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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1214 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Piazza Vincenzo Consolo C.F._1
n. 18 98076 Sant'Agata di Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. SPANO'
RENATA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA 301 BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA
NT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/04/2020 la ricorrente ha agito per Parte_1 ottenere il pagamento degli arretrati di assegni per il nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti, deducendo di avere presentato domanda amministrativa in data 17/10/2018 e che l' avrebbe illegittimamente riconosciuto la CP_2 prestazione solo da 01/12/2018, negando gli arretrati richiesti (quantomeno entro il quinquennio) anche sul presupposto della carenza del requisito sanitario e/o della documentazione reddituale per gli anni precedenti.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Quadro normativo del diritto agli ANF del coniuge superstite “inabile”.
L'ANF è prestazione previdenziale disciplinata dall'art. 2 d.l. 69/1988 conv. in l. 153/1988; il comma 8 consente che il “nucleo” sia composto anche da una sola persona quando si tratti di coniuge superstite titolare di pensione ai superstiti che versi, per infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro (principio richiamato anche nella prassi amministrativa successiva a Cass. 7668/1996). CP_1
Quanto al significato di “inabilità a proficuo lavoro”, la giurisprudenza di legittimità l'ha intesa non come mera invalidità in senso generico, ma come inidoneità concreta a svolgere un'attività effettivamente remunerativa, valutata anche in rapporto a età, condizioni personali e possibilità di collocamento, secondo un accertamento sostanziale e non meramente formale.
Decorrenza e limite quinquennale degli arretrati.
In materia di ANF, la domanda amministrativa svolge funzione di attivazione del procedimento di liquidazione;
gli arretrati, ove il diritto sia sorto anteriormente, sono comunque corrispondibili nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, la ricorrente ancora oggi radica la pretesa su domanda amministrativa del 17/10/2018, chiedendo la corresponsione degli arretrati entro il quinquennio antecedente (domanda circoscritta, in ricorso, almeno dal
01/11/2014).
Sulla “nuova domanda” del 05/09/2019 e sull'eccezione . CP_1
L' sostiene che la pratica precedente non consentirebbe la riliquidazione per CP_1 gli anni pregressi, valorizzando: (i) l'esito del CML che avrebbe riconosciuto l'inabilità dal 17/10/2018; (ii) il fatto che nella domanda originaria sarebbe stato indicato solo il reddito 2018 e che per gli anni precedenti difetterebbero i requisiti/documentazione; (iii) la successiva istanza del 05/09/2019, considerata come nuova domanda poi respinta per mancanza di documentazione sanitaria.
Tuttavia, dalla ricostruzione documentale di parte ricorrente emerge che l'invio del 05/09/2019 costituiva integrazione della pratica (in particolare, della documentazione reddituale “a partire dal 2014”), sollecitata nel contraddittorio amministrativo, e che l' avrebbe erroneamente “convertito” tale CP_2 integrazione in autonoma istanza, rigettandola poi per carenza di SS3 già prodotto nella domanda del 2018. Ne consegue che non è condivisibile l'assunto secondo cui l'integrazione documentale del 2019, di per sé, possa far decorrere ex novo la prestazione, posto che, una volta allegata la documentazione necessaria e verificati i requisiti
(sanitario e reddituale), la liquidazione deve seguire la disciplina generale della prestazione e il limite della prescrizione quinquennale, senza che un errore procedimentale di “classificazione” dell'atto possa ridondare in danno dell'assicurata.
Accertata, alla luce degli atti e della disciplina applicabile, la spettanza degli ANF al coniuge superstite inabile, e ritenuta non giustificata la compressione della decorrenza per la sola ragione dell'erronea gestione amministrativa dell'integrazione documentale, va dichiarato il diritto della ricorrente agli arretrati nei limiti della domanda e del quinquennio, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento delle differenze maturate rispetto a quanto già corrisposto dal
01/12/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 alla corresponsione degli arretrati ANF sulla pensione ai superstiti nei limiti del quinquennio e nei limiti della domanda, con decorrenza come richiesta in atti, oltre quanto già corrisposto dall' ; CP_1
2. condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 somme dovute a titolo di differenze arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione se e nei limiti di legge;
3. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
590,00, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo