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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 41854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41854 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZZ DR nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 16/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il processo viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorsop RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 2 i1 Tribunale di Catanzaro, decidendo ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ZZ DR avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva Ce,spletro la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in sostituzione della custodia in carcere : a seguito del parziale ridimensionamento della posizione del ricorrente a carico del quale era stata esclusa la gravità indiziaria in relazione ai A Penale Sent. Sez. 2 Num. 41854 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 19/09/2024 delitti di cui all'art. 416-bis c.p., ad alcune truffe ed estorsioni nonché, in relazione ad alcune ipotesi, la circostanza aggravante di cui all'art. 416.. 1.5i cact revi. 2. Il difensore di ZZ DR ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata ordinanza, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 274, 275, 273, co. 1 e 1-bis , 192, co. 3 e 4, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale valutato le doglianze difensive contenute nell'atto di appello con le quali la difesa, valorizzando gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, aveva contestato la persistenza delle esigenze cautelari. In particolare ) assume che il Tribunale avrebbe omesso di valutare una serie di elementi che consentivano di connotare diversamente i fatti estorsivi di cui alla provvisoria incolpazione ( capi 148 e 150), incidendo sul piano delle esigenze cautelari,sul presupposto, contestato dalla difesa, che detti elementi dovessero formare oggetto di una valutazione complessiva al termine dell'istruttoria dibattimentale la quale, allo stato attuale, non era ancora ultimata. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei verbalizzanti IN e IG che attestavano l'assenza di contatti tra ZZ e contesti ‘ndranghetistici ( in particolare con OR TO); non sarebbero, poi, stati 6)0 5,de,,-.3t• gli elementi difensivi che smentivano l'ipotesi d'accusa relativa al delitto di estorsione di cui al capo 148), posto che non risulterebbe alcun coinvolgimento del ZZ nella estorsione in danno di ON US. Analogamente, in relazione al capo 150), la difesa documentava che nessuno di presunti estorti aveva mai subito atti di minaccia o violenza da parte di ZZ ed allegava documenti dai quali emergeva l'insussistenza del danno ingiusto per le presunte persone offese, vittime della contestata estorsione. 3. Con il secondo motivo deduce il violazione di legge in relazione all'art. 273, co.
1-bis, c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese da OR TO nel corso delle sua collaborazione sull'assunto, a dire della difesa,erroneo, che le stesse non potevano essere valutate perchè rese in tempo recente e perché non suscettibili di riscontro. Evidenzia la difesa sul punto che gli elementi di riscontro al propalato del OR, erano presenti in atti. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., non avendo il Tribunale valutato il decorso del tempo con riferimento al profilo della attualità e del pericolo di recidiva assumendo che si era formato il giudicato cautelare. Ed invero, secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe considerato che era decorso oltre un anno dall'applicazione del regime cautelare domiciliare ed il ricorrente e ,.) stato ammesso a svolgere attività lavorativa. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare su elementi afferenti alla personalità del ZZ e cioè che le condotte erào ,, risalenti al 2018 /2019, 0^.)fto state realizzate in un brevissimo ambito Aqt temporale ( quattro mesi ), che ZZ nel corso della esecuzione delle misure cautelari sempre rispettato le prescrizioni imposte, elementi tutti che avrebbero dovuto essere considerati ai fini della valutazione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con il primo motivo la difesa si limita a prospettare una diversa valutazione, peraltro parcellizzata, degli elementi probatori esaminati dai giudici di merito, senza considerare come, q eft nel giudizio di legittimità, è preclusk ogni rilettura degli elementi di fatto rispettarposti a fondamento della decisione impugnata o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato . Va premesso che, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, il giudice, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, pur non dovendo rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione dei precedenti provvedimenti, è comunque tenuto a dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento valutando (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376). In linea di principio, va detto chej gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale celebrata nelle more dell'esecuzione della misura, possono validamente costituire un "fatto nuovo", idoneo a determinare la modifica del