Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/04/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI ONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 104/2026 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69777 depositato il 23.12.2024, proposto da C. L. S. nato il IS (c.f. IS),
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato Gabriele Licata avvocatolicata@pec.it;
ONTRO
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o
“CVCS”), in persona del Ministro pro-tempore, assistito, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara SALIMBENE, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Federica TE e dalla dott.ssa Annamaria FASONE, funzionarie del Ministero dell’Economia e Finanze, in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dalle dottoresse SCORSONE Mariangela, EC IA e TI IE LE, funzionarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusta procura speciale in atti, con cui elett.te domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo -
pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131, dagli Avv.ti TI G. NO (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),
Francesco Gramuglia (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)
e Avv. Francesco Velardi
(avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), con cui elett.te domicilia in Palermo presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;
- Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONECENTRALE PER I SERVIZI
DI RAGIONERIA - Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza, in persona del legale rapp.te p.t., assistito ex art. 158 c.g.c., il Dirigente Reggente in prima posizione di staff d.ssa Adele Volpacchio -
dipps018.1700@pecps.interno.it;
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza odierno, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente, fatta istanza di CTU medico-legale, richiede a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente, con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento. - Per l’effetto condannare le Amministrazioni a procedere alla riliquidazione oltre agli aumenti perequativi come per legge e con rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo”.
II. A fondamento delle conclusioni trascritte, il L. S. espone che:
(a) già Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, da ultimo in servizio presso il Commissariato di P.S.
Zisa/Borgonuovo di Palermo, egli ha chiesto, in data 06 marzo 2006, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “allegata e documentata protrusione discale L5-S1 e discopatia multipla lombare, a discreta incidenza funzionale”, nonché, il successivo 14.12.2022, domanda di pensione privilegiata;
(b) con decreto n.711/24/N del Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza, è stato denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della superiore patologia, recependosi, sul punto, il parere n.
852962022, reso nell’adunanza 11 marzo 2024 (posizione 135104;
adunanza n. 3911), con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ne aveva, a sua volta, escluso la dipendenza causale da fatto di servizio.
III. Gli atti richiamati, e specificamente il citato parere reso dal CVCS (nonché quello successivo n. 110196 del 26 agosto 2024, posizione n. 135104 reso nell’adunanza n. 4207, emesso – come meglio chiarito dal MEF [infra] - in riesame ad integrazione del precedente, recante giudizio di non dipendenza delle ulteriori patologie diagnosticate: “DISCOPATIE MULTIPLE VI ON IA LE C6 C7 A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE” e “ALLEGATA E DOCUMENTATA PROTRUSIONE DISCALE L5/S1 E DISCOPATIA MULTIPLA LOMBARE, A DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE”), a giudizio del ricorrente, sono illegittimi/erronei in quanto affetti da illogicità ed erroneità, sì come evidenziato dalla relazione peritale di parte a firma del dr. RA.
III.1. Sul punto, il ricorrente premette che, in data 07 luglio 2010, egli era stato sottoposto a visita medico legale ad opera della C.M.O. 2° di Palermo, la quale, con verbale ML/AB n. 834, lo giudicava affetto, tra le altre infermità, da “allegata e documentata protrusione discale L5-S1 e discopatia multipla lombare, a discreta incidenza funzionale, ascrivibile alla Tab. B e stabilizzata al 06/03/2006” [All. 5]. In data 29 luglio 2020, inoltre, era stato sottoposto a visita medico legale ad opera della C.M.O. di NA, la quale, con verbale modello BL/B n.
ME120002428, lo giudicava affetto da “A) Spondiloartrosi cervico dorso lombare a lieve incidenza funzionale ascrivibile alla tabella B con data di stabilizzazione 29/07/2020”; B) “Discopatie multiple cervicali con ernia cervicale C6C7 a lieve incidenza funzionale ascrivibile alla tabella B con data di stabilizzazione 29/07/2020”; 1) “Allegata e documentata protrusione discale L5-S1 e discopatia multipla lombare, a discreta incidenza funzionale, ascrivibile alla Tab. B e stabilizzata al 06/03/2006”, affermando l’ascrivibilità della menomazione, complessivamente conseguente a tutte le lesioni (lett. A, B e n. 1), alla Tab. A Categoria 8 [All. 6].
