno acquistate dalla moglie Sig.ra per la somma di € Parte_1
37.000,00 (trentasettimila/00) la quale si accollerà, inoltre, il 100% del saldo dovuto all'Istituto di credito del mutuo residuo ottenuto per l'acquisto della stessa. Tale cessione di quote dovrà avvenire formalmente entro e non oltre il
31/12/2025.
9) Darsi atto che la moglie verserà direttamente all'Agenzia delle Entrate- riscossione di Mantova la quota saldo dovuta in virtù degli accordi di separazione per €16.385,77, già dedotte le somme anticipategli in acconto nel momento nel quale il Sig. lo vorrà e relativamente alle cartelle Parte_1
esattoriali che il medesimo indicherà”;
- per Pubblico Ministero: “Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio introdotto inizialmente in forma contenziosa le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
VA VA in data 19/06/1986 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune numero 7 Numero 2 Parte II Serie C anno 2024, formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe
(pur dando atto che la parte convenuta di fatto non si costituiva sicché non è possibile considerare la procedura come consensuale) in relazione alle quali la domanda formulata va accolta nei termini delle conclusioni rassegnate.
pagina 6 di 7 Le conclusioni rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Provvede in conformità delle conclusioni rassegnate nonché
l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA
VA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto numero 7 Numero 2 Parte II Serie C anno 2024);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 04/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1676/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PASETTI CEDRIK, elettivamente domiciliata in PIAZZA
CESARE MOZZARELLI, 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
PASETTI CEDRIK ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione il 01/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e Parte_1 Controparte_1
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
[...]
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...], il [...], di C.F._1
cittadinanza rumena, residente in [...], Viale Manfredini
n. 12, e (C.F.: Controparte_1
), nato a [...], il [...], cittadinanza C.F._2
rumena, residente in [...]- l, coniugatisi in
Romania il 27/08/2017, con matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivarolo Mantovano (MN) al numero 7 Numero 2 Parte II Serie
C anno 2024, ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) Disporsi l'affido in via condivisa della figlia minore Persona_1
, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale, con residenza prevalente della medesima presso la madre;
3) Disporsi che il padre potrà tenere con sé la figlia minore Per_1
secondo le seguenti modalità:
- PERIODO SCOLASTICO
A settimane alterne nel fine settimana il sabato mattina dalle 8,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00 nonché, durante la settimana quando non ha la bambina al fine settimana, due pernottamenti serali il martedì ed il giovedì dalle pagina 2 di 7 18 sino al giorno dopo quando la riporterà a scuola e nella settimana nella quale avrà la figlia al fine settimana il mercoledì dalle 18:00 sino al giorno dopo quando riporterà la figlia a scuola;
- PERIODO ESTIVO:
Analogamente al periodo scolastico, anche nel periodo estivo la figlia minore rimarrà presso i genitori secondo le modalità sopra esposte.
I genitori potranno inoltre trascorrere un periodo di vacanza di quindici giorni
(anche non consecutivi) con la figlia minore, con accordo da raggiungere entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori dovranno previamente comunicarsi i recapiti in cui intendono portare la figlia minore in vacanza.
In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari.
Nel corso del periodo anzidetto, il genitore che non avrà con sé la figlia, avrà facoltà di contattarlo telefonicamente almeno una volta al giorno.
- PERIODO NATALIZIO: Salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà il giorno di Natale 2025 con la madre e S. Stefano 2025 con il padre e così alternativamente di anno in anno.
Salvo diverso accordo, ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre Per_1
ed il 1° gennaio rispettivamente con la madre e con il padre e così anche il giorno dell'Epifania.
Per il primo anno dalla sottoscrizione del presente accordo, la minore trascorrerà il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre salvo diverso accordo tra i genitori.
Salvo diverso accordo, la seconda settimana delle vacanze scolastiche, verrà interamente trascorsa dal minore, ad anni alterni, con ciascun genitore.
- VACANZE PASQUALI:
pagina 3 di 7 Salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle vacanze scolastiche e così pure, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Salvo diverso accordo, per il primo anno trascorrerà con la madre Per_1
il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo.
4) Dirsi tenuto il sig. di versare alla moglie, sul conto corrente Parte_1
intestato alla medesima, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
5) Confermarsi che l'assegno unico erogato dall' spetterà alla moglie CP_2
Sig.ra . Le detrazioni fiscali sul reddito delle Parte_1
persone fisiche, per la figlia a carico saranno nella misura del 50% per ciascun genitore. Il marito si impegna a consegnare alla moglie tutta la documentazione inerente e necessaria per l'ottenimento dell'assegno unico.
6) Disporsi che i genitori contribuiscano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del C.N.F., senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie dei figli: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di pagina 4 di 7 iscrizione alla scuola elementare, media di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 50% le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) spese extrascolastiche: un'attività sportiva per figlio e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
d) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure– anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive ad esclusione di quelle già concordate al punto c), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7) Darsi atto che il Sig. consente alla Sig.ra Parte_1 [...]
di provvedere alla demolizione formale dell'autovettura “BMW Parte_1
pagina 5 di 7 530 D, tg. EB214PW”, di proprietà del marito ma assegnata con la procedura per separazione coniugi in proprietà, in via definitiva alla moglie.
8) Darsi atto che le parti concordano come le intere quote della casa coniugale, sita in Rivarolo Mantovano (MN), Viale Manfredini n. 12 (distinta catastalmente al Catasto fabbricato di detto Comune ai Foglio n. 4, mappali 158 sub 3-A/2 e
158 sub 4-C/6), di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, verranno acquistate dalla moglie Sig.ra per la somma di € Parte_1
37.000,00 (trentasettimila/00) la quale si accollerà, inoltre, il 100% del saldo dovuto all'Istituto di credito del mutuo residuo ottenuto per l'acquisto della stessa. Tale cessione di quote dovrà avvenire formalmente entro e non oltre il
31/12/2025.
9) Darsi atto che la moglie verserà direttamente all'Agenzia delle Entrate- riscossione di Mantova la quota saldo dovuta in virtù degli accordi di separazione per €16.385,77, già dedotte le somme anticipategli in acconto nel momento nel quale il Sig. lo vorrà e relativamente alle cartelle Parte_1
esattoriali che il medesimo indicherà”;
- per Pubblico Ministero: “Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio introdotto inizialmente in forma contenziosa le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
VA VA in data 19/06/1986 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune numero 7 Numero 2 Parte II Serie C anno 2024, formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe
(pur dando atto che la parte convenuta di fatto non si costituiva sicché non è possibile considerare la procedura come consensuale) in relazione alle quali la domanda formulata va accolta nei termini delle conclusioni rassegnate.
pagina 6 di 7 Le conclusioni rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Provvede in conformità delle conclusioni rassegnate nonché
l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA
VA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto numero 7 Numero 2 Parte II Serie C anno 2024);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 04/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7