Decreto cautelare 14 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06982/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6982 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto I, 255, giusta procura in atti;
contro
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Ramazzotti, Eleonora Papi Rea e Raffaella Ciardo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’Ente in Roma, viale Castro Pretorio, 118, giusta procura in atti;
S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via F. Crispi, 225, in virtù di procura in atti;
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato – Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Catania e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GH Catania s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla S.A.C. e notificato in pari data, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Gestione Rilascio Pass ha disposto il ritiro del tesserino aeroportuale, rilasciato al ricorrente, per esito temporaneamente negativo del background-check ;
- nonché, ove occorra, degli atti ostesi in seguito all’istanza di accesso agli atti presentata il 28.1.2025 dal ricorrente, ovverosia:
- della nota di riscontro all'istanza di accesso redatta dall’ENAC - Direzione territoriale Sicilia Orientale;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, redatta dalla Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Catania e recante il nuovo parere temporaneamente negativo, mai trasmesso al ricorrente;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, redatta dalla Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Catania e contenente il riscontro alla nota ENAC ASN -OMISSIS- - P del -OMISSIS-(sconosciuta al ricorrente e non ostesa dall’ENAC), con la quale la Polaria comunica l'esistenza di una pendenza penale a carico del ricorrente " per fatti accaduti in questo ambito aeroportuale in data 8.11.2024 ";
- della nota prot. n. -OMISSIS-, redatta dalla Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Catania e trasmessa alla S.AC. e all'ENAC, avente ad oggetto la comunicazione di rideterminazione del parere di competenza;
nonché, per l’annullamento e/o la disapplicazione:
- della parte A) del PNS, e dell’allegato 1, cap. 11, nella parte in cui, al numero 2, non prevede la necessaria apposizione di un termine finale sul parere temporaneamente negativo, nonché nella parte in cui a fronte della temporaneità della misura determina il ritiro immediato sine die del tesserino aeroportuale ed il consequenziale licenziamento del soggetto privato della possibilità di lavorare in area aeroportuale seppur in assenza di condanna e in presenza di una possibile assoluzione, in violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato, e inoltre al principio penalistico della presunzione di innocenza;
- nonché di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento e/o la disapplicazione del PNS punto 2 dell’Allegato 1 del Capitolo 11- Parte A, come emendato nel 7.11.2023 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso principale), già impugnato con il ricorso principale, nella parte in cui dispone il background check temporaneamente negativo senza distinzione delle tipologie di reato in violazione del Regolamento UE 2015/1998 e dell’Allegato II alla Direttiva (UE) 2016/681.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AC e della S.A.C. - Società Aeroporto Catania – s.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – L’odierno ricorrente, sig. -OMISSIS- ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della GH Catania s.r.l. (operatore dell'Handling aeroportuale di Catania) sino al 27 gennaio 2025, data in cui tale società ne ha sospeso il rapporto di lavoro comunicando, altresì, l’avvio della procedura di conciliazione obbligatoria (fissata per l’11 febbraio 2025), dovendo promuoverne il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale decisione è stata adottata a seguito dell’adozione da parte della Società Aeroporto Catania s.p.a. (S.A.C.) dell’atto n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il ritiro del tesserino di ingresso in aeroporto (c.d. TIA) al ricorrente, rilevando che “ In relazione alla comunicazione ricevuta dagli organi competenti relativa al suo TIA n. -OMISSIS-, con la presente si comunica che sono venuti meno i requisiti che hanno giustificato il rilascio dello stesso con la consequenziale revoca del parere favorevole relativo al background check precedentemente espresso in data 17/09/2024. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente come indicato al Cap. 11 All. 1 punto 2) del PNS è stato rideterminato il parere di competenza ed è stato espresso esito temporaneamente negativo. Pertanto la invitiamo a restituirci il TIA n. -OMISSIS- entro quarantotto (48) ore dal ricevimento della presente ”.