III.2. Ora, secondo le risultanze della perizia RA:
- le patologie “spondiloartrosi cervico-dorso-lombare a lieve incidenza funzionale. Discopatie multiple cervicali con ernia cervicale C6C7 a lieve incidenza funzionale. Allegata e documentata protrusione discale L5-S1 e discopatia multipla lombare, a discreta incidenza funzionale” sono senz’altro riconducibili all’attività lavorativa espletata. In considerazione delle mansioni espletate presso le varie sedi di servizio (meglio enumerate alle pp. 4 e 5 del ricorso attraverso la trascrizione dell’elaborato peritale), egli è stato infatti incaricato di servizi operativi (vigilanza ad obiettivi sensibili; piantonamenti;
attività di pattugliamento sia appiedato che automontato; ordine pubblico), in turni diurni come notturni, prevalentemente in ambiente esterno con esposizione prolungata ad avverse condizioni climatiche (pioggia, freddo, caldo, umidità ecc..) per lunghi ed estenuanti turni, in piedi con il peso dell’armamento individuale e di reparto, o, ancora, in auto di servizio: ciò che ha provocato notevole stress e sovraccarico posturale per la colonna vertebrale nell’arco degli anni;
- è inattendibile, in dettaglio, la valutazione compiuta dal CVCS, laddove esclude il nesso di dipendenza causale sull’assunto per il quale “…trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall’interessato.
In attesa di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari talvolta precoce … non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti occupazionali associabili causalmente con quanto in GD che abbiano potuto prelevare sui fattori individuali ed extraprofessionali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio risultanti dagli atti”.
Diversamente, come chiarito dal CT di parte ricorrente, le “…affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente riscontro presso collettività lavorative, tra le quali si annoverano, come nel caso in specie, gli appartenenti alle forze dell’ordine; …. le alterazioni cronico-degenerative siano di assai frequente riscontro presso gli appartenenti alle forze dell’ordine in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture coatte, movimenti abnormi del tronco, vibrazioni interessanti l’intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni….dall’analisi dei fattori sopracitati preponderante nell’insorgenza delle menomazioni oggetto dell’attuale trattazione quelli relati al servizio praticato, protrattosi per circa 23 anni dalla comparsa delle prime manifestazioni cliniche “Allegata e documentata protrusione discale L5-S1 e discopatia multipla lombare, a discreta incidenza funzionale” (2006), e successivamente continuato per ulteriori 13 anni (2019) epoca in cui si configurava la sussistenza di
“Spondiloartrosi cervico dorso lombare a lieve incidenza funzionale” e di
“Discopatie multiple cervicali con ernia cervicale C6C7 a lieve incidenza funzionale”;
- inoltre, il parere CVCS non appare immune da vizi metodologici, costituiti, di là dal suo contrasto con le risultanze del pertinente verbale di CMO, dal fatto che le infermità del ricorrente soddisfano tutti i criteri medico legali (cronologico, topografico, idoneità qualiquantitativa, modale, della continuità fenomenica, di esclusione di altre cause) individuati in letteratura per affermare la sussistenza del nesso di causalità.
III.3 Per quanto esposto, seguita il ricorrente, in fattispecie esistono una molteplicità di argomenti che riconducono al servizio svolto le infermità da lui patite; per contro, non risulta documentata la presenza di altri fattori causali, riconducibili a fatti di servizio alla luce anche dei rapporti informativi [All. 8] e della documentazione sanitaria [All. 9].
IV. In data 18.03.2025, si è costituito in atti il MEF, per conto del CVCS che da esso funzionalmente dipendente, concludendo per la propria estromissione dal giudizio, stante il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, per la declaratoria di infondatezza del mezzo.
IV.1. L’amministrazione convenuta – premessi cenni sullo status del dipendente – precisa in fatto, anzitutto, la dinamica del procedimento amministrativo conseguente alle istanze del L. S. osservando che:
(c) il 06.03.2006, l’odierno ricorrente presentava istanza finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “Artrosi dorsale a lieve incidenza funzionale”, “Artrosi cervicale a modica incidenza funzionale” e “Artrosi lombare a modica incidenza funzionale”, diagnosticate dalla CMO di NA con processo verbale n. 123006349 del 19.12.2023;
(d) con successiva istanza del 22.11.2019, lo stesso presentava ulteriore domanda per il riconoscimento dell’ulteriori patologie
“allegata e documentata protrusione discale L5/S1 e discopatia multipla lombare, a discreta incidenza funzionale”, diagnosticata dalla CMO di Palermo con processo verbale n. 834 del 07.07.2010, e “Discopatie multiple cervicali con ernia cervicale C6 C7 a lieve incidenza funzionale”, di cui processo verbale della CMO di NA n. 120002428 del 29.07.2020;
(e) il successivo 14.01.2022, l’istante inoltrava all’INPS domanda amministrativa domanda volta al riconoscimento del trattamento privilegiato per le patologie su descritte;
(f) in data 11.03.2024, il Comitato emetteva parere negativo n.
852962022, “ONSIDERATO: - che il dipendente, ha prestato servizio presso la Questura di Palermo dove ha svolto le mansioni di coordinatore dei servizi esterni volanti, responsabile segreteria affari generali, ufficio denunce, informativa, anticrimine interna, servizi di O.P., P.G., in turni diurni e notturni; - che, per quanto evidenziabile dai rapporti informativi in atti si evince che le attività caratterizzate da sovraccarico statico dinamico della colonna, non sono state, di entità tale, da poter essere considerate un fattore di rischio specifico o generico aggravato per l'insorgenza di processi degenerativi a carico del suddetto tratto osteo-scheletrico; - che l'infermità
RO DORSALE A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE NON
PUÒ RIONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; - che l'infermità RO LE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE NON PUÒ RIONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari; - che l'infermità
RO LOMBARE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE NON
PUÒ RIONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari” (all. 1 alla produzione MEF);
(g) il 25.07.2024, l’Amministrazione chiedeva il riesame ad integrazione del parere su riportato, affinché il Comitato si pronunciasse anche sulle ulteriori infermità richiamate e diagnosticate con processi verbali della CMO di NA n. 120002428 del 29.07.2020 e della CMO di Palermo n. 834 del 07.07.2010;
(h) con parere n. 1101962024 del 26.08.2024, il Comitato negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie: “ONSIDERATO: - Che l'Amministrazione chiede il Riesame ad integrazione del parere n.852962022 dell'11/03/2024, affinché il Comitato si pronunci anche sulle infermità -DISCOPATIE MULTIPLE VI ON IA LE C6 C7 A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE- di cui al P.V. n. 120002428 del 29/07/2020 della CMO di NA e - ALLEGATA E DOCUMENTATA PROTRUSIONE DISCALE L5 S1 E DISCOPATIA MULTIPLA LOMBARE...- di cui al P.V. n. 834 del 07/07/2010 della CMO di Palermo. Che il dipendente, ha prestato servizio presso la Questura di Palermo dove ha svolto le mansioni di coordinatore dei servizi esterni volanti, responsabile segreteria affari generali, ufficio denunce, informativa, anticrimine interna, servizi di O.P.,
P.G., in turni diurni e notturni; - che, per quanto evidenziabile dai rapporti informativi in atti si evince che le attività caratterizzate da sovraccarico statico dinamico della colonna, non sono state, di entità tale, da poter essere considerate un fattore di rischio specifico o generico aggravato per l'insorgenza di processi degenerativi a carico del suddetto tratto osteoscheletrico; - che l'infermità DISCOPATIE MULTIPLE VI ON IA LE C6 C7 A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE NON PUÒ RIONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti occupazionali associabili causalmente con quanto in GD che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali ed extraprofessionali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; - che l'infermità ALLEGATA E DOCUMENTATA PROTRUSIONE DISCALE L5/S1 E DISCOPATIA MULTIPLA LOMBARE, A DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE NON PUÒ RIONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti occupazionali associabili causalmente con quanto in GD che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali ed extraprofessionali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” (all. 2 alla produzione MEF);
(i) in data 14.10.2024, il Ministero dell’Interno emetteva decreto di rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo.
