CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANTE:1A CALAFIORE;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 159 del 2023 resa nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con Sez. 3, 16/11/2017, ha rideterminato la pena irrogata a SC RT in mesi sei di reclusione ed euro 7746 di multa e la pena irrogata a AS RT in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 7.746 di multa. Con la medesima sentenza, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1985/2015, nei confronti di SC RT, per estinzione del reato per prescrizione fino al 26 dicembre 2008, e, Penale Sent. Sez. 4 Num. 1966 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 19/12/2023 nei confronti di AS RT, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, rinviando ad altra ezione della Corte d'appello per le rispettive determinazioni delle pene ed in ordine alla eventuale sospensione della pena quanto alla posizione di SC RT. Agli imputati era stato contestato il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 40, comma 1) lett. c), e 4, d.lgs. n.504 del 1995, per avere, nella qualità di amministratori effettivi della FRA.M.Oil s.r.I., che gestiva un deposito commerciale per la vendita di prodotti energetici ed oli minerali, impiegato per uso diverso litri 132.438 di gasolio agricolo e 18847 di benzina agricola, prodotti petroliferi destinati ad usi soggetti ad imposta o a maggior imposta. 2. La Corte d'appello, alla luce della riqualificazione del fatto operata della sentenza rescindente della Suprema Corte, ha ritenuto di applicare a AS RT, considerato che la condotta si era protratta dal 9 febbraio 2007 all'aprile 2009 e che era stata contestata la recidiva reiterata specifica, la pena sopra indicata di anni uno e mesi tre di reclusione (di cui la pena base pari a mesi 9 di reclusione aumentata di due terzi per la recidiva), oltre alla somma di euro 7.746 di multa, pari al minimo previsto ex art. 40/comma 11 d.lgs. n. 504 del 1995. Quanto invece a SC RT, preso atto dell'avvenuta prescrizione del reato per il periodo precedente al 26 dicembre 2008 e che la condotta era proseguita sino all'aprile 2009, ha applicato la pena nel minimo edittale previsto i sopra indicato. Non è stata concessa la sospensione della pena, posto che l'imputata non era incensurata, avendo subito condanna per il reato p. e p. dall'art. 216, comma 1 n. 1) e dell'art. 2, R.D. n. 267 del 1942, con condanna ad anni uno e mesi 8 di reclusione, per cui aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso tale sentenza ricorre il solo difensore di AS %dacci°, avvocato Biagio Palamà, in forza di un solo motivo, che si riporta, nei limiti di quanto strettamente interessante per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen.), relativo all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., con cui lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione. 3.1. Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione relativamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. e la valutazione in ordine alla stessa adeguatezza della pena, vulnus aggravato dal fatto che la pena base non era stata indicata nel minimo ed aveva poi subito l'aggravamento nella misura di due terzi. 4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il motivo è manifestamente infondato. 2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (vd. ex plurimis Sez. 3, 23/11/2022, (ud. 23/11/2022, dep. 20/03/2023), n.11557), l'art. 132 cod.pen., riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, bilanciandolo e circoscrivendolo, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso, e d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 c.p. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio. 6. Il giudice, nel fissare la pena - ed innanzitutto la pena-base -deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto della condotta del reo (art. 133 cod.pen., comma 1), e di quella di prevenzione generale, che tiene conto della capacità a delinquere del medesimo (art. 133 cod.pén., comma 2), ma necessariamente anche della funzione rieducativa che concorre con quella retributiva, dovendo la pena, in ragione del parametro costituzionale, essere individualizzata, in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari e all'obiettivo della rieducazione del condannato. 7. Dunque, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale. L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex plurimis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189). Ed in tale evenienza non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell'imputato. 8. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha applicato una pena-base (9 i L, mesi -reclusione ed il minimo della multa) che si colloca al di sopra del medio edittale, in quanto la Éiai ll'alpplicabile ratione temporisk prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. Il trattamento sanzionatorio, rideterminato in aumento è stato, comunque, adeguatamente motivato, con riferimento alla recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p., che comporta, nel caso in cui il recidivo commetta un altro reato non colposo e si tratti dei casi previsti dal secondo comma, come è nel caso di specie, l'aumento di due terzi. 9. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidenté‘ , '