2 - Il predetto atto di ritiro, comunicato nello stesso giorno all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), è stato disposto, come si apprende dalla nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-redatta dalla Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Catania, in quanto, durante l’espletamento del proprio turno di servizio in ambito aeroportuale in qualità di operatore di check-in, in data 8 novembre 2024 il ricorrente avrebbe richiesto ad una passeggera in partenza una somma pari a € 48,00 a titolo di “penale da pagare” per poter portare in cabina il bagaglio formalmente fuori misura e, avendole proposto uno sconto in presenza di un pagamento in contanti, avrebbe riposto in tasca la somma richiesta senza alcuna ricevuta. Da tali fatti ha avuto origine un procedimento penale per il reato di cui all’art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui).
3 - In data 28 gennaio 2025 il sig. -OMISSIS- ha depositato istanza di accesso agli atti (protocollata con n. -OMISSIS-) al fine di conoscere i motivi che hanno determinato il mancato superamento del background check per il rilascio del TIA, protocollata con n. -OMISSIS-.
4 - Con nota del 30 gennaio 2025 prot. -OMISSIS-, l’ENAC ha trasmesso gli atti richiesti e nel contempo ha informato il ricorrente della possibilità di intervenire nel procedimento di revoca del tesserino di ingresso in aeroporto, nonché di presentare memorie e documenti, comunicando quale termine di conclusione del procedimento trenta giorni dalla notifica.
5 - Con provvedimento ENAC-ASN--OMISSIS- del 28 febbraio 2025 è stata poi disposta la revoca del TIA del sig. -OMISSIS-.
6 - Con ricorso introduttivo notificato in data 7 febbraio 2025 e nello stesso giorno depositato il ricorrente ha impugnato, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sez. III), chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- emesso dalla S.A.C. e notificato in pari data, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Gestione Rilascio Pass ha disposto il ritiro del tesserino aeroportuale, già rilasciato al ricorrente, per esito temporaneamente negativo del c.d. background check ; 2) nonché, ove occorra, gli atti ostesi in seguito all’istanza di accesso agli atti presentata il 28 gennaio 2025 dal ricorrente. Il ricorrente ha altresì agito per l’annullamento e la disapplicazione: 1) dell’allegato 1, cap. 11, della parte A) del Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile (PNS), nella parte in cui non prevede la necessaria apposizione di un termine finale sul parere temporaneamente negativo nonché nella parte in cui, a fronte della temporaneità della misura, determina il ritiro immediato sine die del tesserino aeroportuale ed il consequenziale licenziamento del soggetto privato; 2) nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o connessi, anche se non conosciuti.
7 - I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto.
7.1 – Con il primo motivo (“ In via preliminare. Violazione degli artt. 4, 27, 35 e 97 della Costituzione. Violazione della Carta fondamentale dell’Unione Europea. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Illegittimità del PSN, Capitolo 11, parte A allegato 1, come emendato nel 7.11.2023 nella parte in cui elenca le condizioni che determinano l’esito temporaneamente negativo del background check senza prevedere un termine finale per la misura. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 24, 97 della Costituzione. Violazione del principio di efficienza. Illogicità manifesta. Erroneità dei presupposti di fatto e diritto ”), il ricorrente contesta nello specifico, la legittimità del PNS, dalla cui applicazione discenderebbe la sospensione “temporanea” ma - in concreto - sine die del TIA del ricorrente, lamentandosi che l’apposizione di un termine oltre il quale il parere temporaneo spirerebbe i suoi effetti consentirebbe di addivenire a una sospensione per un tempo corrispondente senza andare incontro al licenziamento. Il PNS, in particolare, sarebbe illegittimo nella parte in cui consente di adottare un parere “temporaneamente negativo” senza apposizione di un termine e in pendenza di processo penale, determinando quale conseguenza permanente la perdita del lavoro del soggetto sottoposto a procedimento penale. Il ricorrente si duole, altresì, che l’atto impugnato violi il principio di proporzionalità, in quanto sussisterebbe una sproporzione tra l’episodio posto a fondamento del provvedimento di ritiro e il ritiro stesso.