IV.2. Sulla base di tali premesse, il MEF:
- fatto richiamo a molteplici precedenti giurisprudenziali, eccepisce la carenza di legittimazione passiva propria e del CVCS –
instando per la relativa estromissione dal giudizio – in quanto esso Ministero, attraverso il Comitato, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio
(art. 10-11 DPR 461/01), restando perciò estraneo al provvedimento finale, la cui emissione spetta esclusivamente all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente. In sintesi, il parere del Comitato è un atto endoprocedimentale, preparatorio, distinto e autonomo rispetto al provvedimento conclusivo e, in quanto tale, non dotato di una propria efficacia lesiva;
- esclude la fondatezza della pretesa agitata dal ricorrente, il quale è venuto meno all’onere ex art. 2967 c.c. di comprovare fatti di servizio eccezionali – e, quindi, non riconducibili all’ordinario svolgimento del servizio – atti ad accreditare il nesso di dipendenza causale; sottolinea che l’organo tecnico, dotato di specifica specializzazione, ha reso pareri congruamente e logicamente motivati, i quali, anzi, si affrancano dagli opposti vizi di motivazione illogica ed insufficiente nonché di difetto di istruttoria o travisamento dei fatti; puntualizza, da ultimo, che non è dato rinvenire alcuna contraddizione fra tali pareri e le valutazioni espresse, via via, dalle competenti CMO, sul presupposto che l’accertamento della dipendenza causale ai fini della pensione di privilegio rientra nelle prerogative del solo CVCS. Assume che la CTU richiesta ex adverso è pertanto esplorativa e, come tale, inammissibile.
V. In data 28.04.2025, si è costituito in atti INPS, il quale –
preliminarmente ricostruiti i fatti di causa ed oppostosi all’istanze istruttorie articolate dal ricorrente – conclude nel senso della infondatezza del ricorso. Deduce, segnatamente, che:
- in data 14.01.2022, egli ha avanzato istanza di pensione di inabilità di privilegio per le patologie: 1) RA LE 2)
RA MB CR;
- in data 26.07.2024, l’Amministrazione di appartenenza del ricorrente ha inviato la documentazione istruttoria di rilievo e che, in base a quest’ultima, risulta:
(l) in punto di ascrivibilità medica, che la CMO di MESSINA (processi verbali ME120002428 del 29.07.2020 e ME123006349 del 19.12.2023)
abbia ascritto le patologie come segue:
(i) “1) artrosi cervicale a modica incidenza funzionale a tab. B per anni 4”;
(ii) “2) allegata e documentata protrusione discale L5-S1 e discopatie multiple lombari a modesta incidenza funzionale a tab B per anni 4”;
m) in ordine al riconoscimento della causa di servizio, che l’allegato parere n.852952022 del 11.03.2024 si è espresso nel senso che la patologia 1) NON viene riconosciuta dipendente da fatti di servizio e che la patologia RO LOMBARE, riconducibile alla patologia n.
2) viene anch’essa riconosciuta NON dipendente da fatti di servizio;
- il riconoscimento della causa di servizio delle patologie per le quali la pensione viene richiesta (art. 10 comma 1 dpr 461/01) compete al CVCS e che tale riconoscimento integra requisito fondamentale, unitamente alla classificazione medica della competente Commissione Medico Ospedaliera, per il diritto alla suddetta prestazione (art. 64 DPR 1092/73);
- ad oggi, in conseguenza, l’istanza di pensione privilegiata del ricorrente è da respingere. Da respingersi, d’altronde, è la domanda avanzata dal ricorrente in questa sede per difetto dei requisiti di legge, segnatamente di quello della dipendenza da causa di servizio.
