Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, la parte civile che ha chiesto e ottenuto l'emissione del relativo provvedimento ha diritto, a pena di nullità a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, all'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame.
Commentari • 7
- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione dellaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
Leggi di più… - 2. Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazioneGiulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza qui presentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l'annullamento della misura, disponendo la contestuale restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo, oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178 lett. c) …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni unite tornano sulla legittimazione della parte civile aGiulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno stabilito che «il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell'udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all'udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare le nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.»[1]. Per meglio comprendere la portata della pronuncia …
Leggi di più… - 4. Sequestro preventivo, revoca, parte civile, ricorso per Cassazione, legittimazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2015
- 5. Parte civile: no al ricorso per cassazione contro annullamento del sequestroAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2007, n. 40831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40831 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 10/10/2007
Dott. MORGIGNI ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 1303
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 010278/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA OB, N. IL 28/10/1939;
2) CA MO, N. IL 06/04/1969;
3) OL ON, N. IL 03/08/1950;
avverso ORDINANZA del 07/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Iorio Paolo che ha concluso per l'accoglimento del proprio scritto.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 7.12.2006, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, annullava l'ordinanza di sequestro conservativo emessa in data 15.11.2006 su istanza delle parti civili CA RT e CA IM nel giudizio pendente nei confronti di OL ON, imputato del delitto di cui all'art. 644 c.p., commi 1 e 5: sequestro avente ad oggetto le quote di partecipazione intestate all'imputato della s.n.c. Immobiliare 2E e della s.r.l. Pizzabilandia, nonché tre immobili in Pereto (AQ) di proprietà del medesimo OL.
1.2. Avverso l'ordinanza del riesame hanno proposto ricorso per Cassazione CA RT e CA IM, per mezzo del difensore e procuratore speciale chiedendo;
1) in via principale di dichiarare la nullità del procedimento ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e quindi di annullare ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1, l'ordinanza impugnata;
2) in via subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p. in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 1, "nella parte in cui non prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del riesame"; 3) in ogni caso di annullare per violazione dell'art. 125 c.p.p. in particolare per manifesta illogicità e apoditticità della motivazione l'ordinanza impugnata.
Il difensore dell'OL, presente all'udienza camerale, ha altresì depositato memoria scritta in cui deduce l'insussistenza del fumus e del periculum, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura in punto di integrità del contraddittorio.
La peculiarità della fattispecie è rappresentata dal fatto che si verte in tema di sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dalla parte civile, in riferimento alla quale il rispetto della regola del contraddittorio è presidiato dalla previsione di carattere generale della nullità stabilita dall'art. 178 c.p.p., lett. c, ove non ne sia assicurato l'intervento nel procedimento. In tale prospettiva è stata affermata da questa S.C. la necessità di una lettura coordinata dell'art. 324 c.p.p., comma 6, e del citato art. 178 c.p.p., in base alla quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato anche alla parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato il provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, ai sensi dell'art. 316 c.p.p., comma 2, al fine di assicurarne l'intervento nel procedimento (Cass. sez. 2, 9 marzo 2006, n. 11887). È stato, altresì, evidenziato che la norma di cui all'art. 324 c.p.p., comma 6, nella parte in cui indica come destinatari dell'avviso soltanto il Pubblico Ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta (di riesame), contiene un'indicazione non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile;
in tale prospettiva si è ritenuto che la parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato un provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell'imputato ai sensi dell'art. 316 c.p.p., comma 2, deve essere avvisata, quale persona "interessata", ai sensi del comb. disp. dell'art. 324 c.p.p., comma 6, prima parte e art. 127 c.p.p., comma 1, dell'udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame che avverso detto provvedimento sia stata avanzata dall'imputato (Cass. sez. 5, 12 dicembre 2003 n. 2047; Cass. sez. 1, 7 luglio 1997, n. 4695). Non si ignora il diverso approdo delle SS.UU. (sentenza n. 23 del 1997, la quale ha circoscritto il richiamo contenuto nell'art. 324 c.p.p., comma 6, al precedente art. 127 c.p.p., alle modalità di espletamento del procedimento); ritiene, però, il Collegio che il principio, senz'altro condivisibile con riguardo al sequestro probatorio ovvero al sequestro preventivo, non è operante, nel caso che ci occupa, del sequestro conservativo disposto ad istanza della parte civile.
In definitiva non risulta che la parte civile abbia avuto preventivo avviso dell'udienza fissata in sede di riesame del sequestro dalla stessa chiesto e ottenuto;
di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007