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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1580/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239029159718 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021322829 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4097/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'agenzia delle entrate riscossione, la società “Ricorrente_1 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante p.t, dottor la rosa Rappresentante_1, impugnava l'intimazione di pagamento numero 29320239029159718, notificata il 19/12/2023, relativa tra l'altro, alla cartella di pagamento numero
29320190021322829, asseritamente notificata il 16/1/2020, relativa a Irap per l'anno 2016, di importo pari ad euro 2.294,00, oltre sanzioni e interessi.
A fondamento del ricorso non ho posti seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento impugnata;
2) nullità dell'atto impugnato per prescrizione del credito e decadenza dall'azione di riscossione ex articolo
25 d.p.r. 602/73.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'ADER, la quale eccepiva che era stata tentata la notifica a mezzo PEC al destinatario e che, poiché l'indirizzo risultava inesistente, era stato effettuato il deposito telematico presso “InfoCamere
S.C.p.A.”.
Memoria del 5/11/2025 la ricorrente eccepiva l'assenza di produzione in ordine all'adempimento descritto dall'ADER.
All'udienza del 21.11.2025 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, come rilevato da parte ricorrente nelle memorie integrative del 5.11.2025, l'Agenzia delle entrate- riscossione ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 60 ter c. 3 lett. 6 d.p.r. 600/73 consistenti nel deposito dell'atto nell'area riservata del sito internet “InfoCamere S.C.p.A., nella pubblicazione, entro il secondo giorno successivo, nell'avviso di deposito presso il medesimo sito internet per la durata di quindici giorni e, infine, nella spedizione al destinatario della successiva raccomandata informativa.
Né può tenersi conto, a tal fine, dell'interrogazione a sistema allegata alle controdeduzioni della resistente, trattandosi di documentazione priva di efficacia probatoria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione XIV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1580/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239029159718 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021322829 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4097/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'agenzia delle entrate riscossione, la società “Ricorrente_1 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante p.t, dottor la rosa Rappresentante_1, impugnava l'intimazione di pagamento numero 29320239029159718, notificata il 19/12/2023, relativa tra l'altro, alla cartella di pagamento numero
29320190021322829, asseritamente notificata il 16/1/2020, relativa a Irap per l'anno 2016, di importo pari ad euro 2.294,00, oltre sanzioni e interessi.
A fondamento del ricorso non ho posti seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento impugnata;
2) nullità dell'atto impugnato per prescrizione del credito e decadenza dall'azione di riscossione ex articolo
25 d.p.r. 602/73.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'ADER, la quale eccepiva che era stata tentata la notifica a mezzo PEC al destinatario e che, poiché l'indirizzo risultava inesistente, era stato effettuato il deposito telematico presso “InfoCamere
S.C.p.A.”.
Memoria del 5/11/2025 la ricorrente eccepiva l'assenza di produzione in ordine all'adempimento descritto dall'ADER.
All'udienza del 21.11.2025 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, come rilevato da parte ricorrente nelle memorie integrative del 5.11.2025, l'Agenzia delle entrate- riscossione ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 60 ter c. 3 lett. 6 d.p.r. 600/73 consistenti nel deposito dell'atto nell'area riservata del sito internet “InfoCamere S.C.p.A., nella pubblicazione, entro il secondo giorno successivo, nell'avviso di deposito presso il medesimo sito internet per la durata di quindici giorni e, infine, nella spedizione al destinatario della successiva raccomandata informativa.
Né può tenersi conto, a tal fine, dell'interrogazione a sistema allegata alle controdeduzioni della resistente, trattandosi di documentazione priva di efficacia probatoria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione XIV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.