Ordinanza cautelare 27 maggio 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21296 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03701/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3701 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio D'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento M_D A45E15A REG 2022 0002999 di sospensione dal servizio del 08.03.2022
emessa dal Ministero della Difesa- Commissariato Generale per le onoranze dei Caduti- Direzione
Lavori e Demanio e comunicato con racc. a/r pervenuta in data 16.03.2022)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. NI De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con l’impugnazione degli atti in epigrafe, in ragione di svariati profili di illegittimità nonché del sospetto contrasto della normativa primaria di riferimento con principi unionali e costituzionali, il sig. -OMISSIS- lamentava di aver subito, per inottemperanza a misure disposte per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, un’indebita sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento per il corrispondente periodo.
Chiedeva pertanto “ previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 4 ter del Decreto Legge n. 44 /2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e come modificato dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” ; - previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del Decreto Legge n. 44 /2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e come modificato dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; - accogliere il presente ricorso e accertata l’illegittimità degli atti impugnati annullarli e per l’effetto disporre il rientro in servizio senza green pass dell’odierno ricorrente e la restituzione delle somme a titolo di retribuzione non percepite dal 28.02.2022 e al contestuale versamento dei relativi oneri previdenziali. ”
Il ricorso era accompagnato da istanza cautelare.
Si costituiva il Ministero della difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura, resistendo al ricorso e all’istanza.
Con ordinanza n. -OMISSIS- questo TAR respingeva la domanda cautelare “Ritenuto che non sia configurabile un pregiudizio grave e irreparabile a carico del ricorrente nelle more della decisione di merito della causa, in quanto il militare dovrà essere riammesso in servizio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, per cui l’oggetto della controversia risulta ormai circoscritto all’accertamento della legittimità della pregressa sospensione dal servizio e della conseguente mancata erogazione della retribuzione per un numero limitato di mensilità (Tar Lazio, Sez. I bis, n. 2549/2022)”.
La causa veniva quindi fissata per la trattazione, che aveva luogo all’udienza pubblica del 12 novembre 2025 nel corso della quale il Collegio prospettava ai presenti un possibile profilo di difetto di giurisdizione, indi l’assumeva in decisione.
DIRITTO
2) Reputa il Collegio che, in disparte ogni altra questione, vada declinata la giurisdizione del giudice amministrativo appartenendo la controversia all’alveo di quello ordinario.
Si apprende sin dall’esordio del ricorso che “ L’ex Caporale scelto -OMISSIS-, con decreto del Direttore Generale per il personale civile del Ministero della Difesa del 17.9.2018, è … transitato dal personale militare alle aree del personale civile della difesa con assegnazione al Commissariato Generale per le onoranze dei Caduti con il profilo professionale di “ Assistente Amministrativo” , Commissariato che ha poi emesso il provvedimento impugnato, in data 2.3.2022.
È evidente pertanto che il ricorrente, all’epoca dei fatti, non ricopriva già più lo status di militare, essendo transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa con correlata trasmigrazione del suo rapporto di impiego nella diversa area c.d. “privatizzata” caratterizzata dalla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta quindi decidere la presente controversia.
Considerata la natura della controversia e l’esito con pronuncia in rito sussistono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile difettando la propria giurisdizione sulla controversia che spetta invece alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria (in funzione di Giudice del Lavoro) davanti alla quale la causa potrà essere riproposta ai sensi di cui all’art. 11, comma 2, CPA.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NI De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De NO | GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.