7.2 – Con il secondo motivo di ricorso (“ Illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza dell’organo – gestore aeroportuale - che lo ha emanato. Violazione per falsa applicazione dell’art. 705 Cod. Nav. Violazione art. 97 Cost. ”), viene introdotto il vizio di incompetenza del provvedimento di ritiro del TIA, in quanto emesso da S.A.C., gestore aeroportuale, e non dall’ENAC, il quale sarebbe l’unico organo deputato al ritiro ed alla sospensione del tesserino. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 705 del codice della navigazione di cui al R.D. del 30 marzo 1942, n. 327 e ss. mm.ii., secondo il quale: “ Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC. [II]. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale: a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma; b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; c) corrisponde il canone di concessione; d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione; e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali; e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto; f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione; g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza; h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti ”. La competenza al ritiro e/o alla sospensione del tesserino aeroportuale già rilasciato, secondo la prospettazione del ricorrente, non sarebbe attribuita alla S.A.C. nemmeno dal Programma di Sicurezza Aeroportuale (c.d. PSA) del giugno 2024 che, alla parte A, Cap. 11, demanderebbe alla stessa la sola responsabilità del procedimento di emissione del TIA con particolare riferimento, alle seguenti fasi: “ a. completezza e rispondenza dell’istanza presentata dal richiedente; b. esistenza di un motivo legittimo legato ad esigenze operative all‘ingresso alle aree regolamentate (personale che opera stabilmente in aerostazione) e alle aree sterili (in osservanza a quanto riportato nel PNS punto 1.2.1.1.1.); c. tipologia di tesserino da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative; d. invio dei dati del richiedente alla Polizia di Stato per accertamento di eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi cinque anni; e. emissione del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di superamento del controllo dei precedenti personali (Reg. (UE) 1998/2015 p.1.2.3.1.) provvedendo alla consegna del medesimo; f. rigetto dell’istanza in caso di mancato superamento del controllo dei precedenti personali (Reg. (UE) 1998/2015 p.1.2.3.1.); g. creazione e gestione dell‘archivio e della documentazione inerente l‘ingresso delle persone in aeroporto ”. Dalla suddetta disciplina di riferimento si desumerebbe, continua la parte, che la S.A.C. non sia competente al ritiro e/o alla sospensione del TIA già precedentemente rilasciato, il cui compito sarebbe di esclusiva spettanza dell’ENAC, trattandosi, in questo caso, dell’adozione di misure sanzionatorie. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 708 del sopra richiamato Codice della Navigazione: “ [I]. Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter). [II]. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aeroporti sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC… ”.
7.3 – Con il terzo motivo di ricorso (“ Violazione del regolamento UE 1998 del 5.11.2015. Violazione o falsa applicazione dell’art 3 della legge n. 241/90. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 24, 97 della costituzione. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ”), il ricorrente lamenta che, sebbene il ritiro del TIA abbia per presupposto la presenza di “... procedimenti penali, anche in assenza di una sentenza di condanna, per delitti commessi e/o riconducibili ad attività svolte in ambito aeroportuale ” (secondo quanto previsto dal PNS al Capitolo 11, parte A allegato 1), S.A.C. non abbia operato alcuna valutazione sulla situazione personale del ricorrente, basandosi esclusivamente sulla narrazione univoca dei fatti per come riportati dalla madre della passeggera agli organi competenti subito dopo quanto accaduto all’interno dell’area aeroportuale. Dalla motivazione dell’atto di ritiro si evincerebbe che l’Amministrazione procedente si sarebbe limitata a richiamare il suddetto Cap. 11, All. 1, punto 2) del PNS, senza indicare le ragioni in base alle quali l’Ente stesso ha ritenuto il ricorrente non più idoneo ad accedere alle aree sterili dell’aeroporto. Da ciò discenderebbe il vizio di istruttoria e il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
7.4 – Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, “ Violazione degli art. 3 e 7 della legge 7.8.1990 n. 241 recepita in Sicilia dalla legge regionale 21.5.2019 n. 7. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione del principio del contraddittorio ), il ricorrente deduce che la S.A.C. abbia ritirato il tesserino senza procedere alla previa istaurazione del contraddittorio così come prescritto dall’art. 7 della L. n. 241/1990, difettando, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento. Sarebbe irrilevante, secondo la prospettazione di parte, che in riscontro all’istanza di accesso agli atti dallo stesso presentata l’ENAC lo abbia invitato a partecipare al procedimento di revoca, trattandosi di un invito sopraggiunto in una fase già avanzata della procedura.
