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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3195/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3195/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Vimercate (MB), Via Salvo d'Acquisto n. 15, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Reale ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Fontana n. 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1)I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Per_2 Per_ di presso il padre e la figlia presso la madre. Per_1
2) La casa coniugale di proprietà del signor sita in Triuggio (MB), Via Dante Alighieri Parte_1
n. 6/A resterà assegnata allo stesso, il quale l'abiterà unitamente al figlio minore , che ha Per_1 manifestato la volontà in tal senso;
3) la signora dichiara di essersi trasferita in Vimercate (MB), Via Salvo D'Acquisto n. 15, Pt_2 Per_ unitamente alla figlia
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il signor e la signora potranno Pt_1 Pt_2 vedere e tenere con sé il minore con loro non convivente, ogni volta che vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli, salvo congruo preavviso all'altro genitore;
così Per_ come i minori e potranno frequentarsi tra loro, senza vincoli, ogni qualvolta lo Per_1 vorranno. In ogni caso, i genitori potranno tenere con sé entrambi i figli a fine settimana alternati, così da favorire la frequentazione tra fratelli. 5) Il padre e la madre si regoleranno per trascorrere con entrambi i figli, ad anni alterni, le festività natalizie e pasquali, nonché le altre giornate festive e/o feriali del calendario scolastico. Ad anni Per_ alterni, e trascorreranno con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Per_1
Santo Stefano, Capodanno con il padre ed NI con la madre;
per le festività pasquali, con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo Per_ tra i coniugi;
per le altre festività e per il compleanno di e seguirà il criterio Per_1 dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche, ricreative dei minori e degli impegni di questi ultimi.
6) I signori contribuiranno al mantenimento del figlio con loro convivente e si Parte_3 impegnano a corrispondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie (previamente concordate e documentate), come previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Monza, quale parte integrante del presente accordo.
7) Le spese relative al mantenimento dell'animale d'affezione saranno suddivise al 50% tra i signori . Parte_3
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9) I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica tra loro e, pertanto, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto sopra previsto. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 461/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.06.2024 e pubblicata in data 03.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 09.05.2025, così provvede:
[...] I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 6 giugno 2007 (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Villa Minozzo (RE)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villa Minozzo (RE), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3195/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Vimercate (MB), Via Salvo d'Acquisto n. 15, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Reale ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Fontana n. 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1)I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Per_2 Per_ di presso il padre e la figlia presso la madre. Per_1
2) La casa coniugale di proprietà del signor sita in Triuggio (MB), Via Dante Alighieri Parte_1
n. 6/A resterà assegnata allo stesso, il quale l'abiterà unitamente al figlio minore , che ha Per_1 manifestato la volontà in tal senso;
3) la signora dichiara di essersi trasferita in Vimercate (MB), Via Salvo D'Acquisto n. 15, Pt_2 Per_ unitamente alla figlia
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il signor e la signora potranno Pt_1 Pt_2 vedere e tenere con sé il minore con loro non convivente, ogni volta che vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli, salvo congruo preavviso all'altro genitore;
così Per_ come i minori e potranno frequentarsi tra loro, senza vincoli, ogni qualvolta lo Per_1 vorranno. In ogni caso, i genitori potranno tenere con sé entrambi i figli a fine settimana alternati, così da favorire la frequentazione tra fratelli. 5) Il padre e la madre si regoleranno per trascorrere con entrambi i figli, ad anni alterni, le festività natalizie e pasquali, nonché le altre giornate festive e/o feriali del calendario scolastico. Ad anni Per_ alterni, e trascorreranno con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Per_1
Santo Stefano, Capodanno con il padre ed NI con la madre;
per le festività pasquali, con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo Per_ tra i coniugi;
per le altre festività e per il compleanno di e seguirà il criterio Per_1 dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche, ricreative dei minori e degli impegni di questi ultimi.
6) I signori contribuiranno al mantenimento del figlio con loro convivente e si Parte_3 impegnano a corrispondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie (previamente concordate e documentate), come previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Monza, quale parte integrante del presente accordo.
7) Le spese relative al mantenimento dell'animale d'affezione saranno suddivise al 50% tra i signori . Parte_3
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9) I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica tra loro e, pertanto, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto sopra previsto. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 461/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.06.2024 e pubblicata in data 03.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 09.05.2025, così provvede:
[...] I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 6 giugno 2007 (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Villa Minozzo (RE)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villa Minozzo (RE), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi