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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2250 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. RUGGIERO DAVIDE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 02/05/2024 parte ricorrente ha concluso per dichiarare nullo e/o inefficace CP_ e/o illegittimo l'avviso di addebito n. 400 2023 00028091 43 000 emesso dall' per il recupero dell'importo di euro 8.837,31 a titolo di contributi IVS prima e seconda rata anno 2015 per il decorso termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e per il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95; instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Ente convenuto che concludeva per il rigetto della domanda in ragione della notifica “medio tempore” di atto interruttivo della prescrizione;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ente convenuto ha evidenziato che la contribuzione richiesta (contributi IVS I e II rata anno 2015) avrebbe dovuto essere versata entro il 06.07.2016 ed ha dedotto di aver validamente interrotto la prescrizione quinquennale del credito attraverso la notifica di “comunicazione” di debito che il ricorrente aveva ricevuto in data 8.2.22;
All'udienza del 27.11.24 parte ricorrente contestava la cartolina di ritorno della comunicazione di debito esibita evidenziando che sulla stessa non era leggibile la data;
CP_ Riscontrata l'illeggibilità del documento veniva ordinato all' l'esibizione dell'originale per l'udienza odierna che non è stato però esibito;
Da tanto deriva l'impossibilità di ritenere validamente interrotto il termine di prescrizione del credito ingiunto e la conseguente declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito impugnato;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2250 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 08/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. RUGGIERO DAVIDE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 02/05/2024 parte ricorrente ha concluso per dichiarare nullo e/o inefficace CP_ e/o illegittimo l'avviso di addebito n. 400 2023 00028091 43 000 emesso dall' per il recupero dell'importo di euro 8.837,31 a titolo di contributi IVS prima e seconda rata anno 2015 per il decorso termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e per il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95; instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Ente convenuto che concludeva per il rigetto della domanda in ragione della notifica “medio tempore” di atto interruttivo della prescrizione;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ente convenuto ha evidenziato che la contribuzione richiesta (contributi IVS I e II rata anno 2015) avrebbe dovuto essere versata entro il 06.07.2016 ed ha dedotto di aver validamente interrotto la prescrizione quinquennale del credito attraverso la notifica di “comunicazione” di debito che il ricorrente aveva ricevuto in data 8.2.22;
All'udienza del 27.11.24 parte ricorrente contestava la cartolina di ritorno della comunicazione di debito esibita evidenziando che sulla stessa non era leggibile la data;
CP_ Riscontrata l'illeggibilità del documento veniva ordinato all' l'esibizione dell'originale per l'udienza odierna che non è stato però esibito;
Da tanto deriva l'impossibilità di ritenere validamente interrotto il termine di prescrizione del credito ingiunto e la conseguente declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito impugnato;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2250 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 08/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale