CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34567 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo i( pt • L ie-QA udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 34567 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. TA IA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 dicembre 2022, con la quale, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 7 luglio 20117, è stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 80,00 di multa, in ordine al reato di tentato furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 2 giugno 2017, perché, in concorso con NO AN, al fine di trarne profitto, sotto il costante controllo di RR RO, addetto alla sicurezza del supermercato "Esselunga" di Moncalieri, dopo aver posto all'interno di un carrello numerosi prodotti alimentari prelevati e dopo essere uscito senza acquisti dal supermercato, aveva aperto il cancelletto riservato all'entrata dei clienti, agevolando l'uscita del carrello condotto dal correo, per poi essere bloccato dall'addetto alla sicurezza nel parcheggio antistante il supermercato. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe applicato la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, pur non ricorrendone i presupposti di fatti), Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito, pur avendo applicato la citata circostanza aggravante, ha in realtà accertato che l'azione criminosa non si era perfezionata e che il contegno dell'imputato non era stato idoneo a trarre alcuno in inganno, considerando che lo stesso non era riuscito a eludere la sorveglianza dei dipendenti in servizio nel supermercato. 2.2. Con memoria dell'8 maggio 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto premettere che, in tema di furto, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., qualora l'agente si introduca in un locale non attraverso il normale ingresso, ma attraverso una finestra, non assumendo a tal fine rilievo né l'altezza dell'apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta, dal momento che la ratio dell'aggravante risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell'inviolabilità dei passaggi non naturali e che il concetto di "frode" racchiude 2 qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose (Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Ponticello, Rv. 277153). Nel caso di specie, il giudice di merito ha applicato la circostanza aggravante in esame, dopo aver accertato che il carrello con i prodotti prelevati dagli scaffali era stato fatto uscire dalla barriera di entrata dell'utenza del supermercato, in quanto sprovvista di sensori anti-taccheggio, barriera che era stata fatta aprire dall'imputato (il quale era uscito dal supermercato senza acquisti), così da consentire al correo di provare a fuggire con la merce sottratta, a nulla rilevando che gli stessi erano stati fermati dall'addetto alla sicurezza del supermercato prima di riuscire a dileguarsi. La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie i sopra citati principi di diritto al caso di specie, fornendo sul punto idonea motivazione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2023 •
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo i( pt • L ie-QA udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 34567 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. TA IA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 dicembre 2022, con la quale, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 7 luglio 20117, è stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 80,00 di multa, in ordine al reato di tentato furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 2 giugno 2017, perché, in concorso con NO AN, al fine di trarne profitto, sotto il costante controllo di RR RO, addetto alla sicurezza del supermercato "Esselunga" di Moncalieri, dopo aver posto all'interno di un carrello numerosi prodotti alimentari prelevati e dopo essere uscito senza acquisti dal supermercato, aveva aperto il cancelletto riservato all'entrata dei clienti, agevolando l'uscita del carrello condotto dal correo, per poi essere bloccato dall'addetto alla sicurezza nel parcheggio antistante il supermercato. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe applicato la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, pur non ricorrendone i presupposti di fatti), Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito, pur avendo applicato la citata circostanza aggravante, ha in realtà accertato che l'azione criminosa non si era perfezionata e che il contegno dell'imputato non era stato idoneo a trarre alcuno in inganno, considerando che lo stesso non era riuscito a eludere la sorveglianza dei dipendenti in servizio nel supermercato. 2.2. Con memoria dell'8 maggio 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto premettere che, in tema di furto, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., qualora l'agente si introduca in un locale non attraverso il normale ingresso, ma attraverso una finestra, non assumendo a tal fine rilievo né l'altezza dell'apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta, dal momento che la ratio dell'aggravante risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell'inviolabilità dei passaggi non naturali e che il concetto di "frode" racchiude 2 qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose (Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Ponticello, Rv. 277153). Nel caso di specie, il giudice di merito ha applicato la circostanza aggravante in esame, dopo aver accertato che il carrello con i prodotti prelevati dagli scaffali era stato fatto uscire dalla barriera di entrata dell'utenza del supermercato, in quanto sprovvista di sensori anti-taccheggio, barriera che era stata fatta aprire dall'imputato (il quale era uscito dal supermercato senza acquisti), così da consentire al correo di provare a fuggire con la merce sottratta, a nulla rilevando che gli stessi erano stati fermati dall'addetto alla sicurezza del supermercato prima di riuscire a dileguarsi. La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie i sopra citati principi di diritto al caso di specie, fornendo sul punto idonea motivazione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2023 •