TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Mercurio, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott. Antonio Giovanni Provazza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3939/2023 R.G.A.C. vertente: TRA (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 vv. Enric
- ATTORE - E
(C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
EN e (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
, rapp fesa dall'Avv. Valentina Perna
- CONVENUTA - Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, il Signor Parte_1 conveniva in giudizio la Signora e l CP_1 [...] per sentirle co lido al risarcimen Controparte_2
del sinistro stradale avvenuto in data 06.09.2022. L'attore esponeva che, mentre percorreva la Via Michele Molinaro di Rende (CS) alla guida del proprio motociclo Suzuki, il veicolo Fiat 500 di proprietà della Signora e condotto dalla Signora , CP_1 Persona_1 dopo aver rallentato e to sul margine destro de , effettuava un'improvvisa svolta a sinistra senza segnalazione luminosa, tagliandogli la strada e provocando una violenta collisione. A seguito dell'impatto, il Signor riportava gravi lesioni personali e il Parte_1 motociclo ingenti dan . Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente della Fiat 500 e la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, quantificati in € 79.608,42, oltre alla concessione di una provvisionale. Si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 integralmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto della domanda . La compagnia convenuta sosteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere in via esclusiva al Signor il quale Parte_1 avrebbe posto in essere una manovra di sorpasso vi colosa a velocità sostenuta, mentre la conducente della Fiat 500 si accingeva a svoltare a sinistra dopo aver regolarmente azionato l'indicatore di direzione. In via subordinata, chiedeva di accertare un concorso di colpa prevalente in capo all'attore. Contestava, inoltre, il quantum debeatur, ritenendo la richiesta per i danni al veicolo antieconomica e la valutazione del danno biologico eccessiva, indicando una percentuale di invalidità permanente non superiore all'8% . La Signora sebbene ritualmente citata, non si costituiva e CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa istruita mediante produzione documentale e l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale sulla persona dell'attore, veniva rinviata all'udienza del 26.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e, la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, previa assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 189 cpc per il deposito di scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La questione centrale da affrontare e risolvere è l'individuazione delle responsabilità delle parti nella causazione del sinistro dal momento che entrambe offrono una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta. L'attore attribuisce la colpa esclusiva, alla conducente dell'autovettura Fiat per aver compiuto quella sera una manovra di rallentamento ed accostamento a destra ed improvvisamente aver assunto una manovra di svolta a sinistra non segnalata, inducendo in errore i veicoli che seguivano. La convenuta al contrario, attribuisce la responsabilità esclusiva al motociclista p manovra di sorpasso azzardata e vietata. Deve rilevarsi che sulla base degli elementi acquisiti in atti, non vi è dubbio che in data 06.09.2022, alle ore 21.00 circa si è verificato il sinistro descritto. In loco sono intervenuti dopo il sinistro i CC di Rende che hanno redatto verbale sui rilievi effettuati e le dichiarazioni rese dalle