Rammenta, infatti, che il giudizio formulato dal CVCS è vincolante per l’amministrazione procedente.
VI. In data 30.04.2025, si è costituto il Ministero dell’Interno, concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
L’amministrazione già di appartenenza del convenuto, ricostruito il procedimento amministrativo condotto in termini conformi a quelli prospettati dalle altre amministrazioni intimate e dedotta la piena correttezza del proprio operato, sottolinea la natura vincolante dei pareri espressi dal CVCS, i quali, in fattispecie, sono peraltro congruamente motivati. Esclude, in particolare, che il ricorrente abbia dato prova dell’evenienza, richiesta dall’art. 64 DPR 1092/1973, che i fatti di servizio costituiscano almeno concausa "determinante"
dell’insorgenza della patologia che lo affligge.
VII. Con ordinanza n. 131/2025, il Decidente, per le ragioni ivi ricostruite, sottoponeva al locale CML, incaricato quale proprio CTU, il seguente quesito medico-legale: “se, alla luce della documentazione amministrativa e medico-sanitaria in atti e di quella ulteriore ritenuta eventualmente necessaria, le patologie RA LE e RA MB CR per le quali – come da allegato 4 alla produzione di parte ricorrente e come da allegato 2 alla produzione di INPS
– il L. S. ha richiesto ad INPS pensione di inabilità privilegiata, possano considerarsi, ai fini degli artt. 64 e ss. DPR 1092/1973, dipendenti da causa di servizio, considerata la complessiva dinamica procedimentale presupposta al Decreto n. 1711/24/N (all. 3 al ricorso), contestato in questa sede, a sua volta, in parte qua denega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ivi elencate. Si esprima inoltre il CML, in chiave cautelativa e conoscitiva, sull’ascrizione tabellare di ragione laddove esso abbia ritenuto la dipendenza causale nell’esitare il superiore quesito”.
VIII. In data 10.03.2026, il CML ha fatto pervenire il proprio parere e, in data odierna, sulle conclusioni rassegnate in sede di udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. ex multis, Corte di cassazione, Sez.
Lavoro, ord. n. 9309/2020; in materia pensionistica, recentemente, cfr.
C. conti, Sez. Lazio, sent. 70/2026) – può prescindersi dall’esame delle eccezioni sollevate dai convenuti, attesa la infondatezza nel merito del ricorso introduttivo.
2. Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento
(ex ceteris, C. conti, Sez. Giur. Campania, n. 80/2026), deve rammentarsi che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del D.P.R. n.
1092/1973, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 (tabella poi confluita nel D.P.R. n.
915/1978 e modificata dal D.P.R. n. 834/1981) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento. Pertanto, per il riconoscimento della pensione privilegiata viene richiesta, rispetto alla patologia sofferta, sia la dipendenza da causa di servizio, sia l’ascrivibilità alle categorie previste dalla citata Tabella A, come previsto anche per il personale civile ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/73. Del pari, deve precisarsi che i “fatti di servizio” sono gli eventi e le circostanze strettamente connessi all’adempimento degli obblighi lavorativi del militare e che abbiano assunto, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale di immediata correlazione con le patologie riscontrate. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale contabile, va escluso l’operare di una presunzione -assoluta o relativa- di dipendenza dal servizio per gli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia provato soltanto che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso: la mera coincidenza temporale, infatti, non consente ex se di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge. Secondo ulteriore orientamento giurisprudenziale altrettanto consolidato, può costituire titolo per il conseguimento di pensione privilegiata anche una infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico:
questa, tuttavia, deve trovare in specifici episodi, condizioni, eventi correlati al servizio -che il ricorrente deve indicare ed adeguatamente documentare- concause in senso medico-legale, cioè fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all’insorgenza o ad un’evoluzione della malattia, così come concretamente manifestatasi.
