TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2201
TAR
Decreto cautelare 14 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del Programma Nazionale per la Sicurezza (PNS) per mancata previsione di un termine finale per il parere temporaneamente negativo

    Le disposizioni del PNS sono legittime in quanto conformi alla normativa europea (Regolamento UE 2015/1998 e Direttiva UE 2016/681). Il mancato superamento del controllo dei precedenti personali implica l'immediato ritiro del tesserino. La previsione di un esito temporaneamente negativo in pendenza di procedimento penale è una misura più severa consentita dalla normativa UE, proporzionata e ragionevole per accertare l'affidabilità del soggetto.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'organo gestore aeroportuale (S.A.C.) nel disporre il ritiro del tesserino

    La nota di S.A.C. è un atto vincolato, imposto dalla normativa di settore che prevede il ritiro immediato del tesserino in caso di esito negativo del background check. L'atto è stato adottato nell'ambito delle facoltà delegate a S.A.C. relative alla gestione dei TIA, prodromico al provvedimento di revoca di competenza dell'ENAC. La motivazione è sufficiente in quanto basata sul parere della Polizia di Frontiera.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione nell'atto di ritiro del TIA

    L'atto di S.A.C. è vincolato e motivato dal parere negativo della Polizia di Frontiera. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non comporta l'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, trattandosi di un atto vincolato.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non comporta l'annullamento dell'atto in quanto vincolato, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.

  • Rigettato
    Illegittimità del PNS per mancata distinzione delle tipologie di reato nel background check

    Le disposizioni del PNS sono conformi alla normativa europea. Sebbene l'Allegato II della Direttiva 2016/681 elenchi specifici reati, gli Stati membri possono considerare anche altre tipologie di reato. La previsione di un esito temporaneamente negativo per procedimenti penali relativi a delitti commessi in ambito aeroportuale è legittima e proporzionata.

  • Rigettato
    Assenza di valutazione sull'affidabilità del ricorrente e sulla sicurezza aeroportuale

    La normativa europea consente agli Stati membri di applicare misure più severe basate su una valutazione dei rischi. La decisione di ritirare il tesserino è stata presa in un contesto di procedimento penale per fatti commessi in ambito aeroportuale, e il ricorrente era già stato contestato per un reato analogo in precedenza, rendendo la misura necessaria e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e lesione del diritto al lavoro

    L'incidenza negativa sullo svolgimento dell'attività lavorativa è connaturata all'esito negativo del background check, purché le misure adottate siano pertinenti, non discriminatorie e proporzionate. La misura adottata è conforme alla normativa UE e proporzionata al rischio da neutralizzare.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e partecipazione procedimentale nel provvedimento di revoca del TIA da parte dell'ENAC

    L'ENAC ha comunicato al ricorrente la possibilità di partecipare al procedimento di revoca, presentando memorie e documenti. Il provvedimento di revoca è motivato sia sui presupposti di fatto che giuridici, pertanto non vi è violazione dell'art. 3 L. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2201
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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