quadro di riferimento probatorio, legittimando la revoca della misura cautelare tant'è che il convincimento espresso dal giudice del dibattimento, all'esito dell'istruttoria svolta, sul difetto dei necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, da cui sono stati desunti gli indizi fondanti la misura custodiale, può legittimamente fondare la richiesta di sostituzione o revoca della misura in atto (Sez. 5, n. 2204 del 09/10/1995,Rv. 202991). Ciononostante, gi esiti dell'istruttoria dibattimentale devono valutarsi, necessariamente, nella sua interezza e non partitamente, parcellizzando il risultato probatorio attraverso una prospettazione parziale delle sole emergenze istruttorie asseritamente ritenute favorevoli. Pertanto, ove si chieda la revoca o semplicemente la modifica di una misura cautelare in actu, possono richiamarsi elementi probatori, così come emersi in fase dibattimentale, purché essi siano presi in considerazione complessivamente e non, come pretende di fare il ricorrente, in modo parziale e limitato ( Sez. 5,n. 51501 del 30/11/2023 , n.m.). Nel caso esaminato ! il Tribunale di Catanzaro ha dato corretta applicazione a tale principio rilevando come gli elementi probatori nuovi fossero stati assunti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non ancora ultimata e r mancando una valutazione globale di tutti gli elementi oggetto dell'istruttoria, essi non potessero ritenersi decisivi, "dovendo essere oggetto di valutazione unitariamente a tutti gli ulteriori elementi oggetto di istruttoria, allo stato non ancora ultimata". In particolare, con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore TO OR, il riesame ha correttamente sottolineato come dette dichiarazioni non fossero ancora state sottoposte al vaglio di credibilità intrinseca ed estrinseca, circostanza che le rendeva inidonee ad essere valorizzate in chiave dimostrativa a fronte di un imponente compendio investigativo posto a fondamento della gravità indiziarla ( pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Gli ulteriori elementi ribaditi dalla difesa circa il venir meno dell'attualità e persistenza delle esigenze cautelari ( lo stato di incensuratezza dell'indagato, lo svolgimento di attività libero professionista nonché la condotta tenuta in regime detentivo), erano stati già ampiamente valutati in sede cautelare e giudicati soccombenti rispetto ad altri che dimostravano l'immanenza delle esigenze cautelari ( cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 5. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna doil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/9/2024
preso atto che il processo viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorsop RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 2 i1 Tribunale di Catanzaro, decidendo ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ZZ DR avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva Ce,spletro la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in sostituzione della custodia in carcere : a seguito del parziale ridimensionamento della posizione del ricorrente a carico del quale era stata esclusa la gravità indiziaria in relazione ai A Penale Sent. Sez. 2 Num. 41854 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 19/09/2024 delitti di cui all'art. 416-bis c.p., ad alcune truffe ed estorsioni nonché, in relazione ad alcune ipotesi, la circostanza aggravante di cui all'art. 416.. 1.5i cact revi. 2. Il difensore di ZZ DR ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata ordinanza, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 274, 275, 273, co. 1 e 1-bis , 192, co. 3 e 4, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale valutato le doglianze difensive contenute nell'atto di appello con le quali la difesa, valorizzando gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, aveva contestato la persistenza delle esigenze cautelari. In particolare ) assume che il Tribunale avrebbe omesso di valutare una serie di elementi che consentivano di connotare diversamente i fatti estorsivi di cui alla provvisoria incolpazione ( capi 148 e 150), incidendo sul piano delle esigenze cautelari,sul presupposto, contestato dalla difesa, che detti elementi dovessero formare oggetto di una valutazione complessiva al termine dell'istruttoria dibattimentale la quale, allo stato attuale, non era ancora ultimata. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei verbalizzanti IN e IG che attestavano l'assenza di contatti tra ZZ e contesti ‘ndranghetistici ( in particolare con OR TO); non sarebbero, poi, stati 6)0 5,de,,-.3t• gli elementi difensivi che smentivano l'ipotesi d'accusa relativa al delitto di estorsione di cui al capo 148), posto che non risulterebbe alcun coinvolgimento del ZZ nella estorsione in danno di ON US. Analogamente, in relazione al capo 150), la difesa documentava che nessuno di presunti estorti aveva mai subito atti di minaccia o violenza da parte di ZZ ed allegava documenti dai quali emergeva l'insussistenza del danno ingiusto per le presunte persone offese, vittime della contestata estorsione. 3. Con il secondo motivo deduce il violazione di legge in relazione all'art. 273, co.
