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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2024, n. 17484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17484 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NE nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 18/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG RS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17484 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 29/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermc, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva proposta, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., nell'interesse di AW OU cori riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti sentenze irrevocabili: a) sentenza del Tribunale di Fermo pronunciata l' 11 giugno 2018; b) sentenza del Tribunale di Fermo pronunciata il 4 aprile 2017. Entrambe le condanne riguardavano i reati di cui agli artt.171-ter, comma 2 lett. a) l.i533/1941, 81, 474, 648 cod. pen. commessi in Porto San Giorgio l' 8 gennaio 2014 ed il 21 maggio 2014. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Giovanni Marziali, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. a tt. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606„ comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione ed osserva, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza senza fornire una vera motivazione essendosi limitato a richiamare i principi generali in materia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. E' noto che la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015 Rv. 263100 - 01). 3. Ciò posto si osserva che nel caso di specie il giudice dell'esecuzione è incorso nel vizio lamentato poiché - a fronte della istanza del condannato che faceva riferimento alla identità dei reati, alla contiguità temporale ed al medesimo luogo di consumazione degli stessi — ha respinto la domanda richiamando i principi fissati 2 dalla giurisprudenza di legittimità senza però spiegare perché, nel caso di specie, la continuazione doveva escludersi e nemmeno le ragioni in base alle quali i sopra richiamati principi erano rilevanti per ritenere infondata la richiesta di AW OU. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che — in piena autonomia decisionale - colmi il difetto di motivazione sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG RS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17484 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 29/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermc, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva proposta, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., nell'interesse di AW OU cori riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti sentenze irrevocabili: a) sentenza del Tribunale di Fermo pronunciata l' 11 giugno 2018; b) sentenza del Tribunale di Fermo pronunciata il 4 aprile 2017. Entrambe le condanne riguardavano i reati di cui agli artt.171-ter, comma 2 lett. a) l.i533/1941, 81, 474, 648 cod. pen. commessi in Porto San Giorgio l' 8 gennaio 2014 ed il 21 maggio 2014. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Giovanni Marziali, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. a tt. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606„ comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione ed osserva, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza senza fornire una vera motivazione essendosi limitato a richiamare i principi generali in materia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. E' noto che la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015 Rv. 263100 - 01). 3. Ciò posto si osserva che nel caso di specie il giudice dell'esecuzione è incorso nel vizio lamentato poiché - a fronte della istanza del condannato che faceva riferimento alla identità dei reati, alla contiguità temporale ed al medesimo luogo di consumazione degli stessi — ha respinto la domanda richiamando i principi fissati 2 dalla giurisprudenza di legittimità senza però spiegare perché, nel caso di specie, la continuazione doveva escludersi e nemmeno le ragioni in base alle quali i sopra richiamati principi erano rilevanti per ritenere infondata la richiesta di AW OU. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che — in piena autonomia decisionale - colmi il difetto di motivazione sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.