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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7416 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2452/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL IN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025,
vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv.ti Giovanni De' Parte_1 P.IVA_1
NI Di RC, UN AR e LE IE.
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha richiamato le conclusioni formulate con l'atto di appello che si riportano:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 4405/2019 depositata e pubblicata il 26.02.2019
e notificata il 27.02.2019 e per l'effetto così giudicare: In via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente n. 03/001338/0045 e al finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente e per l'effetto dichiarare l'illegittima applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto per le ragioni versate in atti;
2 2) accertare, in conseguenza della illegittimità delle condizioni economiche applicate a rapporti bancari oggetto di causa, il saldo dei rapporti per cui è causa applicando l'azzeramento delle remunerazioni ex art. 1815, II comma, c.c. o applicando i criteri legali sostitutivi ex art. 117, comma
7 T.u.b;”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata:
a) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza Parte_1 dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
b) in via preliminare dichiarare improponibile e/o inammissibile l'appello proposto da Parte_1 per i motivi tutti dedotti in narrativa;
[...]
c) nel merito rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto e, comunque, non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
d) in via istruttoria rigettare le richieste di parte appellante in quanto infondate, inconferenti e/o comunque inammissibili per i motivi tutti dedotti in narrativa;
e) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
Cont
(d'ora in poi anche solo o ), riferendo di avere Controparte_1 CP_1
intrattenuto con l'istituto di credito il conto corrente n. 03/001338/0045, acceso in data
22.4.1999, e il finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente per l'importo di € 150.000,00, stipulato in data 29.11.2007.
3 L'attrice lamentava che la aveva illegittimamente applicato interessi anatocistici, CP_1
commissioni di massimo scoperto e interessi usurari a tali rapporti, in totale spregio della normativa bancaria e delle disposizioni regolamentari di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti, addebitando all'attrice somme non dovute per un importo complessivo, alla data del 31.3.2015, di € 135.502,20.
In particolare la aveva applicato interessi anatocistici ai rapporti in violazione CP_1
della disciplina dettata dalla delibera CICR 2000 sia per i contratti già in essere alla sua entrata in vigore sia per le nuove convenzioni.
Con riferimento al rapporto di conto corrente 03/001338/0045, risalente al 1999, la CP_1
non aveva provveduto all'adeguamento richiesto dall'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000,
Parte_ posto che non era stata trasmessa alcuna comunicazione di adeguamento a entro il 31
gennaio 2000.
Pertanto la società attrice chiedeva accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente e al finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente e per l'effetto dichiarare l'illegittima applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto. Chiedeva inoltre di accertare conseguentemente il saldo dei rapporti, applicando l'azzeramento delle remunerazioni ex art. 1815, comma 2, c.c., oppure l'art. 117 , comma 7,
T.U.B.. Infine chiedeva condannare la convenuta a restituire quanto indebitamente percepito, per le ragioni esposte, nella misura di € 135.502,20 (per il periodo fino al 31.3.2015)
e delle ulteriori somme per il periodo successivo, con rivalutazione monetaria e interessi legali sin dall'apertura dei rapporti bancari dedotti in causa, per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa.
Contr La , oltre a dedurre l'infondatezza di tutte le pretese attoree, eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione con riguardo a tutte le rimesse effettuate sul conto corrente oltre il decennio anteriore alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio.
4 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4405/2019, rigettava le domande attoree,
ritenendole non provate, e riteneva generica la stessa allegazione dei presupposti.
3. La società attrice ha proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato che le proprie allegazioni erano in realtà specifiche e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito le singole contestazioni.
Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione in sentenza secondo cui la CP_1
aveva dato dimostrazione di essersi adeguata al dettato della Delibera del CICR del 9.2.2000
in tema di anatocismo.
In particolare ha riaffermato che per il periodo precedente al 1 luglio 2000 non era possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, che per il periodo successivo non era stata data prova dell'ottemperanza all'art. 7 della CICR né mediante ulteriore pattuizione né mediante pubblicazione in Gazzetta dell'adeguamento e comunicazione al cliente, e che comunque a partire dal 1.1.2014 era vietata qualsiasi forma di anatocismo.
Con particolare riferimento al contratto di apertura di credito, l'appellante ha ribadito la mancata sottoscrizione specifica della pattuizione della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000.
Con il terzo motivo l'appellante ha ribadito che dalla perizia econometrica, di cui ha riportato i sintetici risultati, risultava il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri, sulla base della formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia e ha dedotto che non poteva applicarsi al contratto di apertura di credito in conto corrente il principio dell'irrilevanza dell'usura c.d. sopravvenuta sancito dalle Sezioni Unite nel 2017 con riferimento al mutuo,
trattandosi di rapporto in cui gli interessi erano ricollegati al concreto utilizzo del credito.