8 – Con decreto n. -OMISSIS- il Presidente della Sezione III del TAR adito ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, escludendo la presenza del presupposto dell’estrema gravità ed urgenza.
9 - S.A.C. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 18 febbraio 2025 e, con memoria del 7 marzo 2025, ha rilevato, in particolare, che il ritiro del TIA sia stato disposto nell’esercizio di un’attività vincolata secondo la normativa di riferimento.
10 - Con memoria del 7 marzo 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio gravame e della correlata domanda cautelare, rappresentando, altresì, che in data 14 febbraio 2025, a seguito del tentativo di conciliazione dell’11 febbraio 2025, è stato comunicato da GH Catania s.r.l. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
11 - Con memoria di costituzione del 7 marzo 2025 il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato - Polizia di frontiera aerea e marittima di Catania), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per i Trasporti e la navigazione), ENAC e l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito con riguardo all’impugnazione dell’Allegato 1 Cap. 11 del PNS, rispetto alla quale sarebbe territorialmente competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma; hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso gli atti impugnati, i quali avrebbero natura endoprocedimentale, tenuto conto che il procedimento di rilascio/diniego TIA si è concluso solo in data 28 febbraio 2025 con l’adozione del provvedimento definitivo di revoca. Le Amministrazioni resistenti hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, i quali non avrebbero partecipato al procedimento amministrativo culminato con gli atti impugnati in questa sede né avrebbero posto in essere alcun atto impugnato con il ricorso introduttivo. Le parti resistenti, in ultimo, hanno rilevato l’infondatezza del ricorso, evidenziando la natura vincolata dell’attività dell’ENAC a fronte del parere reso dalla Polizia di Frontiera della Polizia di Stato.
12 – Rinunciata la domanda cautelare, alla camera di consiglio del 12 marzo 2025 la parte ricorrente ha rappresentato l’intenzione di impugnare mediante la proposizione di motivi aggiunti il provvedimento di “Revoca TIA” ENAC-ASN--OMISSIS- del 28 febbraio 2025.
13 – Indi il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con ricorso notificato in data 19 aprile 2025 e nello stesso giorno depositato, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del predetto provvedimento con il quale l’ENAC ha disposto la revoca del TIA del ricorrente motivata dall’esito negativo del background check . La parte ha altresì proposto nuovi motivi di ricorso avverso il punto 2 dell’Allegato 1 del Capitolo 11, Parte A, del PNS, come emendato nel 7 novembre 2023, già impugnato con il ricorso introduttivo, nella parte in cui dispone il background check temporaneamente negativo senza distinzione delle tipologie di reato in asserita violazione del Regolamento UE 2015/1998 e dell’Allegato II alla Direttiva (UE) 2016/681. Il nuovo ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto.
13.1 – Con il primo motivo di diritto (“ Vizio di motivazione; motivazione erronea e pretestuosa; eccesso di potere; sviamento; errore sul presupposto di diritto; violazione art. 21 quinquies legge n. 241/90; violazione per errata e falsa applicazione del Regolamento UE 2015/1998; violazione per errata applicazione della Direttiva (UE) 2016/681; assenza di valutazione sulla affidabilità del ricorrente; vizio di istruttoria ”) viene rilevata l’illegittimità del provvedimento di revoca del TIA in quanto, in violazione del Regolamento (UE) 2015/1998, l’ENAC avrebbe erroneamente configurato il reato di peculato come una sottocategoria dei reati di “corruzione” a cui fa riferimento il predetto testo normativo europeo. Il reato di peculato, in particolare, non rientrerebbe nell’elencazione tassativa dei reati gravi di cui all’allegato II della Direttiva (UE) 2016/681. Viene altresì contestata l’assenza di una concreta valutazione in ordine alla condotta posta in essere dal ricorrente così come rispetto alla sua affidabilità, la quale non sarebbe stata incisa dalla precedente fattispecie di reato già commessa (e accertata) in costanza di servizio presso l’area aeroportuale. Parimenti non scalfita sarebbe la sicurezza aeroportuale, la quale non sarebbe compromessa – secondo la prospettazione di parte – dalla condotta di reato dalla quale promana la revoca del TIA oggetto di impugnazione. La parte lamenta, inoltre, l’assenza della valutazione di tutte le circostanze di fatto e degli elementi di diritto del caso concreto, da cui discenderebbe l’incompletezza dell’istruttoria e il difetto di motivazione dell’atto impugnato. Si contestano, in ultimo, gli effetti permanenti della revoca gravata, la quale precluderebbe in modo definitivo il diritto al lavoro del ricorrente, al quale non gioverebbe una eventuale successiva sentenza di assoluzione in sede penale per i fatti contestati.