3. Su queste premesse, il Decidente rileva che, nella propria bozza di CTU (Annesso A), trasmessa alle parti nel rispetto al termine indicato nell’ordinanza istruttoria n. 131/2025, l’ausiliario incaricato ha osservato che le infermità “Artrosi cervicale a modica incidenza funzionale”, “Artrosi dorsale a lieve incidenza funzionale”, “Artrosi lombare a modica incidenza funzionale”, “Discopatie multiple cervicali con ernia cervicale C6-C7 a lieve incidenza funzionale”, “Documentata protrusione discale L5-S1 e discopatie multiple lombari a modesta incidenza funzionale” NON possano essere considerate dipendenti da causa di servizio, né da concausa efficiente e determinante. Alle conclusioni trascritte, il CTU giunge “dopo attento esame della documentazione agli atti e a seguito della visita medico legale effettuata in occasione dell’inizio delle operazioni peritali”, puntualizzando che:
- dai rapporti informativi relativi al ricorrente non constano “eventi traumatici di servizio che abbiano potuto favorire l’insorgenza del processo artrosico”. Essi, anzi, “riportano lo svolgimento di un lavoro prevalentemente d’ufficio da parte del ricorrente e di attività effettuate anche all’esterno, soprattutto nei servizi di ordine pubblico”. Specificamente, nel rapporto informativo relativo al periodo 21.02.2017 - 29.07.2019, si fa riferimento ad attività svolte a bordo di autoveicoli, ma non viene specificato il chilometraggio percorso; ancora, nel rapporto informativo relativo al periodo che va dal 03.05.1994 al 20.02.2017, il peso movimentato, compreso l’utilizzo degli equipaggiamenti individuali, risulta riferito a soli 3 Kg, per giunta, con limitato riguardo ai servizi di ordine pubblico, dei quali non è però documentata la frequenza;
- i rapporti informativi, in sintesi, non danno conto di fattori, “quali traumi ripetuti del rachide o l’impiego in mansioni particolarmente usuranti per il rachide vertebrale, sia in termini di intensità che di durata, che possano consentire di correlare, con criteri scientifici e medico legali, il servizio con l’infermità”.
3.1. Inoltre, il CTU – pervenute alla sua attenzione le controdeduzioni tecniche (del ricorrente) alla bozza di parere socializzata alle parti -
conferma il giudizio di non dipendenza causale, escludendo che le stesse apportino “elementi nuovi che non siano stati accuratamente già presi in considerazione, né elementi tali da far modificare il proprio parere già reso”. Precisamente, l’ausiliario – anzitutto sottolineato che le note critiche del CTP operano un excursus di tutto il servizio espletato dal ricorrente, inferendone la pesantezza per il rachide e, quindi, l’attitudine causativa della patologia – sottolinea che:
- le proprie valutazioni medico-legali (in linea, perciò, con l’ordinanza istruttoria) devono fondarsi “essenzialmente sui rapporti di servizio”;
- dal riesame di questi ultimi risulta che: “nel periodo dal 01.02.1984 al 21.06.1988, il ricorrente, con la qualifica di Agente della Polizia di Stato, prestò servizio presso l’Ispettorato 8^ Zona di Palermo, svolgendo quasi esclusivamente attività di natura burocratica”; che “al termine del corso per la nomina a Vice Sovrintendente, fu assegnato alla Questura di Palermo Commissariato “Oreto-Stazione” dove rimase dal 22.06.1988 al 18.10.1990”
e che, in base al pertinente rapporto informativo, “il ricorrente svolse servizi con turnazione 8/14 e 14/20, come addetto alla Squadra di Polizia Giudiziaria”; che, inoltre, dal 29.10.1990 al 20.07.1991, il L.S. fu assegnato alla Questura di Agrigento e che, dal 01.08.1991 al 10.08.1993, egli prestò servizio alla Questura di Palermo Ufficio Prevenzione Generale, svolgendo le mansioni di coordinatore servizi esterni volanti;