Pagina 2 di 8 parti coinvolte. I dati oggettivamente riscontrabili in atti riguardano esclusivamente i danni materiali subiti dai due veicoli e le lesioni riportate dalle parti coinvolte. Nel caso di specie, entrambi i conducenti hanno tenuto una condotta di guida non corretta. L'art. 154 del Codice della Strada impone a chi esegue tale manovra come il cambiamento di direzione, di corsia o di altre manovre, di "assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi" e di "segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione" Da ciò ne consegue che il conducente che la vuole effettuare deve assumere un comportamento prudente. La Suprema Corte più volte chiamata a pronunciarsi su casi similari ha di recente nuovamente ribadito che chi svolta a sinistra deve controllare sia chi proviene dalla corsia opposta, sia chi si avvicina da dietro e, l'uso della freccia non basta. L'onere della prova di aver adottato ogni cautela per evitare il sinistro grava su chi effettua la svolta. Nel caso de quo, non è stata fornita la prova che escludesse che la conducente dell'autovettura ha assunto il suddetto comportamento, resta dubbia se la abbia Per_1 azionato l'indicatore di direzione. Le dichiarazioni rese nell'i atezze dei fatti dalla signora e dalle altre occupanti (“ non notando alcuna Per_1 autovettura che sopraggiungeva nel senso opposto, né tantomeno altri veicoli che ci seguivano…………)di non essersi accorte del sopraggiungere del motociclo, costituiscono un elemento a sfavore, poiché implicitamente ammette di non essersi assicurata di poter effettuare la svolta in sicurezza. L'ulteriore circostanza, descritta dall'attore e non specificamente contestata, dell'aver accostato a destra prima di svoltare a sinistra, rappresenta una condotta di guida anomala e potenzialmente idonea a originare fraintendimenti negli altri utenti della strada. L'accertamento della colpa di un conducente non esime il giudice dal verificare la condotta dell'altro, al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, e se abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., Sez. 3, N. 18399 del 07-07-2025) Come è stato precisato precedentemente, anche la condotta del motociclista presenta delle criticità che devono essere censurate. La manovra di sorpasso di un veicolo in prossimità di una intersezione e/o di un'area che potrebbe consentire una svolta richiede una particolare cautela. La presenza di una linea continua, come sostenuto dalla difesa
Pagina 3 di 8 convenuta, sebbene non precluda in assoluto un sorpasso all'interno della stessa corsia, costituisce un segnale che impone maggiore prudenza L'attore, pur avendo moderato la velocità, ha intrapreso una manovra di sorpasso senza assicurarsi di poterlo effettuare senza pericolo o intralcio per la circolazione inoltre in una situazione che avrebbe dovuto consigliargli di attendere la completa definizione delle intenzioni del veicolo che lo precedeva. Ad avviso di questo Tribunale, l'accertamento della responsabilità dell'automobilista non esonera il conducente del ciclomotore dell'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento; essendo mancata tale prova, dal momento che non è stato dimostrato dal conducente del ciclomotore di aver tenuto una condotta di guida pienamente conforme al codice della strada ed alle comuni regole di prudenza, si ritiene alla luce di tali considerazioni che non sia possibile ascrivere la responsabilità del sinistro in via esclusiva a una delle parti, dovendosi invece ravvisare un concorso di colpa. La manovra della conducente della Fiat 500, per la sua intrinseca pericolosità e per le modalità con cui è stata eseguita (mancato accertamento della presenza di veicoli da tergo e condotta equivoca), ha avuto un'efficienza causale preponderante nella produzione dell'evento. La condotta del signor consistita nell'aver intrapreso un sorpasso in una situazione Parte_1 ale pericolo, ha contribuito in misura minore. Si ritiene pertanto equo graduare le rispettive responsabilità nella misura del 70% a carico della conducente del veicolo Fiat 500, e per essa della proprietaria e della sua compagnia assicurativa, e del 30% a carico del conducente del motociclo, Signor Parte_1
2. Una volta acce colpa, si procede alla liquidazione dei danni patiti dall'attore accertati e documentati dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Annunziata di Cosenza del 06.09.2022 e, dell'ulteriore documentazione medica depositata in atti. Con specifico riferimento alla liquidazione dei danni subiti dal Sig.