13.2 – Con il secondo motivo di diritto (“ Violazione degli artt. 4, 27, 35 e 97 della Costituzione; violazione della Carta Fondamentale dell’Unione Europea; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa ”) l’atto di revoca viene censurato per le medesime ragioni già sollevate con il primo motivo del ricorso introduttivo, rilevandosi che l’atto gravato violi il principio di proporzionalità, atteso che la sospensione “temporanea”, ma concretamente sine die , del tesserino del ricorrente provocherebbe conseguenze irreversibili.
13.3 – Con il terzo motivo di ricorso (“ Violazione degli art. 3 e 7 della legge 7.8.1990 n. 241 recepita in Sicilia dalla legge regionale 21.5.2019 n. 7; violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere; violazione del principio del contraddittorio ”) il ricorrente rileva che il ritiro del tesserino sia avvenuto senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente compromissione delle garanzie partecipative a tutela del privato.
13.4 – Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso (“ Illegittimità del PNS - Parte A, punto 2 dell’Allegato 1 del Capitolo 11, come emendato nel 7.11.2023, per errata e falsa applicazione del Regolamento UE 2015/1998 e dell’Allegato II alla Direttiva (UE) 2016/681; eccesso di potere ”), viene rilevata l’illegittimità del punto 2 dell’Allegato 1 del Capitolo 11, Parte A, del PNS, come emendato nel 7.11.2023, per errata e falsa applicazione del Regolamento (UE) 2015/1998 e dell’Allegato II alla Direttiva (UE) 2016/681 – richiamato nel provvedimento di revoca – nella parte in cui dispone il background check temporaneamente negativo senza distinzione delle tipologie di reato, sebbene le predette fonti di diritto europeo elenchino tassativamente i reati gravi suscettibili di determinare un background check negativo.
14 – Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- emessa all’esito dell’udienza camerale del 21 maggio 2025, il TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando nel TAR per il Lazio con sede in Roma il giudice competente innanzi al quale riassumere il processo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del medesimo provvedimento.
15 – A seguito di rituale riassunzione innanzi all’intestato Tribunale, il ricorrente ha riproposto i medesimi motivi di doglianza sopra indicati e contenuti nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa sospensione cautelare dei relativi effetti.
16 – ENAC e S.A.C., già costituite nel precedente giudizio, hanno nuovamente sollevato le proprie eccezioni e difese anche innanzi all’intestato Tribunale, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
17 – Con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 14 giugno 2025 il Presidente di Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente; indi, all’esito dell’udienza camerale del 2 luglio 2025, il Collegio ha, anch’esso, respinto con ordinanza n.-OMISSIS-la domanda cautelare proposta dal ricorrente non ravvisando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
18 – Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
19 – Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
20 - Il sig. -OMISSIS- con la proposizione del presente gravame, ha impugnato gli atti ed i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stata disposta la revoca del proprio tesserino di accesso aeroportuale (“TIA”), a fronte dell’esito temporaneamente negativo del background check rafforzato per il tempo relativo alla durata del procedimento penale nel quale egli risulta, allo stato, coinvolto in relazione al reato di cui all’articolo 316 c.p. per i fatti commessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in ambito aeroportuale.
21 – Il Collegio reputa, in primo luogo, che i gravati atti e provvedimenti adottati dalla Polizia di Frontiera, dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (“ENAC”) e da S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. siano, nel loro complesso e sviluppo procedimentale, pienamente legittimi in quanto adottati in attuazione delle previsioni dell’Allegato 1, Cap. 11, della Parte A del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile (“PNS”), ove si prevede espressamente che l’esito del controllo dei precedenti personali (c.d. background check ) “ è da considerarsi temporaneamente negativo: […] 2. per procedimenti penali, anche in assenza di una sentenza di condanna, per delitti commessi e/o riconducibili ad attività svolte in ambito aeroportuale ”.
