Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4442
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Sentenza 28 marzo 2001

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Nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4442
    Data del deposito : 28 marzo 2001

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