il consulente tecnico d'ufficio Dott. le cui Parte_1 Per_2 conclusioni appaiono logiche, motivate e scevre da vizi, ha accertato, dall'insieme delle risultanze, dall'esame degli atti processuali, dall'esame della documentazione medica allegata e dall'indagine anamnestica e clinica condotta, che, in conseguenza del sinistro, il Signor ha Parte_1 riportato "Contusione polmonare con fratture costali composte della IV, V, VI, VII costa a sinistra. Frattura scomposta del terzo medio-distale del radio sinistro con distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna omolaterale" Il
Pagina 4 di 8 CTU ha quantificato i postumi permanenti in un danno biologico del 12%. Ciò posto, il tribunale osserva che il danno non patrimoniale, secondo l'orientamento espresso dalla corte di cassazione, deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (cfr. cass. n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. cass., sez. un., n. 26972, del 11 novembre 2008); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico- fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita;
quanto appena detto in ossequio al principio secondo il quale vanno evitati con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (cfr. cass. n. 15373/2011; cass. n. 14263/2011). Alla luce della predetta giurisprudenza e soddisfatti, dunque, i requisiti per il risarcimento del danno non patrimoniale, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo Parte_1 presente la bipolarità tra danno non patri ta ampia eccezione) e danno patrimoniale. A) Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale aggiornate all'anno 2024. Pertanto, Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (22 anni) e dei valori tabellari vigenti, si liquida: Per il danno biologico permanente (12%): € 31.549,00. Per l'inabilità temporanea totale (40 gg):
Pagina 5 di 8 € 3.960,00. Per l'inabilità temporanea parziale al 75% (30 gg): € 2.227,50. Per l'inabilità temporanea parziale al 50% (84 gg): € 4.158,00. Il danno biologico tabellare ammonta quindi a € 41.894,50. Il danno non patrimoniale complessivo è pertanto pari a € 49.781,75. B) Per quanto riguarda la quantificazione e liquidazione del danno patrimoniale, si rileva che l'attore ha prodotto un preventivo di riparazione dei danni subiti dal motociclo per € 10.242,72.
La convenuta ha eccepito l'antieconomicità della riparazione, indicando attraverso la produzione documentale consistita in una relazione di stima, firma della società SIAM srl, un valore commerciale del veicolo di
€ 2.500,00. Parte attrice, nulla ha prodotto per contestare il contenuto della produzione documentale di parte convenuta, quindi in applicazione dell'art. 115 cpc, i fatti si considerano come non contestati. Rileva comunque il Giudicante che, in effetti, il costo della riparazione supera notevolmente il valore del bene. In applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Terza Sez. Civ. ordinanza n. 10686/2023) per cui il risarcimento non può tradursi in un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, il risarcimento per il danno al veicolo deve essere contenuto entro il suo valore commerciale ante-sinistro. Si liquida pertanto la somma di € 2.500,00. Spese mediche: Il CTU ha riconosciuto la congruità delle spese mediche documentate per € 153,70. Tale importo deve essere riconosciuto. Nulla invece è dovuto per il Danno da fermo tecnico: Tale voce di danno non può essere accolta, in quanto l'attore non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto spese per un veicolo sostitutivo o di aver subito un concreto pregiudizio economico dalla mancata disponibilità del mezzo. Il danno patrimoniale complessivo ammonta quindi a € 2.653,70 (€ 2.500,00 + € 151,70). C) Il danno totale subito dall'attore è pari a € 52.433,45 (€ 49.781,75 + € 2.651,70). Applicando la percentuale di responsabilità del 70% a carico dei convenuti, l'importo dovuto a titolo di risarcimento è pari a € 36.703,41. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia e gli interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata secondo gli indici ISTAT. Dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo, decorreranno i soli interessi legali sull'intero importo liquidato.
3.Quanto al regolamento delle spese relative al presente giudizio, in ragione del divario sussistente fra la somma domandata e quella
Pagina 6 di 8 effettivamente attribuita, il riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'attore le stesse si compensano per 1/3 (cfr. cass. n. 20127/2015). I compensi professionali vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso D.M.), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore dell'attore che ne ha fatto espressa richiesta sin dall'atto di citazione. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto nella misura di € 807,4, sono poste definitivamente a carico delle parti in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità (70% a carico dei convenuti in solido e 30% a carico dell'attore).
PQM
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui alla parte motiva della sentenza e per l'effetto condanna la signora e CP_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore del Signor Controparte_2 della somma di € 36.703,41, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi come specificato in parte motiva.
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la Signora
[...]
e in solido tra loro, a rimborsare al CP_1 Controparte_2
Signor i restanti 2/3 che si liquidano in € 5000,00 Parte_1 per compensi ed € 333,34 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Enrico Fiertler, dichiaratosi antistatario.