21.1 – Difatti, quanto alle richiamate disposizioni del PNS, di cui la parte ha chiesto l’annullamento e/o la disapplicazione (I motivo del ricorso introduttivo; I, II e IV motivo del ricorso per motivi aggiunti), esse risultano legittime in quanto conformi alla disciplina euro unitaria applicabile ratione materiae , ossia, da un lato, ai punti 1.2.3.1., 1.2.3.3., 11.0.9., 11.1.3., 11.1.6. e 11.1.7. del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, e, dall’altro, all’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 300/2008, che stabilisce che “ Gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4. L’adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Tali misure devono essere pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione ”.
Invero, in linea generale, il punto 1.2.3.1. del Regolamento di esecuzione 2015/1998/UE cit. pone come necessario un background check rafforzato dei precedenti per le persone che devono ottenere il tesserino di ingresso in aeroporto (c.d. TIA) mentre, a termini del successivo punto 1.2.3.3. Reg. cit., il mancato superamento del controllo dei precedenti personali implica l’immediato ritiro del tesserino già rilasciato.
Dipoi, nel dettaglio, il punto 11.0.9. del Regolamento di esecuzione 2015/1998/UE, nel prevedere che gli Stati membri, nel determinare l’affidabilità di una persona oggetto della procedura di cui al punto 11.1.3. (i.e., il background check rafforzato dei precedenti personali al quale è stata sottoposta la parte ricorrente nel caso di specie), debbano considerare “ come minimo ” i reati di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento e del Consiglio ed i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, già di per sé legittima gli Stati membri a considerare anche altre tipologie di reato ai fini della valutazione dei precedenti personali. Ciò, invero, è quanto avvenuto nel caso di specie, posto che l’ENAC – quale Autorità italiana responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza, con compiti di redazione, attuazione e aggiornamento del PNS – ha previsto, nell’ambito del PNS, che il background check rafforzato avesse un esito temporaneamente negativo in pendenza di “ procedimenti penali, anche in assenza di una sentenza di condanna, per delitti commessi e/o riconducibili ad attività svolte in ambito aeroportuale ” (punto 2 sopra cit.), così apprezzando la rilevanza degli “altri reati” suscettibili di incidere in negativo sulla affidabilità del soggetto sottoposto al controllo dei precedenti personali e, al contempo, circoscrivendola alla sola commissione del fatto durante lo svolgimento di attività in ambito aeroportuale.
Inoltre, come anticipato, le contestate prescrizioni del PNS, oltre ad essere conformi alle disposizioni del Regolamento di esecuzione 2015/1998/UE, costituiscono anche legittime “ misure più severe ” ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 300/2008, atteso che a differenza di quanto previsto dal richiamato Allegato 1, lett. A, del PNS, la sottoposizione a procedimento penale per reati commessi in ambito aeroportuale – ma diversi da quelli con finalità di terrorismo, in materia di immigrazione clandestina e di associazione a delinquere – non determinano un esito definitivamente negativo del background check , ma solo un esito temporaneamente negativo. D’altronde, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’ancoraggio di tale esito valutativo alla durata del procedimento penale risulta logico e ragionevole, attesa l’esigenza di accertare in modo pieno ed esaustivo l’affidabilità dei soggetti che operano nelle aree sterili delle infrastrutture aeroportuali, come espressamente sancito dalla normativa europea per la salvaguardia delle superiori esigenze di safety e security del trasporto aereo, rispetto alle quali la posizione dei privati coinvolti nel controllo dei precedenti personali risulta recessiva al ricorrere delle ipotesi e condizioni contemplate dal PNS.
