Articolo 9 della Legge 4 marzo 2009, n. 15
Articolo 8Articolo 10
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20 marzo 2009
Art. 9. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL) 1. Dopo l' articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 , e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (ulteriori attribuzioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 99 della Costituzione il CNEL:
a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualita' dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attivita' compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti".
2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nota all' art. 9:
- La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n. 3 e' stata modificata dalla presente legge mediante l'aggiunta dell'art. 10-bis.».
Entrata in vigore il 20 marzo 2009
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