- tale ultimo periodo, durato “solamente” due anni, è l’unico di effettiva operatività su volante;
- nel 1993, poi, il ricorrente fu trasferito alla Questura di Palermo Commissariato di Brancaccio con incarico di polizia giudiziaria
(aggiungendo che “di questo periodo non si hanno rapporti informativi”) e che, dal 03.05.1994 al 19.02.2017, il L.S. fu trasferito al Commissariato di P.S. Centro, dove, dal 03.05.1994 al 2003 e dal 25.02.2016 al 04.09.2016, fu impiegato all’Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza – Notifiche, dal 2003 al 30.10.2010, all’Ufficio Denunce; dall’01.11.2010 al 17.11.2013 e dal 05.09.2016 al 20.02.2017, fu impiegato nell’Ufficio Informativa; dal 18.11.2013 al 2016, fu impiegato nell’Anticrimine Interna. In questo periodo, il L. S. svolse servizi d’Ufficio, servizi di Ordine Pubblico ma NON svolse servizi a bordo di autoveicoli, né di motoveicoli, né su altri mezzi e, ancora, non svolse turni notturni. In questo stesso periodo di circa 23 anni, inoltre, il rapporto di servizio accenna al peso medio movimentato di 3 Kg solamente in occasione dei servizi di ordine pubblico, mentre le vibrazioni e gli scuotimenti al corpo intero risultano assenti.
- dalla scheda informativa dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Palermo, poi, si ricava che il ricorrente fu ivi impiegato, con decorrenza dal 21.02.2017, presso Ufficio Segreteria – Affari Generali in qualità di responsabile, svolgendo prevalentemente turni di servizio nella fascia 8/20, nonché servizi di ordine pubblico;
- nel 2019, il L.S. fu aggregato presso il Commissariato di P.S. Zisa –
Borgonuovo, per circa 6 mesi, mentre, nel 2020, lo stesso frequentò il corso di formazione per direttore di tiro a Nettuno, ferma la parentesi, nel 2018 e per giorni 13, presso il C.A.R.A. di Mineo (CT).
3.2. Ora, secondo il CTU, l’excursus lavorativo ricostruito non restituisce evidenza, eccetto il brevissimo periodo (2 anni) di servizio alle volanti, servizi comportanti croniche e notevoli sollecitazioni microtraumatiche sulla colonna vertebrale ovvero movimentazioni manuali dei carichi, mantenimento di posture incongrue o esposizione ad intense vibrazioni trasmesse al corpo intero. Sicché, i rilievi critici contenuti nelle osservazioni del CTP, non emergano elementi nuovi che non siano stati accuratamente già presi in considerazione, né elementi tali da far modificare il proprio parere già reso.
4. Posto quanto sopra, questo Giudicante rammenta che il Decidente non è tenuto a particolari oneri motivazionali ove ritenga di aderire alle conclusioni del CTU (ex plurimis, questa Sezione, sentt.
nn. 321/2025, 24/2024, 836/2022; Cass., sez. II, sent. n. 15568/2022).
E, in effetti, non si ravvisano ragioni, in concreto, per discostarsi dalle motivate valutazioni contenute nel citato parere e più sopra ricostruite. Le stesse infatti sono corrette sotto il profilo metodologico-procedurale, in quanto rese sulla base della articolata ricostruzione dei precedenti di servizio dell’interessato, della documentazione sanitaria ed amministrativa in atti (che il CTU evidenzia essere stata “letta e valutata” e, implicitamente, “trascritta”:
p. 3) e degli esiti della visita diretta del ricorrente. Le stesse, inoltre, sono sufficientemente motivate e, in fine, non ulteriormente sottoposte a critica dalle parti.
5. Il ricorso, in conclusione, va respinto e, la natura tecnica dell’accertamento sotteso alla decisione, giustifica ex art. 31 co. 3 c.g.c.
la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino Firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 15 aprile 2026 Pubblicata il 15 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)