PONE le spese della CTU medico-legale come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido per 2/3 (€ 538,26) e a carico dell'attore per 1/3 (€ 269,13)
Cosenza lì 27.10.2025 Il giudice
dott. Giuseppe Mercurio
Pagina 7 di 8 Pagina 8 di 8
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Mercurio, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott. Antonio Giovanni Provazza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3939/2023 R.G.A.C. vertente: TRA (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 vv. Enric
- ATTORE - E
(C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
EN e (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
, rapp fesa dall'Avv. Valentina Perna
- CONVENUTA - Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, il Signor Parte_1 conveniva in giudizio la Signora e l CP_1 [...] per sentirle co lido al risarcimen Controparte_2
del sinistro stradale avvenuto in data 06.09.2022. L'attore esponeva che, mentre percorreva la Via Michele Molinaro di Rende (CS) alla guida del proprio motociclo Suzuki, il veicolo Fiat 500 di proprietà della Signora e condotto dalla Signora , CP_1 Persona_1 dopo aver rallentato e to sul margine destro de , effettuava un'improvvisa svolta a sinistra senza segnalazione luminosa, tagliandogli la strada e provocando una violenta collisione. A seguito dell'impatto, il Signor riportava gravi lesioni personali e il Parte_1 motociclo ingenti dan . Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente della Fiat 500 e la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, quantificati in € 79.608,42, oltre alla concessione di una provvisionale. Si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 integralmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto della domanda . La compagnia convenuta sosteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere in via esclusiva al Signor il quale Parte_1 avrebbe posto in essere una manovra di sorpasso vi colosa a velocità sostenuta, mentre la conducente della Fiat 500 si accingeva a svoltare a sinistra dopo aver regolarmente azionato l'indicatore di direzione. In via subordinata, chiedeva di accertare un concorso di colpa prevalente in capo all'attore. Contestava, inoltre, il quantum debeatur, ritenendo la richiesta per i danni al veicolo antieconomica e la valutazione del danno biologico eccessiva, indicando una percentuale di invalidità permanente non superiore all'8% . La Signora sebbene ritualmente citata, non si costituiva e CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa istruita mediante produzione documentale e l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale sulla persona dell'attore, veniva rinviata all'udienza del 26.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e, la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, previa assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 189 cpc per il deposito di scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La questione centrale da affrontare e risolvere è l'individuazione delle responsabilità delle parti nella causazione del sinistro dal momento che entrambe offrono una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta. L'attore attribuisce la colpa esclusiva, alla conducente dell'autovettura Fiat per aver compiuto quella sera una manovra di rallentamento ed accostamento a destra ed improvvisamente aver assunto una manovra di svolta a sinistra non segnalata, inducendo in errore i veicoli che seguivano. La convenuta al contrario, attribuisce la responsabilità esclusiva al motociclista p manovra di sorpasso azzardata e vietata. Deve rilevarsi che sulla base degli elementi acquisiti in atti, non vi è dubbio che in data 06.09.2022, alle ore 21.00 circa si è verificato il sinistro descritto. In loco sono intervenuti dopo il sinistro i CC di Rende che hanno redatto verbale sui rilievi effettuati e le dichiarazioni rese dalle
