Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
Nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. RI GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RO AC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCAGLIONE FR, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
TR RI TA, AC FR, AC RI TR, AC AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 128/97 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Scaglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ES MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza pubblicata il 17 dicembre 1997, n. 128, dichiarava inammissibile l'opposizione alla stima della indennità di espropriazione di un terreno posto in Comune di Postigliola, proposta dai proprietari RI UD BE, ES MA, RI IZ MA, NN MA e società a r.l. ON G.Rmacrì" nei confronti del Ministero dei beni culturali e ambientali - espropriante -, sul rilievo che la pronuncia del decreto di esproprio, integrante una condizione della azione, insussistente al tempo della proposizione della domanda, non era intervenuta neppure al momento della decisione. Quanto al regolamento delle spese del giudizio, la Corte di merito rilevava "che l'opposizione avverso la stima definitiva della commissione provinciale costituiva un atto necessitato allo scopo di impedire che le relative determinazioni diventassero definitive e non più impugnabili, per scadenza dei termini previsti, nella ragionevole prospettiva della sopravvenienza del decreto di esproprio" e riteneva che tali "argomentazioni" giustificassero "la condanna del Ministero convenuto al rimborso delle spese del giudizio a favore degli attori.
Contro questa sentenza il Ministero dei beni culturali e ambientali ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione.
Ha resistito con controricorso la sola società a r.l. ON G.R. MA".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo di ricorso il Ministero dei beni culturali e ambientali, prospettando "violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, e 92 c.p.c. e 24 c. 2 Cost.", nonché vizio di motivazione, critica la decisione per avere la Corte di merito disatteso il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, adducendo l'argomento, in sè infondato, che gli attori erano stati costretti a promuovere l'opposizione per cautelarsi rispetto ad eventuali decadenze, ma riconoscendo la legittimità del comportamento del Ministero che aveva provveduto a prorogare i termini di compimento della espropriazione a norma dell'art. 13, comma 2, legge 2559/1865. La decisione impugnata ha dunque implicitamente fondato la responsabilità del Ministero in ordine alle spese processuali sul disposto dell'art. 92, primo comma, seconda parte, c.p.c. (per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c.), ma non ha prospettato alcun comportamento processuale dello stesso Ministero rilevante al riguardo, non potendo essere a quel fine considerato il contegno extraprocessuale della Amministrazione (nella conduzione del procedimento di espropriazione), riconosciuto esplicitamente per altro - con palese contraddizione - del tutto legittimo. La censura è fondata.
Il regolamento delle spese adottato dalla Corte di merito disattende infatti il principio della soccombenza, essendo stato il rimborso delle spese del giudizio, a favore degli attori integralmente soccombenti, posto a carico del Ministero, convenuto in giudizio con una azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso. Nè le "argomentazioni" addotte sul punto dalla Corte di merito per provvedere "indipendentemente dalla soccombenza" involgono alcun apprezzamento sul contegno processuale del Ministero convenuto, come fonte di responsabilità a norma dell'art. 92, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c. (per trasgressione del dovere di lealtà e probità ex art. 88), essendo prospettata al riguardo una presunta esigenza di cautela difensiva (che avrebbe giustificato la iniziativa di tutela giudiziaria) che non rimanda, neppure indirettamente, alla condotta della parte convenuta e per altro è, in sè, priva di fondamento. Basti infatti, considerare che il sistema della legge 865/1971 garantisce il contraddittorio con il proprietario, al quale è data comunicazione della indennità definitiva, a mezzo avviso notificato nelle forme degli atti processuali (art. 15), decorrendo il termine per l'opposizione (art. 19) dalla consecutiva pubblicazione della relazione di stima, mentre in ogni caso (a seguito della sentenza 67/1990 della Corte Costituzionale) è riconosciuta allo interessato la facoltà di agire per la determinazione della indennità "dal momento in cui egli perde la proprietà del bene" e dunque dal momento della pronuncia del decreto di espropriazione, a lui notificato a norma dell'art. 13 stessa legge.
La società resistente afferma nel controricorso che la Corte di merito, nell'addossare le spese alla Amministrazione, avrebbe tenuto conto della soccombenza virtuale (valutando l'esito della disposta consulenza tecnica), ma è agevole obbiettare, al riguardo, non solo che diversamente motivata è la decisione - sul punto - della sentenza impugnata, ma, innanzitutto, che la pronuncia dl inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice, mentre alla considerazione della soccombenza potenziale il giudice orienta il regolamento delle spese quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda.
Accolto dunque il ricorso del Ministero per i beni e le attività culturali e cassata la sentenza impugnata nel punto del regolamento delle spese del giudizio, la causa è rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Reggio Calabria perché provveda in ordine alle spese (anche di questa fase) del giudizio, attenendosi al principio della soccombenza, eventualmente valutando se sussistano nella specie motivi che - in deroga a tale principio - giustifichino la compensazione a norma dell'art. 92.,comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo del regolamento delle spese e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, ad altra sezione della Corte di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001