Con il quarto motivo ha lamentato che le pattuizioni delle commissioni di massimo scoperto erano indeterminate, così come era già stato specificamente dedotto nel primo grado di giudizio, e infatti non erano indicati contemporaneamente la percentuale degli interessi applicati, le modalità e criteri di calcolo degli interessi, il periodo di riferimento e la base di calcolo.
5 In particolare, quanto al contratto n. 03/001338/0045, la c.m.s. era genericamente indicata nella misura dello 0,6250% e, quanto al rapporto di finanziamento con apertura di credito in conto corrente, tale commissione entro il fido era genericamente indicata nella misura di
0,250 entro il fido e di 0,90 oltre il fido.
In ogni caso non vi era stato alcun successivo adeguamento contrattuale della commissione di massimo scoperto ai mutamenti normativi intercorsi durante il rapporto,
con conseguente violazione dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. n. 2/2009, per il periodo dal 1.7.2009 e fino al 28.12.2011, dell'art. 117 T.U.B.
per il periodo dal 29.12.2011 e fino al 1.10.2012, dell'art. 117 bis T.U.B. e della delibera CICR
del 30.6. 2012 n. 644 per il periodo dal 2.10.2012.
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la contestazione relativa alla mancata indicazione dell'ISC e alla conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B..
Con il sesto motivo ha lamentato il mancato espletamento di C.T.U., ritenuta erroneamente esplorativa.
4. La ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1
dell'art. 342 c.p.c.
Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto riferita a un rapporto di conto corrente ancora in corso e non avendo parte appellante specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi.
L'appellata ha dedotto che tale inammissibilità si estendeva, peraltro, anche alle domande c.d. presupposte aventi a oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse a esse sotteso non poteva essere isolato e prescindere dalla
6 richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna.
In via preliminare e subordinata la ha comunque ribadito l'eccezione di CP_1
prescrizione dell'azione di ripetizione svolta da parte attrice con riferimento a tutte le rimesse per le quali era decorso un periodo superiore a quello decennale, avuto riguardo a eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla controparte.
5. In data 17.6.2025 è stata emessa sentenza non definitiva n. 3808/2025 con cui è stato affermato che sussisteva l'interesse della società attrice a far valere le ragioni di nullità del rapporto, così come alla conseguente rideterminazione del saldo, tenuto conto dei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e dell'eventuale ripetibilità di rimesse aventi carattere solutorio non prescritte, pur trattandosi di conto ancora aperto alla data di introduzione del giudizio.
E' stato accolto solo il motivo d'appello relativo alla illegittimità dell'anatocismo e all'omessa epurazione delle competenze per anatocismo.
6. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo istruttorio per la rideterminazione del saldo ed è stato nominato C.T.U. al quale è stato chiesto di rideterminare il rapporto dare/avere del conto corrente per cui è causa:
- eliminando la capitalizzazione degli interessi;
- nel caso di documentazione incompleta, partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati;
- individuando in apposito elenco, sulla base del saldo rettificato, per il periodo anteriore al 30.3.2007, i pagamenti eseguiti dal cliente che avessero natura solutoria, per tale
7 intendendosi i versamenti eseguiti in assenza di fido ovvero, in ipotesi di concessione di un fido, quella parte del versamento eccedente il limite del fido;
- provvedendo a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie,
tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista dovevano essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale.
7. Il saldo rideterminato dal C.T.U. per il conto corrente n. 1338 alla data del 29.9.2017
(data finale dell'ultimo estratto disponibile), ottenuto applicando le indicazioni fornite dalla
Corte nel quesito, risulta a debito di ed è pari a - € 12.239,68 a fronte di Parte_1
un saldo indicato dalla banca in estratto conto in pari data, invece, è negativo e pari a - €
40.835,71.
Nonostante le generiche osservazioni di parte appellante, deve ritenersi condivisibile il metodo di ricalcolo, in quanto conforme a quanto indicato nel quesito, essendosi proceduto alla rettifica del saldo per l'intero periodo e poi all'espunzione delle rimesse solutorie.
Le osservazioni della banca non sono conferenti in quanto miranti a rimettere in discussione i principi già affermati con la sentenza non definitiva.
La domanda può trovare accoglimento in tali limiti, mediante accertamento del saldo negativo del conto corrente in misura minore rispetto al saldo banca.
8. Tenuto del accoglimento solo parziale delle domande attoree possono essere compensate integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e possono essere poste le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara che il saldo per il conto corrente n. 1338
alla data del 29.9.2017 (data finale ultimo estratto disponibile), risulta a debito di
[...]
[...]
[...]
[...] un importo di € 12.239,68 a fronte di un saldo indicato dalla banca in estratto CP_3
conto in pari data a debito dell'appellante di € 40.835,71;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL PO LL IN
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