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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
IE SC, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 238/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7032/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 23/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138350051002 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7032/4/23 depositata il 23/05/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento n. 09720130138350051002, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003132530000, notificata in data 03/05/2022 a mezzo posta da parte dell'Ente della Riscossione, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 09720130138350051002, (notificata in data 09/05/2013) relativa ad IVA e altro
2006, in ragione delle seguenti censure: 1) Omessa notifica della cartella di pagamento;
2) Prescrizione del credito iscritto a ruolo;
3) Decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo;
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, nonché chiedeva, in subordine, l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dell'ente impositore e comunque insisteva nel rigetto del ricorso, poiché la prescrizione delle imposte era stata interrotta con le intimazioni di pagamento nn. 09720159107723285000, 09720169054665051000,
09720179065224170000, 09720189021859667000, 09720199025484731000, come da documentazione prodotta. Pertanto la prescrizione della cartella, notificata in data 09/05/2013 con il regime dell'irreperibilità assoluta, sarebbe stata formalmente interrotta.
I primi giudici rigettavano il ricorso per l'infondatezza della eccepita prescrizione, con condanna alle spese del ricorrente.
Il contribuente produce appello insistendo sulla irregolarità delle notifiche effettuate. Chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Risulta costituita l'Agenzia Entrate Riscossione e con proprie contro deduzioni chiede la conferma della sentenza dei primi giudici e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il sig. Ricorrente_1 produce ulteriore memoria difensiva allegando precedente sentenza della CGT di secondo grado del Lazio (n. 837/2025, pubblicata in data 07.02.2025), con la quale fa rilevare la formazione del giudicato esterno tra le medesime parti, afferente la nullità della notifica di tutte le intimazioni di pagamento.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte ritiene che il giudizio promosso dal Ricorrente_1 debba essere esaminato prioritariamente alla luce del principio del giudicato esterno. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13916/2006), il giudicato tributario non esaurisce i propri effetti nell'ambito di un singolo giudizio, ma può avere una capacità espansiva in ulteriori procedimenti tra le medesime parti.
Ebbene sul punto non è controverso il fatto che in detta sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio 837/2025 è stata accertata in via definitiva, con effetto di giudicato, la nullità della notifica delle intimazioni di pagamento n. 097 2015 9107723285 000, n. 097 2016 9054665051 000, n. 097 2017
9065224170 000, n. 097 2018 9021859667 000 e n. 097 2019 9025484731 000, prodotte da Ader.
Tale sentenza costituisce un elemento normativo vincolante, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28075/2017 e Cass. n. 21853/2023), impedendo a questa Corte di esprimere un giudizio difforme rispetto a quanto già accertato.
Orbene è opportuno ricordare che il giudicato esterno riguarda il rapporto tra due o più procedimenti tra le stesse parti, come è avvenuto nel caso in esame, ed è diretto a stabilire, se ed entro quali limiti, il giudicato, emesso in un primo giudizio, precluda il potere del giudice di decidere in modo difforme da quanto già deciso.
Le Sezioni Unite, con sentenza n.13916 del 2006, basandosi sulla concezione dualistica del processo tributario, hanno sostenuto che il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno. Di conseguenza, il criterio dell'autonomia dei processi non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri quando incide su elementi rimasti immutati (Cass. nn. 25681/2006, 16260/2007, 16258/2007, 14012/2007). Pertanto, come nel processo civile, anche nel processo tributario l'assegnazione di un valore stabile ed immutabile al giudicato attua i principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso (art. 111 Cost.) e corrisponde al superiore interesse non solo della giustizia, ma anche delle parti, poiché tutela anche il diritto di difesa delle stesse (art.24 Cost.).
In altra pronuncia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28075/2017) ha, altresì, sottolineato che la regola iuris fissata con efficacia di giudicato che involga un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto riguardante il medesimo rapporto d'imposta negli identici suoi riferimenti aggettivi. Già precedentemente la Suprema Corte, in riferimento al superamento del divieto di ultrattività del giudicato fondato sull'autonomia dei singoli periodi d'imposta, aveva rilevato che questo divieto "non si giustifica rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente", con la precisazione che la capacità espansiva del giudicato "appare coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario quale norma agendi". Il giudicato esterno tributario, non diversamente da quello civile, per la funzione di certezza dei rapporti giuridici che garantisce, costituisce un'eccezione c.d. impropria rilevabile di ufficio.
Pertanto, la valenza del giudicato esterno ove, come nel caso di specie, fondato su medesime valutazioni, si estende infatti agli elementi giuridici di natura permanente o pluriennale, risultando pienamente operativa nel presente giudizio.
Difatti con la pronuncia a Sezioni unite n. 13916 del 16 giugno 2006, è stato chiarito come qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo del primo.