1-bis, c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese da OR TO nel corso delle sua collaborazione sull'assunto, a dire della difesa,erroneo, che le stesse non potevano essere valutate perchè rese in tempo recente e perché non suscettibili di riscontro. Evidenzia la difesa sul punto che gli elementi di riscontro al propalato del OR, erano presenti in atti. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., non avendo il Tribunale valutato il decorso del tempo con riferimento al profilo della attualità e del pericolo di recidiva assumendo che si era formato il giudicato cautelare. Ed invero, secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe considerato che era decorso oltre un anno dall'applicazione del regime cautelare domiciliare ed il ricorrente e ,.) stato ammesso a svolgere attività lavorativa. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare su elementi afferenti alla personalità del ZZ e cioè che le condotte erào ,, risalenti al 2018 /2019, 0^.)fto state realizzate in un brevissimo ambito Aqt temporale ( quattro mesi ), che ZZ nel corso della esecuzione delle misure cautelari sempre rispettato le prescrizioni imposte, elementi tutti che avrebbero dovuto essere considerati ai fini della valutazione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con il primo motivo la difesa si limita a prospettare una diversa valutazione, peraltro parcellizzata, degli elementi probatori esaminati dai giudici di merito, senza considerare come, q eft nel giudizio di legittimità, è preclusk ogni rilettura degli elementi di fatto rispettarposti a fondamento della decisione impugnata o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato . Va premesso che, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, il giudice, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, pur non dovendo rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione dei precedenti provvedimenti, è comunque tenuto a dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento valutando (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376). In linea di principio, va detto chej gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale celebrata nelle more dell'esecuzione della misura, possono validamente costituire un "fatto nuovo", idoneo a determinare la modifica del quadro di riferimento probatorio, legittimando la revoca della misura cautelare tant'è che il convincimento espresso dal giudice del dibattimento, all'esito dell'istruttoria svolta, sul difetto dei necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, da cui sono stati desunti gli indizi fondanti la misura custodiale, può legittimamente fondare la richiesta di sostituzione o revoca della misura in atto (Sez. 5, n. 2204 del 09/10/1995,Rv. 202991). Ciononostante, gi esiti dell'istruttoria dibattimentale devono valutarsi, necessariamente, nella sua interezza e non partitamente, parcellizzando il risultato probatorio attraverso una prospettazione parziale delle sole emergenze istruttorie asseritamente ritenute favorevoli. Pertanto, ove si chieda la revoca o semplicemente la modifica di una misura cautelare in actu, possono richiamarsi elementi probatori, così come emersi in fase dibattimentale, purché essi siano presi in considerazione complessivamente e non, come pretende di fare il ricorrente, in modo parziale e limitato ( Sez. 5,n. 51501 del 30/11/2023 , n.m.). Nel caso esaminato ! il Tribunale di Catanzaro ha dato corretta applicazione a tale principio rilevando come gli elementi probatori nuovi fossero stati assunti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non ancora ultimata e r mancando una valutazione globale di tutti gli elementi oggetto dell'istruttoria, essi non potessero ritenersi decisivi, "dovendo essere oggetto di valutazione unitariamente a tutti gli ulteriori elementi oggetto di istruttoria, allo stato non ancora ultimata". In particolare, con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore TO OR, il riesame ha correttamente sottolineato come dette dichiarazioni non fossero ancora state sottoposte al vaglio di credibilità intrinseca ed estrinseca, circostanza che le rendeva inidonee ad essere valorizzate in chiave dimostrativa a fronte di un imponente compendio investigativo posto a fondamento della gravità indiziarla ( pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Gli ulteriori elementi ribaditi dalla difesa circa il venir meno dell'attualità e persistenza delle esigenze cautelari ( lo stato di incensuratezza dell'indagato, lo svolgimento di attività libero professionista nonché la condotta tenuta in regime detentivo), erano stati già ampiamente valutati in sede cautelare e giudicati soccombenti rispetto ad altri che dimostravano l'immanenza delle esigenze cautelari ( cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 5. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna doil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/9/2024