Pagina 2 di 8 parti coinvolte. I dati oggettivamente riscontrabili in atti riguardano esclusivamente i danni materiali subiti dai due veicoli e le lesioni riportate dalle parti coinvolte. Nel caso di specie, entrambi i conducenti hanno tenuto una condotta di guida non corretta. L'art. 154 del Codice della Strada impone a chi esegue tale manovra come il cambiamento di direzione, di corsia o di altre manovre, di "assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi" e di "segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione" Da ciò ne consegue che il conducente che la vuole effettuare deve assumere un comportamento prudente. La Suprema Corte più volte chiamata a pronunciarsi su casi similari ha di recente nuovamente ribadito che chi svolta a sinistra deve controllare sia chi proviene dalla corsia opposta, sia chi si avvicina da dietro e, l'uso della freccia non basta. L'onere della prova di aver adottato ogni cautela per evitare il sinistro grava su chi effettua la svolta. Nel caso de quo, non è stata fornita la prova che escludesse che la conducente dell'autovettura ha assunto il suddetto comportamento, resta dubbia se la abbia Per_1 azionato l'indicatore di direzione. Le dichiarazioni rese nell'i atezze dei fatti dalla signora e dalle altre occupanti (“ non notando alcuna Per_1 autovettura che sopraggiungeva nel senso opposto, né tantomeno altri veicoli che ci seguivano…………)di non essersi accorte del sopraggiungere del motociclo, costituiscono un elemento a sfavore, poiché implicitamente ammette di non essersi assicurata di poter effettuare la svolta in sicurezza. L'ulteriore circostanza, descritta dall'attore e non specificamente contestata, dell'aver accostato a destra prima di svoltare a sinistra, rappresenta una condotta di guida anomala e potenzialmente idonea a originare fraintendimenti negli altri utenti della strada. L'accertamento della colpa di un conducente non esime il giudice dal verificare la condotta dell'altro, al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, e se abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., Sez. 3, N. 18399 del 07-07-2025) Come è stato precisato precedentemente, anche la condotta del motociclista presenta delle criticità che devono essere censurate. La manovra di sorpasso di un veicolo in prossimità di una intersezione e/o di un'area che potrebbe consentire una svolta richiede una particolare cautela. La presenza di una linea continua, come sostenuto dalla difesa
Pagina 3 di 8 convenuta, sebbene non precluda in assoluto un sorpasso all'interno della stessa corsia, costituisce un segnale che impone maggiore prudenza L'attore, pur avendo moderato la velocità, ha intrapreso una manovra di sorpasso senza assicurarsi di poterlo effettuare senza pericolo o intralcio per la circolazione inoltre in una situazione che avrebbe dovuto consigliargli di attendere la completa definizione delle intenzioni del veicolo che lo precedeva. Ad avviso di questo Tribunale, l'accertamento della responsabilità dell'automobilista non esonera il conducente del ciclomotore dell'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento; essendo mancata tale prova, dal momento che non è stato dimostrato dal conducente del ciclomotore di aver tenuto una condotta di guida pienamente conforme al codice della strada ed alle comuni regole di prudenza, si ritiene alla luce di tali considerazioni che non sia possibile ascrivere la responsabilità del sinistro in via esclusiva a una delle parti, dovendosi invece ravvisare un concorso di colpa. La manovra della conducente della Fiat 500, per la sua intrinseca pericolosità e per le modalità con cui è stata eseguita (mancato accertamento della presenza di veicoli da tergo e condotta equivoca), ha avuto un'efficienza causale preponderante nella produzione dell'evento. La condotta del signor consistita nell'aver intrapreso un sorpasso in una situazione Parte_1 ale pericolo, ha contribuito in misura minore. Si ritiene pertanto equo graduare le rispettive responsabilità nella misura del 70% a carico della conducente del veicolo Fiat 500, e per essa della proprietaria e della sua compagnia assicurativa, e del 30% a carico del conducente del motociclo, Signor Parte_1
2. Una volta acce colpa, si procede alla liquidazione dei danni patiti dall'attore accertati e documentati dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Annunziata di Cosenza del 06.09.2022 e, dell'ulteriore documentazione medica depositata in atti. Con specifico riferimento alla liquidazione dei danni subiti dal Sig.