Pertanto, in ossequio al principio del giudicato esterno, n riforma della sentenza dei primi giudici, l'appello viene accolto. In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione ed in particolare il fatto che l'eccezione di giudicato esterno sia stata sollevata solo in questo sede nonché il fatto che la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 837/15/2025 sia stata depositata solo nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello; compensa tra le parti le spese di 1° e 2° grado. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
IE SC, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 238/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7032/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 23/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138350051002 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7032/4/23 depositata il 23/05/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento n. 09720130138350051002, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003132530000, notificata in data 03/05/2022 a mezzo posta da parte dell'Ente della Riscossione, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 09720130138350051002, (notificata in data 09/05/2013) relativa ad IVA e altro
2006, in ragione delle seguenti censure: 1) Omessa notifica della cartella di pagamento;
2) Prescrizione del credito iscritto a ruolo;
3) Decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo;
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, nonché chiedeva, in subordine, l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dell'ente impositore e comunque insisteva nel rigetto del ricorso, poiché la prescrizione delle imposte era stata interrotta con le intimazioni di pagamento nn. 09720159107723285000, 09720169054665051000,
09720179065224170000, 09720189021859667000, 09720199025484731000, come da documentazione prodotta. Pertanto la prescrizione della cartella, notificata in data 09/05/2013 con il regime dell'irreperibilità assoluta, sarebbe stata formalmente interrotta.
I primi giudici rigettavano il ricorso per l'infondatezza della eccepita prescrizione, con condanna alle spese del ricorrente.
Il contribuente produce appello insistendo sulla irregolarità delle notifiche effettuate. Chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Risulta costituita l'Agenzia Entrate Riscossione e con proprie contro deduzioni chiede la conferma della sentenza dei primi giudici e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il sig. Ricorrente_1 produce ulteriore memoria difensiva allegando precedente sentenza della CGT di secondo grado del Lazio (n. 837/2025, pubblicata in data 07.02.2025), con la quale fa rilevare la formazione del giudicato esterno tra le medesime parti, afferente la nullità della notifica di tutte le intimazioni di pagamento.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte ritiene che il giudizio promosso dal Ricorrente_1 debba essere esaminato prioritariamente alla luce del principio del giudicato esterno. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13916/2006), il giudicato tributario non esaurisce i propri effetti nell'ambito di un singolo giudizio, ma può avere una capacità espansiva in ulteriori procedimenti tra le medesime parti.
Ebbene sul punto non è controverso il fatto che in detta sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio 837/2025 è stata accertata in via definitiva, con effetto di giudicato, la nullità della notifica delle intimazioni di pagamento n. 097 2015 9107723285 000, n. 097 2016 9054665051 000, n. 097 2017
9065224170 000, n. 097 2018 9021859667 000 e n. 097 2019 9025484731 000, prodotte da Ader.
Tale sentenza costituisce un elemento normativo vincolante, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28075/2017 e Cass. n. 21853/2023), impedendo a questa Corte di esprimere un giudizio difforme rispetto a quanto già accertato.
Orbene è opportuno ricordare che il giudicato esterno riguarda il rapporto tra due o più procedimenti tra le stesse parti, come è avvenuto nel caso in esame, ed è diretto a stabilire, se ed entro quali limiti, il giudicato, emesso in un primo giudizio, precluda il potere del giudice di decidere in modo difforme da quanto già deciso.
Le Sezioni Unite, con sentenza n.13916 del 2006, basandosi sulla concezione dualistica del processo tributario, hanno sostenuto che il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno. Di conseguenza, il criterio dell'autonomia dei processi non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri quando incide su elementi rimasti immutati (Cass. nn. 25681/2006, 16260/2007, 16258/2007, 14012/2007). Pertanto, come nel processo civile, anche nel processo tributario l'assegnazione di un valore stabile ed immutabile al giudicato attua i principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso (art. 111 Cost.) e corrisponde al superiore interesse non solo della giustizia, ma anche delle parti, poiché tutela anche il diritto di difesa delle stesse (art.24 Cost.).
In altra pronuncia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28075/2017) ha, altresì, sottolineato che la regola iuris fissata con efficacia di giudicato che involga un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto riguardante il medesimo rapporto d'imposta negli identici suoi riferimenti aggettivi. Già precedentemente la Suprema Corte, in riferimento al superamento del divieto di ultrattività del giudicato fondato sull'autonomia dei singoli periodi d'imposta, aveva rilevato che questo divieto "non si giustifica rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente", con la precisazione che la capacità espansiva del giudicato "appare coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario quale norma agendi". Il giudicato esterno tributario, non diversamente da quello civile, per la funzione di certezza dei rapporti giuridici che garantisce, costituisce un'eccezione c.d. impropria rilevabile di ufficio.
Pertanto, la valenza del giudicato esterno ove, come nel caso di specie, fondato su medesime valutazioni, si estende infatti agli elementi giuridici di natura permanente o pluriennale, risultando pienamente operativa nel presente giudizio.
Difatti con la pronuncia a Sezioni unite n. 13916 del 16 giugno 2006, è stato chiarito come qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo del primo.
Pertanto, in ossequio al principio del giudicato esterno, n riforma della sentenza dei primi giudici, l'appello viene accolto. In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione ed in particolare il fatto che l'eccezione di giudicato esterno sia stata sollevata solo in questo sede nonché il fatto che la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 837/15/2025 sia stata depositata solo nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello; compensa tra le parti le spese di 1° e 2° grado. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025