Articolo 13 della Legge 26 luglio 1978, n. 417
Articolo 12Articolo 14
Versione
22 agosto 1978
Art. 13.
Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 .
Entrata in vigore il 22 agosto 1978
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