il consulente tecnico d'ufficio Dott. le cui Parte_1 Per_2 conclusioni appaiono logiche, motivate e scevre da vizi, ha accertato, dall'insieme delle risultanze, dall'esame degli atti processuali, dall'esame della documentazione medica allegata e dall'indagine anamnestica e clinica condotta, che, in conseguenza del sinistro, il Signor ha Parte_1 riportato "Contusione polmonare con fratture costali composte della IV, V, VI, VII costa a sinistra. Frattura scomposta del terzo medio-distale del radio sinistro con distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna omolaterale" Il
Pagina 4 di 8 CTU ha quantificato i postumi permanenti in un danno biologico del 12%. Ciò posto, il tribunale osserva che il danno non patrimoniale, secondo l'orientamento espresso dalla corte di cassazione, deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (cfr. cass. n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. cass., sez. un., n. 26972, del 11 novembre 2008); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico- fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita;
quanto appena detto in ossequio al principio secondo il quale vanno evitati con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (cfr. cass. n. 15373/2011; cass. n. 14263/2011). Alla luce della predetta giurisprudenza e soddisfatti, dunque, i requisiti per il risarcimento del danno non patrimoniale, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo Parte_1 presente la bipolarità tra danno non patri ta ampia eccezione) e danno patrimoniale. A) Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale aggiornate all'anno 2024. Pertanto, Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (22 anni) e dei valori tabellari vigenti, si liquida: Per il danno biologico permanente (12%): € 31.549,00. Per l'inabilità temporanea totale (40 gg):
Pagina 5 di 8 € 3.960,00. Per l'inabilità temporanea parziale al 75% (30 gg): € 2.227,50. Per l'inabilità temporanea parziale al 50% (84 gg): € 4.158,00. Il danno biologico tabellare ammonta quindi a € 41.894,50. Il danno non patrimoniale complessivo è pertanto pari a € 49.781,75. B) Per quanto riguarda la quantificazione e liquidazione del danno patrimoniale, si rileva che l'attore ha prodotto un preventivo di riparazione dei danni subiti dal motociclo per € 10.242,72.
La convenuta ha eccepito l'antieconomicità della riparazione, indicando attraverso la produzione documentale consistita in una relazione di stima, firma della società SIAM srl, un valore commerciale del veicolo di
€ 2.500,00. Parte attrice, nulla ha prodotto per contestare il contenuto della produzione documentale di parte convenuta, quindi in applicazione dell'art. 115 cpc, i fatti si considerano come non contestati. Rileva comunque il Giudicante che, in effetti, il costo della riparazione supera notevolmente il valore del bene. In applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Terza Sez. Civ. ordinanza n. 10686/2023) per cui il risarcimento non può tradursi in un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, il risarcimento per il danno al veicolo deve essere contenuto entro il suo valore commerciale ante-sinistro. Si liquida pertanto la somma di € 2.500,00. Spese mediche: Il CTU ha riconosciuto la congruità delle spese mediche documentate per € 153,70. Tale importo deve essere riconosciuto. Nulla invece è dovuto per il Danno da fermo tecnico: Tale voce di danno non può essere accolta, in quanto l'attore non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto spese per un veicolo sostitutivo o di aver subito un concreto pregiudizio economico dalla mancata disponibilità del mezzo. Il danno patrimoniale complessivo ammonta quindi a € 2.653,70 (€ 2.500,00 + € 151,70). C) Il danno totale subito dall'attore è pari a € 52.433,45 (€ 49.781,75 + € 2.651,70). Applicando la percentuale di responsabilità del 70% a carico dei convenuti, l'importo dovuto a titolo di risarcimento è pari a € 36.703,41. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia e gli interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata secondo gli indici ISTAT. Dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo, decorreranno i soli interessi legali sull'intero importo liquidato.
3.Quanto al regolamento delle spese relative al presente giudizio, in ragione del divario sussistente fra la somma domandata e quella
Pagina 6 di 8 effettivamente attribuita, il riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'attore le stesse si compensano per 1/3 (cfr. cass. n. 20127/2015). I compensi professionali vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso D.M.), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore dell'attore che ne ha fatto espressa richiesta sin dall'atto di citazione. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto nella misura di € 807,4, sono poste definitivamente a carico delle parti in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità (70% a carico dei convenuti in solido e 30% a carico dell'attore).
PQM
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui alla parte motiva della sentenza e per l'effetto condanna la signora e CP_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore del Signor Controparte_2 della somma di € 36.703,41, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi come specificato in parte motiva.
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la Signora
[...]
e in solido tra loro, a rimborsare al CP_1 Controparte_2
Signor i restanti 2/3 che si liquidano in € 5000,00 Parte_1 per compensi ed € 333,34 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Enrico Fiertler, dichiaratosi antistatario.
PONE le spese della CTU medico-legale come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido per 2/3 (€ 538,26) e a carico dell'attore per 1/3 (€ 269,13)
Cosenza lì 27.10.2025 Il giudice
dott. Giuseppe Mercurio
Pagina 7 di 8 Pagina 8 di 8