Art. 13.
Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 .
Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 .