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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI SC, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - piva_ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcello Piteglio - Via P.leopoldo 24 51028 San Marcello Piteglio PT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ La società ricorrente impugna quattro avvisi di accertamento IMU relativi ad altrettanti anni d'imposta, sostenendo di essere esente dal tributo in quanto ente non commerciale che svolge attività culturale e museale, anche in collaborazione con l'Associazione_1. A sostegno della tesi, produce visura camerale, contratto di locazione, bilanci e documentazione attestante la collaborazione con l'Amministrazione comunale.
_ Il Comune resistente si costituisce in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso per mancata presentazione della dichiarazione IMU e per la natura locativa dell'utilizzo degli immobili, che escluderebbe l'esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene infondato il ricorso sulle seguenti argomentazioni:
_(i) Sulla mancata presentazione della denuncia/istanza di esenzione - ai sensi dell'art. 1, comma 769, L.
160/2019, nonché dell'art. 9, comma 6, D.lgs. 23/2011, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione
IMU ogniqualvolta intenda far valere situazioni incidenti sull'imponibilità, ivi comprese le cause di esenzione.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'esenzione non opera automaticamente, ma deve essere preventivamente dichiarata dal contribuente, pena la decadenza dal beneficio.
Nel caso di specie, è pacifico che la società ricorrente non ha mai presentato alcuna dichiarazione IMU né alcuna istanza di esenzione per gli immobili oggetto di accertamento.
Tale omissione, di per sé, impedisce il riconoscimento dell'esenzione, non essendo consentito far valere in giudizio un beneficio non previamente dichiarato all'ente impositore.
_(ii) Sulla insussistenza dei presupposti dell'esenzione - l'esenzione IMU per gli enti non commerciali è disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019.
Essa richiede congiuntamente, per il requisito soggettivo, che l'ente deve essere non commerciale, mentre quale requisito oggettivo l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per attività non commerciali.
Nel caso in esame la ricorrente è una società a responsabilità limitata, soggetto per sua natura commerciale,
e non rientra tra gli enti non commerciali di cui all'art. 73 TUIR;
l'attività svolta – gestione museale con emissione di biglietti – non è stata dimostrata come svolta con modalità integralmente non commerciali;
non è stata fornita prova dell'utilizzo esclusivo degli immobili per attività culturali non lucrative, né della loro effettiva destinazione museale per l'intero periodo d'imposta.
La documentazione prodotta non consente di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla normativa per l'esenzione, che – come noto – è di stretta interpretazione.
Ne consegue che la pretesa impositiva del Comune risulta pienamente legittima.
_(vi) le spese, vista la particolarità della materia, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI SC, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - piva_ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcello Piteglio - Via P.leopoldo 24 51028 San Marcello Piteglio PT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14071 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ La società ricorrente impugna quattro avvisi di accertamento IMU relativi ad altrettanti anni d'imposta, sostenendo di essere esente dal tributo in quanto ente non commerciale che svolge attività culturale e museale, anche in collaborazione con l'Associazione_1. A sostegno della tesi, produce visura camerale, contratto di locazione, bilanci e documentazione attestante la collaborazione con l'Amministrazione comunale.
_ Il Comune resistente si costituisce in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso per mancata presentazione della dichiarazione IMU e per la natura locativa dell'utilizzo degli immobili, che escluderebbe l'esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene infondato il ricorso sulle seguenti argomentazioni:
_(i) Sulla mancata presentazione della denuncia/istanza di esenzione - ai sensi dell'art. 1, comma 769, L.
160/2019, nonché dell'art. 9, comma 6, D.lgs. 23/2011, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione
IMU ogniqualvolta intenda far valere situazioni incidenti sull'imponibilità, ivi comprese le cause di esenzione.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'esenzione non opera automaticamente, ma deve essere preventivamente dichiarata dal contribuente, pena la decadenza dal beneficio.
Nel caso di specie, è pacifico che la società ricorrente non ha mai presentato alcuna dichiarazione IMU né alcuna istanza di esenzione per gli immobili oggetto di accertamento.
Tale omissione, di per sé, impedisce il riconoscimento dell'esenzione, non essendo consentito far valere in giudizio un beneficio non previamente dichiarato all'ente impositore.
_(ii) Sulla insussistenza dei presupposti dell'esenzione - l'esenzione IMU per gli enti non commerciali è disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019.
Essa richiede congiuntamente, per il requisito soggettivo, che l'ente deve essere non commerciale, mentre quale requisito oggettivo l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per attività non commerciali.
Nel caso in esame la ricorrente è una società a responsabilità limitata, soggetto per sua natura commerciale,
e non rientra tra gli enti non commerciali di cui all'art. 73 TUIR;
l'attività svolta – gestione museale con emissione di biglietti – non è stata dimostrata come svolta con modalità integralmente non commerciali;
non è stata fornita prova dell'utilizzo esclusivo degli immobili per attività culturali non lucrative, né della loro effettiva destinazione museale per l'intero periodo d'imposta.
La documentazione prodotta non consente di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla normativa per l'esenzione, che – come noto – è di stretta interpretazione.
Ne consegue che la pretesa impositiva del Comune risulta pienamente legittima.
_(vi) le spese, vista la particolarità della materia, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.