Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5074
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

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Ai fini della configurabilità del delitto di violenza mediante maltrattamenti previsto dall'art. 195 cod. pen. mil. pace, nel generico termine di maltrattamenti vanno compresi non solo i cattivi trattamenti consistenti in attività intermedie tra percosse e ingiurie, ma tutte quelle attività, difficilmente classificabili, che consistono in atti di abuso o che provocano pregiudizio fisico, pur senza ledere l'incolumità personale, o che consistono in fatti cd. di ingiuria reale che si sostanziano comunque in una condotta oltraggiosa.

La giurisdizione dei giudici militari in tempo di pace è subordinata a un duplice limite: uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. (Fattispecie relativa ad ordine, impartito da un superiore a un inferiore a titolo di punizione per un'infrazione commessa sul servizio, di eseguire flessioni sulle braccia, nel quale la S.C. ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 195 cod. pen. mil. pace, e non il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5074
    Data del deposito : 21 settembre 1999

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