21.2 - Peraltro, nel caso specifico, la misura adottata pare oltremodo necessaria e proporzionata sia alla luce del rischio che con la stessa si intende neutralizzare, di cui si è detto, sia in ragione della necessità di approfondire la valutazione circa l’affidabilità del destinatario della medesima tenuto conto che al sig. -OMISSIS-, come si apprende dal provvedimento ENAC, era già stato contestato un reato della stessa indole per la commissione di fatti analoghi a quelli che oggi hanno portato all’adozione dei provvedimenti impugnati.
21.3 - A nulla valgono, inoltre, le considerazioni svolte dalla parte ricorrente in relazione al pregiudizio, in termini di lesione del diritto al lavoro, subito per effetto della introduzione della contestata misura del PNS. Invero, la disciplina del rilascio e revoca dei TIA è strettamente correlata allo svolgimento di un’attività lavorativa in ambito aeroportuale, sicché l’incidenza negativa sullo svolgimento dell’attività lavorativa è connaturata all’esito negativo del background check , a nulla rilevando che ciò dipenda dall’operatività di misure più restrittive rispetto a quelle minime previste dal legislatore sovranazionale, sempre laddove, come nel caso di specie, le stesse siano state introdotte dall’Autorità competente e risultino pertinenti, non discriminatorie e proporzionate.
22 – Parimenti infondate risultano le critiche mosse dal ricorrente al provvedimento di ritiro del TIA adottato da S.A.C. reputato illegittimo per vizio di incompetenza, difetto di motivazione e per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (II, III, IV motivo del ricorso introduttivo). Invero, è bene chiarire che la nota emanata da S.A.C. con la quale è stato invitato il ricorrente a restituire il proprio TIA rappresenta un atto vincolato, imposto dalla normativa di settore sopra richiamata che prevede il ritiro immediato del tesserino in caso di esito negativo del background check operato dalla Polizia di Frontiera (cfr. punto 1.2.3.3. del Regolamento di esecuzione 2015/1998/UE cit.), adottato dal gestore nell’ambito delle facoltà ad esso delegate attinenti al procedimento di rilascio e gestione dei TIA, prodromico ad un eventuale successivo provvedimento di revoca del tesserino la cui competenza è invece riservata all’ENAC in qualità di Ente responsabile del controllo e della vigilanza delle attività poste in essere dal gestore aeroportuale stesso (cfr. Allegato n. 1, cap. 1, paragrafo 5, PNS). Nel caso specifico, inoltre, l’atto impugnato reca motivazione idonea e sufficiente a sostenerne la legittimità proprio in quanto adottato alla luce del parere temporaneamente negativo espresso dall’Autorità di Polizia competente in esito al controllo dei precedenti personali del ricorrente. Allo stesso tempo, trattandosi di atto vincolato il cui contenuto dispositivo non poteva palesemente essere diverso da quello in concreto adottato, la mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento non può condurre, in questa sede, al relativo annullamento in applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, L.241/1990.
23 - Infine, infondati, risultano essere i rilievi inerenti al difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale sollevati dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca del tesserino emanato da ENAC (I e III motivo del ricorso per motivi aggiunti). Difatti, è appena il caso di rilevare che ENAC con nota del 30 gennaio 2025 prot. -OMISSIS-, nel trasmettere al ricorrente gli atti richiesti con istanza di accesso del 28 gennaio 2025, ha informato contestualmente il sig. -OMISSIS-, ai sensi della legge 241/90, della possibilità di intervenire nel procedimento di revoca del tesserino di ingresso in aeroporto, di presentare memorie e documenti, comunicando altresì quale termine di conclusione del procedimento trenta giorni dalla notifica (doc. 5, memoria di costituzione ENAC).
Va, inoltre, rilevato come il provvedimento in questione porti una motivazione ampia e circostanziata in ordine sia ai presupposti di fatto (narrazione degli avvenimenti occorsi e dai quali è scaturito anche il procedimento penale in corso a carico del ricorrente), sia alle ragioni giuridiche che hanno determinato la revoca del TIA nei confronti del ricorrente, con la conseguenza che alcuna violazione dell’art. 3, L. 241/1990 può dirsi integrata nel caso di specie.
24 - Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno integralmente rigettati.
25 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti ENAC e S.A.C. che si liquidano, per ciascuna, in euro 1.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta ZU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta ZU | NA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.