udita la relazione svolta dal Consigliere DANTE:1A CALAFIORE;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 159 del 2023 resa nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con Sez. 3, 16/11/2017, ha rideterminato la pena irrogata a SC RT in mesi sei di reclusione ed euro 7746 di multa e la pena irrogata a AS RT in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 7.746 di multa. Con la medesima sentenza, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1985/2015, nei confronti di SC RT, per estinzione del reato per prescrizione fino al 26 dicembre 2008, e, Penale Sent. Sez. 4 Num. 1966 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 19/12/2023 nei confronti di AS RT, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, rinviando ad altra ezione della Corte d'appello per le rispettive determinazioni delle pene ed in ordine alla eventuale sospensione della pena quanto alla posizione di SC RT. Agli imputati era stato contestato il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 40, comma 1) lett. c), e 4, d.lgs. n.504 del 1995, per avere, nella qualità di amministratori effettivi della FRA.M.Oil s.r.I., che gestiva un deposito commerciale per la vendita di prodotti energetici ed oli minerali, impiegato per uso diverso litri 132.438 di gasolio agricolo e 18847 di benzina agricola, prodotti petroliferi destinati ad usi soggetti ad imposta o a maggior imposta. 2. La Corte d'appello, alla luce della riqualificazione del fatto operata della sentenza rescindente della Suprema Corte, ha ritenuto di applicare a AS RT, considerato che la condotta si era protratta dal 9 febbraio 2007 all'aprile 2009 e che era stata contestata la recidiva reiterata specifica, la pena sopra indicata di anni uno e mesi tre di reclusione (di cui la pena base pari a mesi 9 di reclusione aumentata di due terzi per la recidiva), oltre alla somma di euro 7.746 di multa, pari al minimo previsto ex art. 40/comma 11 d.lgs. n. 504 del 1995. Quanto invece a SC RT, preso atto dell'avvenuta prescrizione del reato per il periodo precedente al 26 dicembre 2008 e che la condotta era proseguita sino all'aprile 2009, ha applicato la pena nel minimo edittale previsto i sopra indicato. Non è stata concessa la sospensione della pena, posto che l'imputata non era incensurata, avendo subito condanna per il reato p. e p. dall'art. 216, comma 1 n. 1) e dell'art. 2, R.D. n. 267 del 1942, con condanna ad anni uno e mesi 8 di reclusione, per cui aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso tale sentenza ricorre il solo difensore di AS %dacci°, avvocato Biagio Palamà, in forza di un solo motivo, che si riporta, nei limiti di quanto strettamente interessante per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen.), relativo all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., con cui lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione. 3.1. Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione relativamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. e la valutazione in ordine alla stessa adeguatezza della pena, vulnus aggravato dal fatto che la pena base non era stata indicata nel minimo ed aveva poi subito l'aggravamento nella misura di due terzi. 4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il motivo è manifestamente infondato. 2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (vd. ex plurimis Sez. 3, 23/11/2022, (ud. 23/11/2022, dep. 20/03/2023), n.11557), l'art. 132 cod.pen., riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, bilanciandolo e circoscrivendolo, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso, e d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 c.p. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio. 6. Il giudice, nel fissare la pena - ed innanzitutto la pena-base -deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto della condotta del reo (art. 133 cod.pen., comma 1), e di quella di prevenzione generale, che tiene conto della capacità a delinquere del medesimo (art. 133 cod.pén., comma 2), ma necessariamente anche della funzione rieducativa che concorre con quella retributiva, dovendo la pena, in ragione del parametro costituzionale, essere individualizzata, in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari e all'obiettivo della rieducazione del condannato. 7. Dunque, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale. L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex plurimis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189). Ed in tale evenienza non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell'imputato. 8. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha applicato una pena-base (9 i L, mesi -reclusione ed il minimo della multa) che si colloca al di sopra del medio edittale, in quanto la Éiai ll'alpplicabile ratione temporisk prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. Il trattamento sanzionatorio, rideterminato in aumento è stato, comunque, adeguatamente motivato, con riferimento alla recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p., che comporta, nel caso in cui il recidivo commetta un altro reato non colposo e si tratti dei casi previsti dal secondo comma, come è nel caso di specie, l'aumento di due terzi. 9. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidenté‘ , '